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11/10/2012 - Codici tributo per il controllo formale delle dichiarazioni: Risoluzione

Codici tributo per il controllo formale delle dichiarazioni: Risoluzione

Con Risoluzione 10 ottobre 2012, n. 93, l'Agenzia delle Entrate ha istituito numerosi codici tributo, al fine di consentire il versamento, con le modalità di cui all'articolo 17, D.Lgs. n. 241/1997 (tramite mod. F24), delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate successivamente al controllo formale delle dichiarazioni (art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973).

I suddetti codici sono utilizzati nell'eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione sopra citata, intenda versare solo una quota dell'importo complessivamente richiesto.

 

Iva per cassa, primi chiarimenti

Con Circolare 10 ottobre 2012, n. 27, Assonime ha fornito alcuni primi chiarimenti sulla nuova disciplina dell'IVA per cassa, introdotta dall'art. 32-bis, Legge n. 83/2012, recependo la disciplina contenuta nell'art. 167-bis, Direttiva UE 2010/45.

In particolare, il nuovo regime non potrà trovare attuazione prima del prossimo 1° gennaio, data entro la quale gli altri Stati membri hanno l'obbligo di recepire le disposizioni della Direttiva.

Inoltre, è stato tra l'altro affermato che il regime opzionale dovrebbe avere effetto per tutte le operazioni poste in essere dal contribuente, anche in base a comportamento concludente.

 

Responsabilità amministrativa "limitata" per la violazione delle norme sulla sicurezza

In caso di violazione delle norme sulla sicurezza, le sanzioni pecuniarie che possono essere comminate alle aziende non possono superare, in ogni caso, le 250 quote, ai sensi dell'articolo 25-septies del D.Lgs n. 231/2001.

Nel caso in specie, la Corte di Cassazione, chiamata a giudicare un ricorso avanzato da un'azienda cui era stata comminata una sanzione pari a 300 quote per aver causato lesioni colpose ad un lavoratore ex art. 590, comma 3 del codice penale, con la Sentenza n. 40070 del 10 ottobre 2012 ha ritenuto che la sanzione massima pecuniaria può essere al massimo pari a 250 quote, cioè la pena edittale massima prevista nel caso oggetto di giudizio.

 

Formazione sulla sicurezza anche per i lavoratori accessori

Il Ministero del Lavoro, mediante l'aggiornamento delle FAQ sul proprio sito internet relative al Testo Unico sulla Sicurezza, D.Lgs n. 81/2008, ha ribadito che anche i lavoratori che prestano la propria opera mediante prestazioni di lavoro accessorio sono soggetti agli obblighi di informazione e formazione previsti dal TU in relazione alla generalità dei lavoratori dipendenti, anche se il lavoro accessorio non costituisce una vero e proprio rapporto di lavoro.

Il committente le prestazioni di lavoro, inoltre, deve fornire ai lavoratori accessori i DPI necessari all'esecuzione dell'attività e, ricorrendo il caso, deve provvedere agli obblighi in tema di sorveglianza sanitaria. Detta posizione, ricorda il Welfare, è suffragata dall'articolo 3, comma 8 del TU, laddove è precisato che il TU si applica anche ai lavoratori accessori, salve le esclusioni ivi previste.

 

Licenziamento sproporzionato rispetto alle mancanze del dipendente

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito l'illegittimità del recesso del datore nei confronti del bancario che ha concesso mutui facili, dal momento che la sua condotta è conseguenza di una gestione disordinata delle pratiche di mutuo e non è riconducibile ad un vero e proprio interesse personale.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 17257 del 10 ottobre 2012, ha chiarito che la sanzione espulsiva risulta sproporzionata rispetto agli addebiti mossi al dipendente e non sussistono gli estremi per il licenziamento per giusta causa, nonostante l'inadeguatezza dell'attività del lavoratore sotto il profilo del risultato.

 

Sisma del maggio 2012: ulteriori disposizioni

Nel Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 2012), in vigore da oggi, all'articolo 11 sono contenute alcune disposizioni riguardanti le zone terremotate nel maggio 2012.

In particolare, è previsto che i sostituti d'imposta che, a decorrere dal 20 maggio 2012, non hanno provveduto a riversare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, e relative addizionali già operate, ovvero che non hanno adempiuto alla effettuazione e al riversamento delle stesse successivamente a tale data, devono provvedere alla regolarizzazione dei versamenti entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Sempre entro tale data vanno effettuati i pagamenti (senza sanzioni ed interessi) dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi in virtù di precedenti provvedimenti.