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03/09/2012 - Chiarimenti sulla mediazione tributaria: Circolare

Chiarimenti sulla mediazione tributaria: Circolare

Con Circolare 3 agosto 2012, n. 33, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al procedimento di mediazione tributaria di cui all'art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992.

Il documento di prassi ha illustrato:

  • l'applicabilità del procedimento di mediazione ai provvedimenti che irrogano esclusivamente sanzioni;
  • i rapporti intercorrenti tra la mediazione e la definizione agevolata di cui agli artt. 16, comma 3 e 17, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997;
  • le modalità di applicazione della riduzione delle sanzioni in caso di mediazione;
  • il rapporto intercorrente tra l'istituto della mediazione e dell'acquiescenza;
  • l'autotutela parziale e la determinazione del valore della controversia nei casi di accertamento nei confronti di soggetti aderenti al consolidato nazionale.

 

Chiarimenti sulla nuova disciplina sui costi da reato: Circolare

Con Circolare 3 agosto 2012, n. 32, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito gli aspetti interpretativi ed applicativi legati alla nuova disciplina sui costi da reato introdotta dal D.L. n. 16/2012.

In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che:

  • l'indeducibilità dei costi da reato è determinata dal "diretto utilizzo";
  • in caso di utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti si applica una sanzione amministrativa che va dal 25 al 50 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, indicati nella dichiarazione dei redditi;
  • le nuove disposizioni, se più favorevoli al contribuente, si applicano retroattivamente (anche per fatti, atti o attività posti in essere prima del 2 marzo 2012, date di entrata in vigore del D.L. n. 16/2012).

 

Sanatoria extraue irregolari: istituti i codici tributo

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 85/E del 31 agosto 2012, ha istituito i codici tributo per il versamento del contributo forfettario di 1.000 euro, per ciascun lavoratore, dovuto dai datori di lavoro che intendono regolarizzare cittadini extracomunitari irregolari.

Il pagamento del contributo forfettario deve essere effettuato esclusivamente tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi".

I codici tributo, operativi dal 7 settembre 2012, sono:

  • "REDO" denominato "Datori di lavoro domestico - regolarizzazione extracomunitari - art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 109/2012";
  • "RESU" denominato "Datori di lavoro subordinato - regolarizzazione extracomunitari - art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 109/2012".

 

Sgravio contributivo per l'anno 2010: l'INPGI comunica le modalità di conguaglio

L'INPGI, nella Circolare n. 6 del 20 agosto 2012, comunica le modalità operative per la fruizione dello sgravio contributivo, per l'anno 2010, a favore della contrattazione di secondo livello (Decreto interministeriale 3 agosto 2011).

Ai fini delle operazioni di conguaglio, i datori di lavoro che - con riferimento ai giornalisti assicurati presso l'INPGI - siano stati ammessi allo sgravio per l'anno 2010 dovranno, entro il mese di novembre 2012 (ultima denuncia contributiva utile con scadenza 17/12/2012):

  • determinare l'ammontare dello sgravio effettivamente spettante, nei limiti delle somme autorizzate dall'INPS;
  • riportare il relativo importo nella sezione "Totali e Stampe" - "Altri Contributi" - "Sgravi Decontribuzione" della procedura DASM, utilizzando rispettivamente le voci di credito "Sgravi Decontribuzione L.247/07 C.I.A." e/o "Sgravi Decontribuzione L.247/07 C.I.T.", a seconda che si tratti di erogazioni derivanti da contratti integrativi aziendali o territoriali.

 

Sisma Emilia: l'INPGI comunica il differimento dei termini al 30 novembre 2012

L'INPGI, nella Circolare n. 7 del 22 agosto 2012, comunica il differimento al 30 novembre 2012 dei termini, inizialmente prevista fino al 30 settembre 2012, relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Inoltre, la Legge 1 agosto 2012 n. 122 di conversione in del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, ha stabilito che:

  • fino al 31 dicembre 2012, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere,
  • concessi in relazione ai predetti eventi sismici,
  • sia da parte dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'allegato 1 al Decreto MEF 1º giugno 2012,
  • sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni.

L'Istituto ricorda che per poter fruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi i soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda INPGI (allegato 2 alla Circolare INPGI n. 4/2012).

 

Riduzione contributiva nel settore edile: al via le istanze telematiche

L'INPS, nel Messaggio n. 14113 del 31 agosto 2012, comunica che dal 31 agosto scorso è possibile procedere all'invio delle domande telematiche per poter fruire della riduzione contributiva nel settore dell'edilizia di cui all'articolo 29, DL n. 244/1995.

L'Istituto chiarisce che in attesa dell'emanazione del relativo decreto ministeriale le aziende edili possono comunque applicare lo sgravio nella misura prevista per l'anno precedente, pari all'11,50 per cento. Alle posizioni contributive delle aziende aventi diritto allo sgravio sarà attribuito d'ufficio il Codice Autorizzazione di nuova istituzione 7N.

L'INPS evidenzia che il diritto e la misura dello sgravio si consolideranno definitivamente entro il 15 dicembre, data entro cui dovrebbe essere emanato il decreto ministeriale previsto dalla normativa vigente.