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04/04/2012 - Modifiche ai fogli avvertenze della cartella di pagamento: Provvedimento

 

Modifiche ai fogli avvertenze della cartella di pagamento: Provvedimento

Con Provvedimento 30 marzo 2012, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha apportato delle modifiche ai fogli avvertenze della cartella di pagamento, di cui agli allegati 1, 2 , e 3 del Provvedimento 18 ottobre 2011.

In particolare, a seguito dell'introduzione del reclamo e la mediazione nel caso di emissione di cartella di pagamento notificata a partire dal 1° aprile 2012, per le impugnazioni di valore non superiore a euro 20.000, nelle avvertenze è stata inse rita un'apposita sezione che ne spiega le caratteristiche.

 

 

Attività sanitaria ed esenzione IVA: Risoluzione

Con Risoluzione 3 aprile 2012, n. 30, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'esenzione IVA prevista dall'art. 10, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 è applicabile anche p er le prestazioni di servizi rese ai propri soci dalle società cooperative costituite fra soggetti esercenti l'attività sanitaria.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, la ratio del regime di esenzione è ravvisabile nell'esigenza di evitare che soggetti che svolgono attività esenti o non soggette ad IVA, qualora decidano di esternalizzare i servizi necessari e f unzionali a tali attività, vengano penalizzati dall'indetraibilità IVA assolta sugli acquisti.

Il riferimento della norma in oggetto alle sole strutture associative di tipo consortile non può dunque essere interpretato come discriminatorio rispetto ad altri schemi associativi autonomi costituiti al fine di rendere servizi comuni agli associa ti, che svolgono attività esente o non soggetta ad IVA, funzionali all'esercizio dell'attività di ciascuno di essi.

 

 

Cessione di crediti da fotovoltaico: Risoluzione

Con Risoluzione 3 aprile 2012, n. 29, l'Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpello, ha affermato che il contratto di cessione di un credito da fotovoltaico, stipulato a scopo di garanzia del rimborso di un finanziamento a medio e lungo termine (durata contrattuale superiore ai 18 mesi), rientra tra le fattispecie di esecuzione, modificazione ed estinzione del finanziamento stesso previste dall'art. 15, D.P.R. n. 601/ 73.

Nel caso di specie, la cessione pro solvendo ad una banca di tutti i diritti di credito di cui il contribuente è titolare nei confronti del GSE (Gestore Servizi Energetici) costituisce un atto giuridico finalizzato all'estinzione del debito assunto nei confronti della banca stessa e di conseguenza, essendo collegato con il contratto principale, rientra nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al citato art. 15.

 

 

Mancata notifica del verbale ispettivo: cadono le accuse a carico del datore di lavoro

Qualora durante il processo del lavoro il pubblico ministero non presenti il verbale ispettivo redatto dall'ispettore dell'ente interessato che attesta le violazioni com piute dal datore di lavoro, non possono trovare applicazione le accuse penali a carico dello stesso.

È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 12481 del 3 aprile 2012, che, inoltre, precisa che il datore di lavoro non deve dimostrare di non aver ricevuto l'atto, ma spetta alla procura l'onere della prova di aver notif icato all'imprenditore il verbale in questione, redatto ai sensi dell'art. 20, D.Lgs n. 758/1994.

 

 

INPGI 2: obbligo di contribuzione anche in caso di lavoro autonomo occasionale

La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 5280/2012 afferma che l'obbligo di contribuzione alla Gestione separata dell'INPGI (INPGI 2) riguarda tutti gli iscritti all'Albo dei giornal isti che svolgono: "attività autonoma a contenuto libero professionale, indipendentemente dal carattere abituale o occasionale di tale attività".

Infortunio sul lavoro e quantificazione separata del danno morale

In materia di infortunio sul lavoro, la Corte di Cassazione ha statuito l'illegittimità della liquidazione del danno morale determinato, in via automatica, nella misura di metà dell'importo riconosciuto a titolo di danno biologico, poiché la quantificazione deve essere separata con apposita motivazione.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 5230 del 2 aprile 2012, ha precisato che il datore di lavoro è responsabile per l'infortunio occorso al lavoratore, che non indossa le cinture di sicurezza, per mancata vigilanza sull'utilizzo ef fettivo delle attrezzature a tutela della salute del dipendente, ma il danno morale sofferto dallo stesso non può essere liquidato in metà di quello biologico, risultando necessaria una specifica e separata quantificazione del risarcimento.