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15/05/2012 - Codici tributo per versamento cedolare secca a seguito di assistenza fiscale: Risoluzione

 

Codici tributo per versamento cedolare secca a seguito di assistenza fiscale: Risoluzione

Con Risoluzione 14 maggio 2012, n. 49, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, ed F24EP delle somme di cedolare secca dovu te a seguito di assistenza fiscale.

Per il versamento tramite Mod. F24, i codici tributo sono:

"1845", denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertine nze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - ACCONTO";

"1846" - denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - SALDO".

Per il versamento tramite Mod. F24EP, i codici tributo sono:

"147E" - denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertin enze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - ACCONTO";

"148E" - denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - SALDO".

 

 

Codici tributo per il versamento della maggiorazione IRES per le società di comodo: Risoluzione

Con Risoluzione 14 maggio 2012, n. 48, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, della maggiorazione dell'aliquota IRES p er le società di comodo, introdotta dall'art. 2, commi da 36-quinquies a 36-novies, D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 148/2011.

In particolare, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

"2018" denominato "Maggiorazione IRES - acconto prima rata - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, DL 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.";

"2019" denominato "Maggiorazione IRES - acconto seconda rata o in unica soluzione - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, DL 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.";

"2020" denominato "Maggiorazione IRES - saldo - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, DL 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.".

Si fa presente che per i codici "2018" e "2020", in caso di versamento rateale, nel campo del Mod. F24 "rateazione/regione/prov./mese rif." è riportato il numero della rata nel formato "NNRR" dove:

"NN" rappresenta il numero della rata in pagamento;

"RR" indica il numero complessivo delle rate.

Nel caso in cui il pagamento avvenga in unica soluzione, il nel suddetto campo deve essere indicato "0101".

 

 

Cndcec ed invio anonimo di segnalazioni sospette ai fini di antiriciclaggio: Decreto MEF

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2012, n. 110 il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 4 maggio 2012, attuativo dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 231 /2007, in materia di antiriciclaggio.

Il Decreto riconosce al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili la funzione di destinatario delle segnalazioni anonime antiriciclaggio da parte dei commercialisti con il vantaggio per il professionista di u n filtro che invii la segnalazione all'unità di informazione finanziaria (UIF).

 

 

Indice TFR del mese di aprile 2012

L'Istituto centrale di statistica ha reso noto che l'indice dei prezzi al consumo per il mese di aprile 2012 è pari a 105,7 punti.

L'incidenza percentuale della differenza rispetto all'indice in vigore al 31 dicembre 2011 è pari a 1,634615; il calcolo del coefficiente di rivalutazione si esegue sommando il 75% di tale valore con un tasso fisso dell'1,5% annuo, per cui si avrà 1,72 5962.

 

 

Infortunio sul lavoro: responsabilità del venditore in caso di inadeguatezza del macchinario

In materia di infortunio sul lavoro, la Corte di Cassazione ha chiarito che la responsabilità per le lesioni procurate al lavoratore saranno considerate a carico del venditore del macchinario e non del datore di lavoro, nel caso in cui l'evento sia derivato da un sistema di sicurezza inadeguato del macchinario stesso.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 18139 del 14 maggio 2012ha specificato che il venditore di un macchinario, il quale risulti con evidenza privo dei basilari sistemi di sicurezza a tutela della salute dell'utilizzatore, risponde in prima persona delle lesioni procurate al lavoratore addetto all'utilizzo dello stesso. Tale indirizzo della Corte di Cassazione viene, altresì, avvalorato dall'esperienza tecnica di un venditore professionista in merito ai requisiti legali dei prodotti oggetto di vendita.

 

 

Omissione contributiva: la responsabilità è del datore di lavoro e non del commercialista

In materia di omissione contributiva, la Corte di Cassazione ha chiarito che la responsabilità per eventuali omissioni contributive rimane a carico del datore di lavoro, anche nel caso in cui quest'ultimo abbia provveduto a conferire mandato ad un commercialista per l'invio delle denunce.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 18100 del 14 maggio 2012, ha specificato che l'incarico professionale conferito dall'imprenditore, non esime lo stesso dalla responsabilità di controllo sulla corretta esecuzione delle prestazion i oggetto del mandato.

 

 

Domande di disoccupazione: presentazione solo telematica

L'INPS, con la Circolare n. 68 del 14 maggio 2012 ricorda che dal 1° aprile 2012, la presentazione delle domande di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti n ormali e ridotti per i lavoratori sospesi, di disoccupazione ordinaria con i requisiti normali per gli apprendisti sospesi, può avvenire esclusivamente in via telematica.

 

 

Mancata soppressione del posto di lavoro: illegittimo il licenziamento

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha chiarito che il recesso del datore di lavoro è da considerarsi illegittimo nel caso in cui non si verifichi un'effettiva soppressione del posto di lavoro, ma un passaggio delle relative mansioni ad un collega.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 7474 del 14 maggio 2012, ha precisato che in caso di licenziamento per soppressione del posto di lavoro dovuto ad una riorganizzazione aziendale, il provvedimento è giustificato solo in quanto il posto sia effettivamente e stabilmente soppresso e non sussista la possibilità di una diversa utilizzazione del lavoratore.