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Liquidazioni trimestrali IVA: chiarimenti delle Entrate |
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Con Risoluzione 13 febbraio 2012, n. 15, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'ambito di applicazione dell'articolo 14, comma 11, Legge n. 183/2011 il quale pre vede che ".i limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata". In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che: ai fini della determinazione dei limiti di 400.000/700.000 euro che consentono ai contribuenti di effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale, continua a rilevare esclusivamente il parametro del volume d'affari e non l'ammont are dei ricavi come si poteva inizialmente ipotizzare dalla lettura della norma; i contribuenti che non superano le nuove soglie ed optano per la liquidazione trimestrale dell'IVA, se evidenziano un saldo finale a debito, devono effettuare il versamento del conguaglio entro: il 16 marzo dell'anno successivo (con maggiorazione dell'1%) ovvero il termine di pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione annuale unificata, se presentano tale tipo di dichiarazione (con maggiorazione dell'1% e dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese se il versamento del saldo viene esegu ito dopo il 16 marzo). |
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Vendita sottocosto e accertamento induttivo dell'IVA: Cassazione |
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Con Ordinanza 10 febbraio 2012, n. 1972, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in caso di impresa immobiliare che vende sottocosto, è legittimo l'accertamento indut tivo dell'IVA. Secondo la Suprema Corte, "l'ufficio legittimamente procede a rettifica quando vi siano condotte non economicamente giustificate quali l'antieconomicità di comportamenti imprenditoriali che il contribuente non spieghi in alcun modo e sian o in conflitto con i criteri della ragionevolezza (.); l'armonizzazione di tributi sulla cifra d'affari non pone barriere alla potestà accertatrice domestica, anche in funzione anti-elusiva e con il solo basarsi anche su presunzioni sempl ici per la prova a carico del fisco." |
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La Cassazione conferma che la tempestività del licenziamento è un criterio relativo |
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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1995 del 13 febbraio 2012, ha ribadito che il principio della tempestività nella contestazione dell'addebito e nell'intimazion e del licenziamento per giustificato motivo soggettivo è da ritenersi un criterio relativo, e il periodo di tempo intercorrente tra il verificarsi del fatto e la contestazione può essere più o meno lungo in funzione della complessità aziendale, ai fini de lle necessità di valutazione e accertamento dei fatti. Inoltre, tale principio, chiarisce la Corte, "acquisisce rilevanza nel momento in cui l'arco temporale tra contestazione e sanzione incida sul diritto di difesa del lavoratore". Nel caso in specie, la Suprema Corte conferma il licenziamento di un dipendente di un istituto di credito che aveva compiuto numerose irregolarità e, stante oltretutto la richiesta dello stesso di differire il provvedimento sanzionatorio per limitare le p roprie responsabilità, non si può imputare all'azienda la mancanza di tempestività nell'adottare il provvedimento di espulsione. |
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Disoccupazione: l'INPS estende le categorie tenute al versamento del contributo |
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L'INPS con la Circolare n. 22 del 13 febbraio 2012, rifacendosi a quanto già contenuto nella Circolare n. 105/2011, ha ridefinito la platea dei lavoratori dello spettacolo escl usi dal versamento del contributo per la disoccupazione involontaria. Nello specifico le categorie che, benché escluse dal versamento in ragione della loro presenza nell'elenco di cui alla Circolare n. 105/2011, a fronte della Circolare n. 22/2012 devono versare il contributo per la disoccupazione sono: assistenti e aiuti del coro, suggeritori del coro (cod. 014); aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi, definiti anche "assistenti alla regia" (cod. 042); consulenti assistenti musicali (cod. 085); assistenti coreografi (cod. 091). L'Istituto precisa che, all'interno del gruppo attori, saranno tenuti al versamento i lavoratori definiti "generici, figuranti e comparse". |
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Cassazione: l'apprendista non è indeterminato anche se svolge mansioni effettive |
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Con la Sentenza n. 2015 del 13 febbraio 2012 la Corte di Cassazione interviene in merito alla licenziabilità "ad nutum" in caso di apprendistato "non genuino", che nasconde quindi un rapporto a tempo indeterminato. La Cassazione in merito ha precisato che, se durante il periodo d'apprendistato siano svolte effettive mansioni lavorative, magari anche ripetitive, il lavoratore non può eccepire che il suo rapporto di lavoro sia un tempo indeterminato "mascherato da apprendistato" in quanto la tipologia contrattuale dell'apprendista prevede un mix appunto tra formazione e lavoro ad essa finalizzata. |
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Licenziamento per mancato superamento del periodo di prova della lavoratrice incinta |
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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 2010 del 13 febbraio 2012, ha statuito la legittimità del licenziamento della lavoratrice dopo il periodo di prova, anche se in stato di gravidanza, in mancanza di elementi che provino il comportamento discriminatorio del datore di lavoro; infatti, il divieto di licenziamento in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza non opera in caso di esito negativo della prova (art. 54, D Lgs n. 151/2001). Nello specifico, la Suprema Corte ha sottolineato che la dipendente, alla quale spetta l'onere della prova, non ha fornito elementi di fatto idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione di discriminazione non essendo risultata provat a "l'assunta conoscenza da parte del datore di lavoro, alla data del licenziamento, dello stato di gravidanza, il prospettato superamento della prova e l'allegata esiguità del periodo di prova". |
