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Per gli atti di ricomposizione fondiaria l'imposta è fissa: Risoluzione |
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Con Risoluzione 4 gennaio 2012, n. 1, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che agli atti di ricomposizione fondiaria, volti a riequilibrare la capacità edificatoria dei terreni tra i vari lottizzanti si applica sempre l'imposta di registro in misura fissa (euro 168) e l'esenzione dall'imposta ipotecaria e catastale. L'Amministrazione finanziaria, superando quanto precisato nella Risoluzione n. 156/2004, ha precisato che la ricomposizione è finalizzata a riequilibrare la capacità edificatoria dei lottizzanti eliminando effetti distorsivi e con l'obiettivo di fa vorire la trasformazione urbanistica dei beni. Ne deriva che qualsiasi atto di redistribuzione, a prescindere che i proprietari siano riuniti in consorzi o che la convenzione di lottizzazione e gli atti di attuazione siano realizzati nell'ambito di un'iniziativa privata, possono beneficiare dell'agevolazione prescritta dall'art. 32, D.P.R. n. 601/1973. |
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Codice tributo per rimborsi delle accise nel settore dell'autotrasporto: Nota |
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Con Nota 4 gennaio 2012, n. 771, l'Agenzia delle Dogane ha approvato il codice tributo mediante il quale gli autotrasportatori potranno chiedere il rimborso dei m aggiori oneri, conseguenti alle variazioni di aliquota di accisa, sui quantitativi di carburante consumati nel 2011. Per fruire dell'agevolazione in esame tramite Mod. F24 va utilizzato il codice tributo 6740. |
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Accertamento con adesione valido anche senza invito a comparire: Cassazione |
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Con Ordinanza 28 dicembre 2011, n. 29127, la Corte di Cassazione ha confermato la validità della procedura di accertamento con adesione anche senza l'invito a comparire al cont ribuente. Nel caso di specie, il contribuente aveva presentato istanza di accertamento di adesione ex art. 6 D.Lgs. n. 218/1997 e, tuttavia, l'Agenzia delle Entrate non aveva provveduto ad invitarlo a comparire ai sensi del quarto comma del suddetto a rticolo. Ciò nonostante la Suprema Corte ha ritenuto legittima la procedura seguita in quanto la norma non prevede alcuna sanzione per la mancata attivazione del contraddittorio. |
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Troppe malattie: licenziamento legittimo anche se non si supera il comporto |
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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 29994 del 29 dicembre 2011, ha ritenuto legittimo il licenziamento operato dal datore di lavoro nei confronti di un dipendente che ne l corso dell'anno è stato novantaquattro volte in malattia e sempre per patologie diverse, pur senza superare il periodo di comporto stabilito dal contratto collettivo. Nel particolare, la Suprema Corte, ritenendo corretta la decisione della Corte d'Appello, ha precisato che l'alto tasso di morbosità che non scaturisce da un'unica malattia è alquanto sospetto e, pertanto, il licenziamento è legittimo a causa di scarso re ndimento per eccessiva morbosità. |
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Licenziamento per inidoneità fisica: illegittimo in caso di possibile adibizione ad altra mansione |
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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 29692 del 2011, ha chiarito che deve essere considerato illegittimo il licenziamento del lavoratore per sopraggiunta inidoneità fisic a, qualora lo stesso possa essere adibito a mansioni equivalenti. Nello specifico la Suprema Corte sottolinea che ai fini della valutazione della legittimità del provvedimento espulsivo il giudice può valutare tutti gli elementi del caso concreto comprese le testimonianze dei colleghi, dalle quali può emergere una descr izione della realtà aziendale utile ai fini della decisione dell'organo giudicante. |
