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13/03/2012 - Termine presentazione dichiarazioni d'intento: D.L. n. 16/2012

 

Termine presentazione dichiarazioni d'intento: D.L. n. 16/2012

L'art. 2, comma 4, D.L. n. 16/2012 (c.d. "Decreto semplificazioni fiscali"), ha previsto che la presentazione della comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento è differita dal giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento, al termine di effettuazione della prima liquidazione periodica, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni effettuate senza applicazione dell'IVA.

 

 

Circolanti vincolanti per l'Agente della Riscossione: Cassazione

Con Sentenza 12 marzo 2012, n. 3907, la Corte di Cassazione è intervenuta in tema di prassi amministrativa affermando il principio per cui le circolari ministeriali sono vincolanti per l'Agente della Riscossione.

Tuttavia, nel caso di specie, si deve prestare attenzione alla particolare posizione di soggezione del concessionario che "in quanto vincolato al rispetto delle direttive impartite dall'Amministrazione, non può discostarsi dalle circolari ammini strative".

Si ricorda che la Suprema Corte era già intervenuta sul tema con le sentenze n. 6056/2011 (cfr. SeacInfo 16.3.2011) e n. 3267/2012 (cfr. SeacInfo 7.03.2012).

 

 

INPS: chiarimenti sulle visite mediche di controllo

In merito alla possibilità, per i datori di lavoro, di richiedere le visite mediche di controllo domiciliari e/o ambulatoriali ai propri dipendenti mediante il canale telematico, l'INPS precisa che, nel rispetto della normativa, i datori possono richiedere tali visite anche per i dipendenti per i quali non versi la relativa contribuzione di malattia. L'Istituto, con il Messaggio n. 4344 del 12 marzo 2012 , ricorda altresì che i datori di lavoro hanno l'obbligo di utilizzare la procedura di richiesta telematica, facendo ricorso alla richiesta via fax solamente in caso di interruzione del servizio telematico per problemi tecnici e, inoltre, che l'esito delle visite domiciliari sarà inviato ai datori di lavoro sempre in modalità telematica.

Inoltre, la responsabilità circa la correttezza delle informazioni riportate nel certificato medico, seppur telematico, è comunque in capo al lavoratore, che deve pertanto verificare la correttezza dei dati anagrafici e l'indirizzo di reperibilità.

 

 

Rapporto di lavoro subordinato in caso di firma delle bolle di accompagnamento della merce

In materia di lavoro subordinato, la Corte di Cassazione ha chiarito che, per i soggetti sorpresi dagli ispettori dell'INPS ad operare all'interno dei locali dell'azienda e che hanno firmato i documenti fiscali riguardanti la movimentazione delle merci acquistate dal datore, sussiste un rapporto di dipendenza con lo stesso.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 3860 del 12 marzo 2012, ha specificato che, in base alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di verifica ispettiva e all'esistenza di fatture e bolle di accompagnamento della merce da loro firmate, è confermata la natura subordinata del rapporto esistente con l'azienda; pertanto, il datore che non ha denunziato tali rapporti di lavoro deve pagare i contributi reclamati dall'ente previdenziale più le somme aggiuntive.