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04/09/2012 - Omessa dichiarazione ed eccedenze a credito: Circolare

Omessa dichiarazione ed eccedenze a credito: Circolare

Con Circolare 6 agosto 2012, n. 34 l'Agenzia delle Entrate ha diffuso le istruzioni per i contribuenti che intendono ottenere il riconoscimento di un credito maturato in un'annualità per la quale non hanno presentato la dichiarazione ai fini IVA, imposte dirette o IRAP.

In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che il riconoscimento di tali crediti possa avvenire sia attraverso un'istanza di rimborso, sia in sede di mediazione e conciliazione.

In tutti i casi il contribuente deve prevedere in prima battuta al pagamento delle somme richieste con avviso di irregolarità, cartella di pagamento, sentenza definitiva o accordo di mediazione; in quest'ultimo caso le sanzioni sono ridotte del 40%.

 

Faq sulla certificazione dei crediti verso la P.A.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha aggiornato e pubblicato su www.tesoro.it le faq (frequently asked questions) riguardanti la certificazione dei crediti delle imprese. In particolare è stato chiarito che:

  • sono esclusi dalla certificazione i crediti verso enti locali commissariati e del Servizio Sanitario Nazionale delle Regioni soggette a piani di rientro;
  • non è stata fissata alcuna scadenza per la richiesta di certificazione: i crediti devono tuttavia essere certi, liquidi, esigibili e non prescritti;
  • sarà possibile presentare un'unica istanza relativa a più fatture: la necessaria modulistica è in corso di predisposizione.

 

ZFU dell'Aquila: al via gli incentivi

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2012 il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 26 giugno 2012 che determina le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese localizzate all'interno della Zona Franca Urbana del Comune di L'Aquila (art. 1, c. 341 - 341-ter, Legge n. 296/2006).

Tra le agevolazioni previste (in regime de minimis) è contemplato l'esonero (totale per i primi cinque anni) dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente (relativamente ai soli contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi). Per fruire dei benefici i soggetti interessati sono tenuti a presentare al Ministero dello sviluppo economico un'apposita istanza.