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DPS non più obbligatorio: Decreto Semplificazioni |
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L'art. 45, lett. c), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 ("Decreto Semplificazioni"), abrogando la lettera g), comma 1 e il comma 1-bis, art. 34, D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy), ha eliminato per tutti i titolari l'obbligo di stesura, entro il 31 marzo di ogni anno, del Documento Programmatico della Sicurezza (DPS). Tale modifica ha portato anche alla soppressione del reato dell'art. 169 e delle sanzioni previste dall'art. 162 , comma 2, D.Lgs. n. 196/2003 nel caso di mancata adozione del documento. Sono state abrogate, inoltre, le disposizioni di dettaglio sul Dps inserite nell'allegato B (paragrafi da 19 a 19.8), per cui viene meno, ad esempio, la necessità di documentare l'elenco dei trattamenti personali e la distribuzione dei compiti e de lla responsabilità nelle strutture preposte al trattamento dei dati. Rimangono, comunque ancora valide le altre misure di sicurezza, come: autenticazione informatica; gestione delle credenziali di autenticazione; sistema di autorizzazione; aggiornamento periodico del profilo degli incaricati. |
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Deroga al foro del consumatore per alcuni contratti relativi a strumenti finanziari: Cassazione |
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Con Sentenza 9 febbraio 2012, n. 1875, la Corte di Cassazione ha stabilito che la competenza territoriale, delle cause relative a contratti negoziati fuori dai locali commercia li relativi a contratti finanziari, è derogabile dal "consumatore", mentre rimane inderogabile per il "professionista". I Giudici di piazza Cavour hanno infatti chiarito che il consumatore, nell'instaurare la causa, ha facoltà di scelta tra la competenza territoriale del foro: del consumatore (cfr. art. 63, D.Lgs. n. 206/2005, c.d. "Codice del Consumo"); contrattualmente stabilito; individuato, alternativamente, dagli artt. 18, 19 e 20 C.p.c. |
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Sicurezza sul lavoro: l'appaltatore deve informare dei rischi i dipendenti dell'appaltante |
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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 5420 del 10 febbraio 2012 ha chiarito che, in caso di appalto, la responsabilità della ditta appaltante in relazione ai rischi per i lavoratori della ditta appaltatrice, non può essere esclusa a priori. Nello specifico la Suprema Corte sottolinea che, indipendentemente dal fatto che i dipendenti della ditta appaltatrice operino in totale autonomia, rispetto ai lavoratori dell'appaltante, quest'ultimo è comunque tenuto ad informare i primi dei rischi conn aturati alla loro attività lavorativa. |
