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05/06/2012 - Chiarimenti sulla cedolare secca: Circolare

Chiarimenti sulla cedolare secca: Circolare

Con Circolare 4 giugno 2012, n. 20, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, tramite risposte a quesiti, diverse questioni interpretative in tema di cedolare secca.

In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha fornito precisazioni riguardo a:

  • modalità di revoca dell'opzione (valida anche in carta libera);
  • mancato invio della comunicazione preventiva per il periodo transitorio 2011;
  • comunicazione al conduttore in caso di contratto di durata inferiore a 30 giorni in un anno;
  • acconto per il 2012.

 

Incertezza normativa e disapplicazione delle sanzioni: Cassazione

Con Sentenza 1° giugno 2012 n. 8825, la Corte di Cassazione ha chiarito i casi di incertezza normativa in cui non trovano applicazione le sanzioni fiscali.

In parte motiva, la Corte illustra i fatti indice che originano situazioni di incertezza normativa oggettiva cui consegue la disapplicazione delle sanzioni previo accertamento e valutazione del loro valore indicativo da parte del giudice. Tra questi si possono individuare:

  • difficoltà di individuazione delle disposizioni normative;
  • difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica;
  • difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata;
  • mancanza di informazioni amministrative o contraddittorietà delle stesse;
  • mancanza di prassi amministrativa o adozione di prassi amministrativa contrastante;
  • mancanza di precedenti giurisprudenziali;
  • formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti;
  • contrasto tra prassi amministrativa e orientamento della giurisprudenza;
  • contrasto tra opinioni dottrinali;
  • adozione di norme di interpretazione autentica.

Pertanto, ricordando che l'elenco sopra individuato non è esaustivo ma meramente esemplificativo, la poca chiarezza di una nota dell'Agenzia delle Entrate non giustifica alcuna disapplicazione delle sanzioni.

 

DURC: precisazioni ministeriali su acquisizione d'ufficio e autocertificabilità

Il DURC deve essere acquisito d'ufficio sia dalle stazioni appaltanti nell'ambito dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10, DL n. 185/2008 che dell'art. 44 bis, D.P.R. n. 445/2000, che dalle pubbliche amministrazioni concedenti nell'ambito dei lavori privati, al fine di soddisfare quanto previsto dall'art. 90, lett. c) del D.Lgs n. 81/2008.

Lo afferma il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 12 del 1° giugno 2012, con la quale precisa ulteriormente che è comunque possibile, da parte dei privati, richiedere il documento unico di regolarità contributiva per l'utilizzo dello stesso nei rapporti tra privati e nell'ambito di lavori privati. Viene confermata, inoltre, l'impossibilità di sostituire il DURC con un'autocertificazione, come già affermato con la Nota n. 619 del 16 gennaio 2012.

 

Sisma Emilia: in arrivo la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del quale si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, vengono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012.

La sospensione opera nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 20 maggio 2012 avevano la residenza/sede legale ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.

Il Decreto contiene l'elenco completo dei Comuni danneggiati dagli eventi sismici.