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06/06/2012 - Tributi sui valori e immobili all'estero: Provvedimento

Tributi sui valori e immobili all'estero: Provvedimento

Con Provvedimento 18 maggio 2012, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione ad alcune disposizioni contenute nel D.L. n. 201/2011, come modificato dal D.L. n. 16/2012 e successivamente convertito in Legge n. 44/2012, riguardanti valori e immobili detenuti all'estero.

Le modalità di attuazione e di versamento riguardano in particolare:

  • l'imposta di bollo speciale annuale sulle attività oggetto di emersione;
  • l'imposta straordinaria sui prelievi delle attività oggetto di emersione;
  • l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE);
  • l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero.

Di rilievo il fatto che per questi ultimi due tributi non siano previsti acconti e che i termini di versamento coincidano con quelli previsti a saldo delle imposte sui redditi (UNICO).

L'Agenzia specifica infine che il presente provvedimento sostituisce quello precedente datato 14 febbraio 2012.

 

Chiarimenti sulle procedure amichevoli: Circolare

Con Circolare 5 giugno 2012, n. 21, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla gestione delle controversie fiscali, instaurate per rimediare a fenomeni di doppia imposizione, in sede di procedura amichevole ("Mutual Agreement Procedure").

In particolare, il documento di prassi si concentra su:

  • l'illustrazione delle diverse caratteristiche dell'istituto a seconda delle fonti giuridiche di attivazione (Convenzioni bilaterali o Convenzione 90/436/CEE);
  • le diverse fasi della procedura e i rispettivi nessi con il diritto interno;
  • i requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità;
  • le modalità di accesso all'istituto.

Le indicazioni contenute nella Circolare in oggetto si concentrano in modo particolare sulle procedure amichevoli attivate a seguito di rettifiche dei prezzi di trasferimento (una delle fattispecie più ricorrenti).

 

Codici tributo per il versamento dell'IMU con F24EP: Risoluzione

Con Risoluzione 5 giugno 2012, n. 53, l'Agenzia delle Entrate ha istituito nove codici tributo, utilizzabili tramite F24EP, per consentire il versamento dell'IMU da parte degli enti pubblici:

  • 350E fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune);
  • 351E terreni (destinatario il Comune);
  • 352E terreni (destinatario lo Stato);
  • 353E aree fabbricabili (destinatario il Comune);
  • 354E aree fabbricabili (destinatario il Stato);
  • 355E altri fabbricati (destinatario il Comune);
  • 356E altri fabbricati (destinatario lo Stato);
  • 357E interessi da accertamento (destinatario il Comune);
  • 358E sanzioni da accertamento (destinatario il Comune).

 

INAIL: l'iscrizione a ruolo può intervenire anche in caso di silenzio sul ricorso proposto all'Istituto

In materia di ricorsi all'INAIL, la Corte di Cassazione ha chiarito che ai fini della legittimità dell'iscrizione a ruolo del credito da parte dell'Istituto non è necessario che sia intervenuta una risposta da parte dello stesso in relazione al ricorso proposto dall'azienda.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 9038 del 5 giugno 2012, ha sottolineato che ai fini della legittima iscrizione a ruolo del credito vantato dall'INAIL, il silenzio deve considerarsi silenzio rigetto in relazione al ricorso proposto. In definitiva il decorso del termine di 180 giorni senza che sia intervenuta alcuna risposta, consente all'Istituto di procedere come se vi fosse stato un rigetto da parte del consiglio d'amministrazione dell'ente, così come previsto dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs n. 46/1999.

 

INAIL: le sanzioni in caso di ritardo nell'invio della presentazione della denuncia

L'INAIL, nella Nota protocollo 4 giugno 2012, n. 3516, fornisce chiarimenti in merito alla Nota n. 3341/2012 precisando, in merito al termine del 16 marzo per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni, che

  • l'invio oltre il termine del 16 marzo deve considerarsi come una denuncia spontanea sanzionabile ai sensi della Legge n. 388/2000 art. 116, comma 8, lettera b relativa alla sanzioni civili;
  • la violazione del predetto termine comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla Legge n. 689/81;
  • nel caso in cui sussistano le condizioni per l'applicazione delle sanzioni civili non sarà applicata la sanzione amministrativa.

Con riferimento al caso in cui il datore di lavoro proceda all'invio della dichiarazione delle retribuzioni in ritardo ma entro il 18 giugno 2012 (in base alla Nota n. 3341/2012) si potranno verificare le seguenti fattispecie:

  • mancata denuncia delle retribuzioni che ha comportato la richiesta di premio minore di quello effettivamente dovuto: applicazione delle sanzioni civili per evasione dal 17 febbraio fino alla data della presentazione tardiva delle retribuzioni;
  • mancata denuncia delle retribuzioni che ha comportato la richiesta di premio maggiore di quello effettivamente dovuto: applicazione delle sanzioni amministrative.