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13/02/2012 - DPS non più obbligatorio: Decreto Semplificazioni

 

DPS non più obbligatorio: Decreto Semplificazioni

L'art. 45, lett. c), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 ("Decreto Semplificazioni"), abrogando la lettera g), comma 1 e il comma 1-bis, art. 34, D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy), ha eliminato per tutti i titolari l'obbligo di stesura, entro il 31 marzo di ogni anno, del Documento Programmatico della Sicurezza (DPS). Tale modifica ha portato anche alla soppressione del reato dell'art. 169 e delle sanzioni previste dall'art. 162 , comma 2, D.Lgs. n. 196/2003 nel caso di mancata adozione del documento.

Sono state abrogate, inoltre, le disposizioni di dettaglio sul Dps inserite nell'allegato B (paragrafi da 19 a 19.8), per cui viene meno, ad esempio, la necessità di documentare l'elenco dei trattamenti personali e la distribuzione dei compiti e de lla responsabilità nelle strutture preposte al trattamento dei dati.

Rimangono, comunque ancora valide le altre misure di sicurezza, come:

autenticazione informatica;

gestione delle credenziali di autenticazione;

sistema di autorizzazione;

aggiornamento periodico del profilo degli incaricati.

 

 

Deroga al foro del consumatore per alcuni contratti relativi a strumenti finanziari: Cassazione

Con Sentenza 9 febbraio 2012, n. 1875, la Corte di Cassazione ha stabilito che la competenza territoriale, delle cause relative a contratti negoziati fuori dai locali commercia li relativi a contratti finanziari, è derogabile dal "consumatore", mentre rimane inderogabile per il "professionista".

I Giudici di piazza Cavour hanno infatti chiarito che il consumatore, nell'instaurare la causa, ha facoltà di scelta tra la competenza territoriale del foro:

del consumatore (cfr. art. 63, D.Lgs. n. 206/2005, c.d. "Codice del Consumo");

contrattualmente stabilito;

individuato, alternativamente, dagli artt. 18, 19 e 20 C.p.c.

 

 

Sicurezza sul lavoro: l'appaltatore deve informare dei rischi i dipendenti dell'appaltante

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 5420 del 10 febbraio 2012 ha chiarito che, in caso di appalto, la responsabilità della ditta appaltante in relazione ai rischi per i lavoratori della ditta appaltatrice, non può essere esclusa a priori.

Nello specifico la Suprema Corte sottolinea che, indipendentemente dal fatto che i dipendenti della ditta appaltatrice operino in totale autonomia, rispetto ai lavoratori dell'appaltante, quest'ultimo è comunque tenuto ad informare i primi dei rischi conn aturati alla loro attività lavorativa.