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10/01/2012 - L'indennità dell'Ads è reddito di lavoro autonomo: Risoluzione

 

L'indennità dell'Ads è reddito di lavoro autonomo: Risoluzione

Con Risoluzione 9 gennaio 2012, n. 2, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'indennità percepita dall'amministratore di sostegno (Ads), nel caso in cui sia un professioni sta, costituisce un compenso per lo svolgimento dell'attività professionale e quindi è inquadrabile come reddito di lavoro autonomo rilevante ai fini IVA.

Nella Legge n. 6/2004, istitutiva dell'Ads, si stabilisce la gratuità dell'istituto, fatta salva la possibilità da parte del giudice di riconoscere un'equa indennità che, se percepita da un professionista (un avvocato nella Risoluzione in esame) è qualificabile come un compenso per lo svolgimento di un'attività professionale, inquadrabile come reddito di lavoro autonomo soggetto a IRPEF (art. 53, TUIR) e rilevante ai fini IVA (artt. 3 e 5, D.P.R. n. 633/1972).

 

 

Codici tributo per il contributo di solidarietà: Risoluzione

Con Risoluzione 9 gennaio 2012, n. 4, l'Agenzia delle Entrate ha istituito due nuovi codici tributo, relativi all'imposta straordinaria del 3% sul reddito complessivo delle per sone fisiche eccedente trecentomila euro (c.d. "contributo di solidarietà").

In caso di utilizzo da parte del sostituto di imposta del Modello F24 ordinario il codice tributo sarà "1618 - contributo di solidarietà di cui all'articolo 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011 trattenuto dal sostituto d'imposta a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno".

Se il sostituto di imposta utilizza il Modello F24-Enti Pubblici il codice tributo sarà invece "145E - contributo di solidarietà di cui all'articolo 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011 trattenuto dal sostituto d'imposta a seguito delle operazio ni di conguaglio di fine anno".

 

 

Opzione per la determinazione della base imponibile IRAP delle imprese agricole: Risoluzione

Con Risoluzione 9 gennaio 2012, n. 3, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il rinvio operato nell'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446/97, all'art. 5 deve considerarsi esteso anche al l'art. 5-bis.

Di conseguenza, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, le imprese agricole (persone fisiche e società semplici), titolari di reddito agrario di cui all'art. 32, TUIR, possono ora utilizzare uno dei seguenti metodi alternativi di c ui al D.Lgs. n. 446/97:

metodo c.d. "naturale", ex art. 9, comma 1;

a valori di bilancio, ex art. 5;

a valori fiscali, ex art. 5-bis, se l'attività è superiore ai limiti di cui all'art. 32, TUIR.

Si ricorda infine che nel caso in cui il soggetto opti per il regime di cui all'art. 5, lo stesso è obbligato a tenere la contabilità con il metodo ordinario.

 

 

Infortunio: l'imprenditore che noleggia il mezzo non risponde in solido con il manovratore

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 109 del 9 gennaio 2012, ha chiarito che in caso di noleggio di gru con operatore all'imprenditore edile, qualora il manovratore cagio ni un infortunio, risponderà dello stesso personalmente, non risultando possibile l'estensione della responsabilità al proprio datore di lavoro.

Nello specifico la Suprema Corte sottolinea che, in caso di noleggio, il locatore che mette a disposizione dell'imprenditore richiedente la macchina con il relativo manovratore, non assume alcun obbligo di garanzia nei confronti dei lavoratori alle dipend enze della ditta appaltatrice.

 

 

Sicurezza sul lavoro: la Conferenza Stato-Regioni detta le regole per la formazione

La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ha siglato due diversi accordi tra il Ministero del Lavoro, il Mini stero della Salute, le Regioni e le Province Autonome in data 21 dicembre 2011, disponibili sul sito del Ministero del Lavoro, in tema di formazione dei lavoratori per la prevenzione e protezione dai rischi sul luogo di lavoro.

Il primo accordo (protocollo n. 223/csr/2011) riguarda la formazione delle imprese (art. 34 T.U.), e stabilisce natura e contenuti dei corsi di formazione che il datore di lavoro deve frequentare nel caso questi svolga direttamene i compiti di prev enzione e protezione dai rischi, divisi per livello di rischio. Il secondo accordo (protocollo n. 221/csr/2011) concerne invece la formazione dei lavoratori (art. 37 T.U.), precisandone anche in questo caso durata, contenuti minimi, modalità di ero gazione della formazione e dell'aggiornamento. Una novità in tal senso, la previsione che la formazione per i lavoratori possa essere svolta anche on-line, in modalità e-learning.