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IMU, ecco le prime istruzioni per il versamento |
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Con due Provvedimenti del 12 aprile 2012, prot. n. 2012/53909 e prot. n. 2012/53906, l'Agenzia delle Entrate ha, rispettivamente, fornito le prime istruzioni operative sul versamen to dell'IMU ed approvato il nuovo modello F24, che ha recepito, tra le altre, anche le novità in materia di IMU introdotte dal D.L. n. 201/2011. Con la successiva Risoluzione 12 aprile 2012, n. 35, l'Agenzia ha provveduto a fornire i codici tributo utili per il versamento dell'acconto IMU: "3912", IMU su abitazione principale e relative pertinenze (Comune); "3913" IMU su fabbricati rurali ad uso strumentale (Comune); "3914" IMU su terreni (Comune); "3915" IMU su terreni (Stato); "3916" IMU su aree fabbricabili (Comune); "3917" IMU su aree fabbricabili (Stato); "3918" IMU su altri fabbricati (Comune); "3919" IMU su altri fabbricati (Stato); "3923" IMU - interessi da accertamento (Comune); "3924" IMU - sanzioni da accertamento (Comune). Si noti che per il versamento dell'imposta, calcolata con le aliquote base ed applicando la detrazione per abitazione principale, il contribuente dovrà provvedere a calcolare ed indicare distintamente nel modello F24 (unico strumento di pagamento u tilizzabile) la quota destinata al Comune e la quota destinata allo Stato. |
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Coefficienti IMU per fabbricati privi di rendita catastale: Decreto |
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Con Decreto 5 aprile 2012 sono stati approvati i coefficienti per la determinazione dell'IMU per gli immobili: non iscritti in catasto; classificabili nel gruppo D; appartenenti a imprese; distintamente contabilizzati; sforniti di rendita catastale. Le modalità di determinazione della base imponibile per tali immobili rimane immutata, richiamando il D.L. n. 201/2011 l'art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 504/1992, dedicato espressamente alla determinazione del valore dei fabbricati sopra citati. In particolare, il valore di tali immobili deve essere fissato ogni anno, applicando i coefficienti aggiornati annualmente da un Decreto del ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati Istat sull'andamento del costo di costruzione di un ca pannone. |
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Aggiornamento modelli di dichiarazione: Agenzia delle Entrate |
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L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato oggi, 13 aprile 2012, sul proprio sito internet, www.agenziaentrate.gov.it, l'aggiornamento dei seguenti modelli di dichiarazione e delle relative istruzioni: UNICO PF; UNICO PF Mini; da compilare ed inviare in riferimento ai redditi conseguiti nel 2011. Tali aggiornamenti saranno inclusi in un successivo Provvedimento. |
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Il lavoratore presenta le sue difese in ritardo: slitta il termine entro cui l'azienda può adottare le sanzioni |
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La tardiva presentazione da parte del dipendente delle controdeduzioni, in riferimento a delle contestazioni disciplinari comminate dall'azienda, fa slittare anch e il termine perentorio imposto al datore di lavoro per adottare il relativo provvedimento disciplinare, che deve essere computato a partire - quindi - dal giorno di presentazione delle memorie difensive da parte del lavoratore È questa la conclusione cui giunge la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 5800 del 12 aprile 2012, nella quale precisa ulteriormente che l'azienda ha correttamente applicato le sanzioni disciplinari dopo il termine perentorio ad essa conc essagli, in quanto ha applicato il principio del favor rei, calcolando i giorni nel modo più favorevole per il lavoratore. |
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Illegittima apposizione del termine:il danno alla luce del collegato lavoro può essere quantificato nel giudizio di cassazione |
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In materia di illegittima apposizione del termine, la Corte di Cassazione ha chiarito che il danno forfetizzato introdotto dal collegato lavoro può essere applicato d'ufficio a nche nel giudizio di cassazione. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 5783 del 12 aprile 2012, ha specificato che per il riconoscimento del suddetto danno all'interno del giudizio di cassazione, si rende necessaria la presenza di due condizioni: che la novità normativa sia intervenuta prima del giudizio di cassazione; che il ricorso mosso dal datore di lavoro, volto a vedere ridotta la somma da corrispondere al lavoratore in maniera "omnicomprensiva", investa in via diretta le conseguenze patrimoniali della nullità del termine contrattuale. |
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Svolgimento di mansioni non corrispondenti alla formazione promessa: escluso il contratto di apprendistato |
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In tema di apprendistato, la Corte di Cassazione ha chiarito che, nell'ipotesi in cui lavoratori siano destinati allo svolgimento di mansioni diverse e meno complesse rispetto a quelle previste dalla formazione del contratto di apprendistato, vige in capo al datore l'obbligo del riconoscimento dell'ordinario rapporto di lavoro subordinato nei confronti degli apprendisti fittizi. In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 5773 del 12 aprile 2012, ha precisato che in caso di assegnazione agli apprendisti di compiti meno complessi di quelli oggetto della qualificazione, non può configurarsi un contratto di apprendist ato e l'azienda è tenuta al pagamento di differenze retributive e contributive. |
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Agenzia delle Entrate: istituiti i codici identificativi per gli obbligati in solido |
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L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 34/E dell'11 aprile 2012, per consentire la corretta identificazione nel Modello F24 dell'obbligato in solido ovver o della stazione appaltante o amministrazione procedente, comunica di aver istituito i seguenti codici identificativi, da esporre nella sezione "Contribuente" del modello F24, per ogni singolo contratto di appalto/subappalto: "50" denominato "Obbligato in solido - art. 29, c. 2, D.Lgs n. 276/2003 e art. 25, Legge n. 248/2006" - da esporre unitamente al codice fiscale dell'obbligato solidale al pagamento da riportare nel campo "Codice fiscale del coobbl igato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare"; "51" denominato "Intervento sostitutivo - art. 4 del D.P.R. n. 207/2010" - da esporre unitamente al codice fiscale della stazione appaltante o amministrazione procedente da riportare nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, g enitore, tutore o curatore fallimentare". |
