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05/07/2012 - Nuovo modello per la cartella di pagamento: Provvedimento

Nuovo modello per la cartella di pagamento: Provvedimento

Con Provvedimento 3 luglio 2012, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di cartella di pagamento, obbligatorio per gli agenti della riscossione relativamente ai ruoli consegnati successivamente al 31 luglio 2012.

La revisione del modello è dovuta all'esigenza di migliorarne chiarezza dei dati e fruibilità delle informazioni.

 

Aggiornate le istruzioni del modello UNICO Persone fisiche 2012

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 3 luglio 2012 un aggiornamento delle istruzioni del modello UNICO Persone fisiche 2012, alla luce del Provvedimento 5 giugno 2012 e della Circolare n. 28/2012.

Tale aggiornamento riguarda la Sezione XVI del quadro RM (righi RM33 e RM34), dedicata alle imposte su immobili e attività finanziarie detenute all'estero:

  • IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all'estero);
  • IVAFE (imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero).

 

CCNL: in caso di scadenza l'ultrattività non è automatica; se la volontà non è esplicita si applica la legge

In materia di applicazione del CCNL, la Corte di Cassazione ha chiarito che in caso di scadenza dello stesso, l'ultrattività della regolamentazione in esso contenuta non può considerarsi automatica.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 11161 del 4 luglio 2012, ha sottolineato che devono essere le parti sociali a mostrare, anche con fatti concludenti, la volontà di continuare ad applicare le disposizioni "scadute". Al contrario, di norma, alla scadenza del contratto collettivo, troveranno applicazioni le disposizioni di legge.

 

INPS: chiarimenti sullo sgravio contributivo sui premi di risultato

Con il Messaggio n. 11019 del 2 luglio 2012, l'INPS interviene in merito ai contratti collettivi di secondo livello stipulati al fine di beneficiare dello sgravio contributivo sulle somme premiali previste dall'articolo 1, commi 67 e 68 della Legge n. 247/2007.

In particolare l'Istituto precisa che qualora il contratto in esame sia semplicemente una proroga di un precedente accordo, non sarà necessario il deposito presso la Direzione Territoriale del Lavoro, ai fini del conseguimento del beneficio contributivo in oggetto.