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Termini per l'accertamento dell'imposta di registro: Decreto Legge n. 16/2012 |
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L'art. 8, comma 10, D.L. n. 16/2012 (c.d. "Decreto semplificazioni fiscali") introduce il nuovo comma 2-bis, art. 76, D.P.R. n. 131/86; tale comma prevede che le somme d ovute a seguito di accertamento da parte dell'Ufficio ai fini dell'imposta di registro relative a: annualità successive alla prima; cessioni; risoluzioni; proroghe; possano essere richieste, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento. |
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Rapporto tra reato di truffa e di indebita compensazione di crediti: Cassazione |
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Con Sentenza 28 febbraio 2012, n. 7662, la Corte di cassazione ha considerato integrante il reato di truffa ai danni dello Stato, di cui all'art. 316-ter c.p., l'indebita compe nsazione effettuata prima del 4 luglio 2006, che oggi risulta invece punibile ai sensi dell'art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000. In particolare, sebbene oggi la relazione tra l'art. 316-ter e 10-quater sia caratterizzata da un rapporto di specialità, per il principio dell'irretroattività della legge penale il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte è stato ricompreso nell'ambito applicativo della norma generale del codice penale. |
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Congedo parentale e indennità di malattia per professionisti e parasubordinati |
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Dal 1° gennaio 2102 il trattamento economico per congedo parentale, nonché l'indennità di malattia, sono stati estesi ai professionisti e a tutti i lavoratori con siderati parasubordinati iscritti alla Gestione Separata INPS e non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Lo afferma l'INPS con il Messaggio n. 4143 del 7 marzo 2012 nel quale, andando a recepire le indicazioni del Ministero del Lavoro, precisa che i lavoratori destinatari della nuova misura sono quelli precedentemente esclusi nel Messaggio n. 1 2768/2007, quali ad esempio, amministratori, sindaci e revisori di società e associazioni, venditori porta a porta, lavoratori occasionali autonomi, che quindi sono parificati nei trattamenti previdenziali agli altri lavoratori parasubordinati, come i lav oratori a progetto. |
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Assicurazioni: rinnovato il contratto collettivo |
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Il giorno 7 marzo 2012, l'ANIA e le Associazioni Sindacali hanno convenuto sull'Accordo di Rinnovo del CCNL per la disciplina dei rapporti fra le imprese di as sicurazione e il personale amministrativo e quello addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione, scaduto il 31 dicembre 2009. L'accordo prevede un aumento, riferito al 4° livello settima classe, costituito da un importo una tantum pari a 650 euro a copertura del periodo 2007/2010, 700 euro per gli arretrati di competenza del 2011, 100 euro di aumento per l'anno 2012 (più il mont ante dell'anno 2011). Inoltre, dal 1° gennaio 2013 è prevista l'erogazione di 332 euro e dal 1° luglio 2013 di ulteriori 89 euro. Tutti gli importi citati, ad esclusione dell'una tantum per il periodo 2007-2010, sono validi ai fini tabellari, contributivi e previdenziali. A regime, cioè dal 1° luglio 2013, l'incremento complessivo per il 4° livello, settima classe, sarà pari a circa 1.839 euro. |
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Licenziamento: illegittimo il protocollo che impone all'appaltatore di assumere i dipendenti licenziati dall'appaltante |
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In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha chiarito che non deve considerarsi vincolante per l'appaltatore la presenza di un eventuale accordo sotto forma di protoc ollo d'intesa, in base al quale i lavoratori licenziati dall'appaltatore possano vantare un diritto a vedersi assunti dall'appaltante. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 3552 del 7 marzo 2012, ha specificato che in ambito di protocolli d'intesa, al fine della loro effettiva validità, si rende necessario il rispetto delle norme codicistiche, le quali in nessun mod o stabiliscono un onere così gravoso per l'appaltatore. |
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Prospettiva di perdita del lavoro e malattia del dipendente: la prova della premeditazione spetta al datore di lavoro |
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La Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di un dirigente che, avuta notizia della possibilità della perdita del posto di lavoro prima della notifica della letter a di licenziamento, si mette in malattia lamentando una sindrome depressiva attestata da uno specialista. Ai fini della declaratoria di validità del licenziamento con decorrenza anteriore alla presentazione del certificato di malattia, spett a all'azienda dimostrare l'inesistenza dei problemi di salute del dipendente. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 3547 pubblicata il 7 marzo 2012, ha sottolineato che il riposo prescritto dal medico risulta legittimo, in quanto la prospettiva della disoccupazione può causare sindromi ansioso-depressiv e e, pertanto, il recesso del datore di lavoro risulta valido solo se lo stesso riesce a dimostrare l'inesistenza della malattia ovvero la premeditazione del dipendente nell'ipotesi di invio del certificato allo scopo di rendere inefficace la successiva c omunicazione del licenziamento. |
