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Entra in vigore la c.d. "tassa sulla fortuna" |
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Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2011, n. 304 di tre Decreti di data 16 dicembre 2011 emanati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, è stata data attua zione all'art. 2, comma 3, D.L. n. 138/2011. I Decreti in oggetto prevedono dal 1° gennaio 2012 l'entrata in vigore della c.d. "tassa sulla fortuna", consistente in un prelievo del 6% sulla parte di vincita eccedente l'importo di 500 euro. Tra i giochi interessati dalla disposizione vi sono: Superenalotto; Gratta e Vinci ed altre lotterie istantanee; Videolotterie (a decorrere dal 20 gennaio). Risultano invece escluse: la Lotteria Italia; le scommesse; il poker e casinò online; il bingo; le slot machines. |
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Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge Comunitaria 2010 |
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La Legge 15 dicembre 2011, n. 217, c.d. "Legge Comunitaria 2010", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1. La Legge Comunitaria disciplina gli obblighi dell'Italia in quanto membro dell'Unione Europea. Le disposizioni contenute nella Legge in oggetto entreranno in vigore il 17 gennaio 2012. |
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In Gazzetta il nuovo MUD da presentare entro fine aprile |
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Nel Supplemento ordinario n. 283 della Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2011, n. 303, è stato pubblicato il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale di riferimento per l'anno 2011 (MUD). Detto modello, approvato con D.P.C.M. 23 dicembre 2011, va utilizzato dai soggetti, che nel 2010, in attesa della piena operatività del SISTRI, hanno continuato ad avvalersi di registri cartacei di carico e scarico dei rifiuti. Il modello in base alle proroghe previste dal Decreto del ministero dell'ambiente 12 novembre 2011 va presentato: entro il 30 aprile 2012, con riferimento alle informazioni dell'anno 2011; entro sei mesi dalla data di entrata in operatività del SISTRI, per ciascuna categoria di soggetti di cui all'art.1, D.M. 26 maggio 2011, per le informazioni relative al 2012. |
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Nullo il trasferimento non giustificato in locali angusti e non climatizzati |
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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 28207 del 22 dicembre 2011, ha sentenziato la nullità del trasferimento di un lavoratore in un locale disagevole e privo di aria cond izionata, vista anche la mancanza di motivazioni oggettive a giustificare il trasferimento stesso. Nel dettaglio, il trasferimento della lavoratrice in questione da una sede amministrativa ad un'altra (nella stessa città), è stato ritenuto nullo dalla Suprema corte in quanto "avvenuto senza alcuna plausibile ragione [.] in un angusto locale p rivo di condizionamento". |
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Infortunio: l'operaio cerca di riparare il macchinario da solo, la responsabilità è del datore di lavoro |
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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 47820 del 2012, ha sottolineato che scatta la responsabilità penale del datore di lavoro nel caso in cui il dipendente si infortuna c ercando di riparare un macchinario. Nello specifico la Suprema Corte chiarisce che il dipendente che verifica il malfunzionamento di un macchinario prima di chiamare la squadra di manutenzione e incorre in infortunio, comporta la responsabilità penale dell'imprenditore per il fatto che lo s tesso non ha provveduto a predisporre tutte le misure necessarie ai fini della tutela dei lavoratori anche contro eventuali comportamenti imprudenti. |
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ENPALS: abolito il libretto personale di lavoro |
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L'ENPALS, con la Circolare n. 15 del 27 dicembre 2011, ricorda che ai sensi dell'articolo 22, comma 9 della Legge n. 183 del 12 novembre 2011 (Legge di Stabilità 2012), è stabilita l' abrogazione del libretto personale rilasciato dall'ENPALS ai suoi iscritti. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tutti gli adempimenti relativi al libretto personale del lavoratore, non avranno più luogo. Di conseguenza, chiarisce l'Istituto, la sanzione amministrativa prevista dal comma 4 dell'art. 11 del D.L.C.P.S. n. 708 /1947 per incompleta o inesatta registrazione dei dati da parte dell'impresa nell'ambito del suddetto libretto di lavoro non è più da considerarsi operante. |
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Nessun cumulo dei postumi permanenti per esposizione da amianto con quelli da infortunio sul lavoro |
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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 27688 del 20 dicembre 2011, ha statuito che il lavoratore non ha diritto al conglobamento dei postumi permanenti per esposizione da a mianto, denunciati dopo l'entrata in vigore del D.Lgs n. 38/2000, con quelli da infortunio sul lavoro, verificatosi prima dell'entrata in vigore del decreto. Nello specifico, qualora la malattia professionale sia denunciata successivamente all'entrata in vigore del decreto, che ha previsto un nuovo sistema di liquidazione del danno (art. 13 del D.Lgs n. 38/2000), la stessa viene valutata senza considerare le p reesistenze. Pertanto, nel caso in cui l'assicurato percepisca già una rendita da infortunio sul lavoro, verificatosi antecedentemente al decreto, non può conglobare la percentuale riconosciuta alla malattia professionale successiva all'entrata in vigore del decreto. |
