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04/06/2012 - Oneri e spese: Circolare delle Entrate

Oneri e spese: Circolare delle Entrate

Con Circolare 1° giugno 2012, n. 19, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, tramite risposte a quesiti, diverse questioni interpretative in tema di oneri e spese da indicare in dichiarazione dei redditi.

In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha fornito precisazioni riguardo a:

  • detrazione d'imposta del 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo;
  • detrazioni per spese sanitarie;
  • agevolazioni fiscali in favore dei disabili;
  • detrazioni per di famiglia.

 

Effetti fiscali della cancellazione dal Registro Imprese: Cassazione

Con Sentenza 11 maggio 2012, n. 7327, la Corte di Cassazione si è pronunciata sugli effetti fiscali della cancellazione di una società dal Registro delle Imprese.

È stato chiarito che l'Agenzia delle Entrate non può notificare l'eventuale avviso di accertamento all'estinta società, ma dovrà agire sulla base di quanto disposto dagli artt. 2489 e 2495 c.c. oltre ad invocare la responsabilità degli amministratori o dei liquidatori ex art. 36, D.P.R. n. 602/1973.

Pertanto, in tali casi, l'Agenzia dovrà notificare l'avviso agli ex soci della società fino a concorrenza delle somme liquidate in base al bilancio finale o ai liquidatori se il mancato versamento dipende da colpa di questi.

Infine, nel caso in cui la cancellazione intervenga successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento ma prima dell'iscrizione a ruolo delle somme dovute, anche gli atti della riscossione dovranno essere notificati agli amministratori o ai liquidatori.

 

Credito d'imposta al Sud: pubblicato il Decreto

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2012 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 maggio 2012, di concerto con il Ministro del Lavoro e con il Ministero della Coesione Territoriale, recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 14 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, che prevede la concessione di un credito d'imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno".

Con detto decreto il Ministero ha provveduto, tra l'altro, a individuare le Regioni interessate all'incentivo (Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna) e a suddividere tra le stesse le risorse finanziarie destinate al credito d'imposta.

 

Richiesta visita medica di controllo on-line: nuove funzionalità

Come noto, a decorrere dal 1° ottobre 2011, l'invio, da parte dei datori di lavoro, delle richieste delle visite mediche di controllo domiciliare e/o ambulatoriale (VMC) deve avvenire esclusivamente tramite canale telematico.

L'INPS, con il Messaggio n. 9399 del 1° giugno 2012, rende nota l'implementazione delle funzionalità dell'applicazione presente sul portale WEB dell'Istituto "Richiesta Visita Medica di Controllo" con la funzioni "Invio Richieste Multiple" che consente al datore di lavoro di inviare con un'unica operazione più richieste di visite mediche di controllo (max 50), alle varie Strutture territoriali INPS competenti per territorio.

In particolare, tale funzione deve essere utilizzata in alternativa a quella tradizionale di "Richiesta Visita", che consente di inserire una richiesta alla volta.

 

Presentazione telematica: in caso di incongruenze risponde solo l'intermediario

In materia di invio telematico delle dichiarazione, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in caso di incongruenze, non può essere considerato responsabile l'imprenditore. La conseguenza di tale statuizione è rappresentata dal fatto che deve essere considerata illegittima la cartella notificata all'azienda, la quale dimostri di essere in possesso della ricevuta dell'invio telematico.

Nello specifico la Suprema Corte, con l'Ordinanza n. 8805 del 1° giugno 2012, ha sottolineato che la contestazione di omessa presentazione della dichiarazione non può essere sollevata all'azienda che abbia fornito specifico incarico all'intermediario. Al contrario, per l'impresa dovrà essere considerato assolto l'obbligo fiscale.

 

Presentazione telematica: in caso di incongruenze risponde solo l'intermediario

In materia di invio telematico delle dichiarazione, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in caso di incongruenze, non può essere considerato responsabile l'imprenditore. La conseguenza di tale statuizione è rappresentata dal fatto che deve essere considerata illegittima la cartella notificata all'azienda, la quale dimostri di essere in possesso della ricevuta dell'invio telematico.

Nello specifico la Suprema Corte, con l'Ordinanza n. 8805 del 1° giugno 2012, ha sottolineato che la contestazione di omessa presentazione della dichiarazione non può essere sollevata all'azienda che abbia fornito specifico incarico all'intermediario. Al contrario, per l'impresa dovrà essere considerato assolto l'obbligo fiscale.

 

Licenziamento del dipendente per ostruzionismo palese

In tema di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito la piena legittimità del provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore, qualora sia dimostrato un pervicace ritardo nell'esecuzione della prestazione e nell'adempimento delle direttive ricevute, in violazione del dovere di leale collaborazione.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 8845 del 1° giugno 2012, ha precisato che l'inerzia del dipendente, caratterizzata da un palese ostruzionismo nello svolgimento dei compiti affidatigli, risulta contraria al principio di diligente collaborazione e giustifica l'estinzione del rapporto; il diritto del lavoratore ad essere ascoltato per discolparsi è garantito anche nel caso in cui non sia sentito durante l'orario di servizio e nella sua sede di lavoro.