Home

11/06/2012 - Proroga dei termini per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali: D.P.C.M.

Proroga dei termini per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali: D.P.C.M.

Sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze (www.finanze.gov.it) è stato pubblicato il D.P.C.M. recante la proroga dei termini per l'effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.

In particolare, le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche per i quali sono stati elaborati gli studi di settore tenuti, entro il 18 giugno 2012, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quella in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione annuale IVA potranno effettuare i predetti versamenti:

  • entro il 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione;
  • dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Il Decreto sarà pubblicato nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale.

 

Impugnabile in appello la pronuncia sul fermo amministrativo: Cassazione

Con Sentenza 5 giugno 2012, n. 8979, la Corte di Cassazione ha stabilito la legittimità dell'impugnazione di Equitalia a mezzo appello e non tramite ricorso straordinario in Cassazione della sentenza del Giudice di pace che accoglie la domanda di risarcimento del danno per l'illegittimità del fermo amministrativo.

Tra i motivi di ricorso, era stato dedotta la nullità della sentenza di secondo grado per violazione degli artt. 617 e 618 c.p.c. in quanto il "Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'appello, trattandosi di sentenza emessa in un giudizio di opposizione agli atti esecutivi e quindi impugnabile soltanto col ricorso straordinario per cassazione".

La Corte, in applicazione del principio dell'apparenza, ovvero quello per cui la valutazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso una decisione deve essere individuato secondo la qualificazione dell'azione da parte del giudice, ha tuttavia respinto il motivo di ricorso.

 

INPS: nuovi livelli reddituali per l'assegno per il nucleo familiare

L'INPS, con la Circolare n. 79 dell'8 giugno 2012, comunica che, a decorrere dal 1° luglio 2012, verranno rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei.

In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2010 e l'anno 2011 è risultata pari al 2,7%.

In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2012 - 30 giugno 2013 con il predetto indice.

 

Presunzione di subordinazione: per il dirigente la segretaria e l'ufficio non sono sufficienti

In materia di presunzione di subordinazione, la Corte di Cassazione ha chiarito che in presenza di rapporto di collaborazione tra azienda e dirigente, benché continuativo, non può essere legittimamente presupposta la presenza di subordinazione.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 9347 del 2012, ha sottolineato il vincolo di subordinazione tra dirigente e azienda non può essere desunto limitandosi a dimostrare che al manager era messo a disposizione un ufficio con tanto di segretaria. In definitiva, a parere della Corte, tali elementi non permettono di considerare ". raggiunta la prova certa e tranquillante .".

 

INPS: precisazioni in merito all'iscrizione presso l'albo provinciale delle imprese artigiane

L'INPS, con la Circolare n. 80 dell'8 giugno 2012, interviene per:

  • fornire chiarimenti in merito alla disciplina relativa all'iscrizione presso l'albo provinciale delle imprese artigiane e
  • confermare che l'imposizione contributiva è connessa all'esercizio effettivo dell'attività.

 

Illegittimità del licenziamento per violazione del diritto di difesa

In materia di licenziamento disciplinare, la Corte di Cassazione ha chiarito che deve considerarsi illegittimo il recesso del datore di lavoro, nel caso in cui non vengano revocati i precedenti provvedimenti espulsivi prima di effettuare nuove contestazioni nei confronti del dipendente, in quanto si verifica una lesione del diritto di difesa del lavoratore.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 9209 del 7 giugno 2012, ha sottolineato che l'azienda deve chiamare a rispondere il dipendente dei fatti addebitati immediatamente e non a distanza di anni, pregiudicando un efficace approntamento dei mezzi difensivi.