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18/06/2012 - Pubblicati i correttivi agli studi di settore: Decreto MEF

Pubblicati i correttivi agli studi di settore: Decreto MEF

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 giugno 2012, n. 139 il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 giugno 2012, contenente l'approvazione dei correttivi agli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2011.

Con tale provvedimento sono stati adeguati alla situazione economica alcuni indicatori quali quelli di coerenza e quelli di normalità economica.

Fra l'altro l'art. 1, comma 3 del Decreto stabilisce che i contribuenti che si adegueranno ai ricavi puntuali ridotti per l'effetto dei correttivi anticrisi, non potranno essere oggetto di accertamento ex art. 10, Legge n. 146/1998 per il periodo d'imposta 2011.

 

Beni concessi in godimento ai soci/familiari: Circolare

Con Circolare 15 giugno 2012, n. 24, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di beni d'impresa concessi in godimento a soci e familiari, di cui all'art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, D.L. n. 138/2011.

In particolare, viene segnalato che l'eventuale omesso/carente versamento del primo acconto può essere sanato con il secondo, senza incorrere in sanzioni, applicando i soli interessi nella misura del 4% annuo.

Ulteriori precisazioni vengono forniti sugli utilizzatori e sui beni dell'impresa che rientrano nell'ambito applicativo della norma.

 

Approvato il c.d. "Decreto crescita": Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministriha approvato venerdì 15 giugno 2012 il c.d. "Decreto crescita", contenente numerose disposizioni volte a favorire lo sviluppo del Paese.

Tra le novità apportate dal Decreto si segnalano:

  • l'innalzamento dal 36% al 50% della detrazione IRPEF per le spese di ristrutturazione edilizia effettuate tra l'entrata in vigore del D.L. e il 30 giugno 2013;
  • l'eliminazione del vincolo anagrafico dei 35 anni per la costituzione di s.r.l. semplificate;
  • l'introduzione di un incentivo fiscale alla sottoscrizione di project bond.

 

Lavoro nero: sanzioni applicabili salvo prova contraria documentale del datore di lavoro

Il verbale di accertamento con cui gli ispettori dell'INPS hanno rilevato la presenza di uno o più lavoratori in nero nell'esercizio di lavorazioni tipiche dell'attività commerciale controllata fa fede salvo prova contraria fornita dal datore di lavoro che riesca a smentire il verbale. In mancanza di detta prova, il datore è condannato a pagare la sanzione prevista dall'art. 3, comma 3 del DL n. 12/2002, convertito dalla Legge n. 73/2002.

Lo afferma la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 9594 del 13 giugno 2012, nella quale precisa che nel caso in specie il datore di lavoro, non avendo saputo fornire prova contraria documentale rispetto a quanto rilevato nel verbale dagli organi ispettivi, è tenuto al pagamento della sanzione prevista dalla Legge citata, che nella prima formulazione prevedeva un'ammenda compresa tra il 200% e il 400% del costo del lavoro calcolato sulla base del contratto collettivo nazionale, per ognuno dei lavoratori irregolari.

 

Licenziamento per sviamento della clientela alla concorrenza

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito la legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del lavoratore che dirotta la clientela del proprio datore di lavoro alla concorrenza, anche se la condotta scorretta riguarda un solo caso.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 9862 del 15 giugno 2012, ha sottolineato che la massima sanzione nei confronti del dipendente è da considerarsi proporzionata nell'ipotesi di violazione dell'obbligo di fedeltà (art. 2015 c.c.), in quanto risulta irrimediabilmente compromesso il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.

 

Decreto crescita: riduzione del costo del lavoro per i laureati

In data 15 giugno 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato un pacchetto contenente un ventaglio di misure urgenti e strutturali che realizzano una parte ulteriore dell'Agenda per la Crescita sostenibile (c.d.Decreto Crescita).

Tra le disposizioni introdotte si segnala la riduzione del costo del lavoro del 35% (sotto forma di credito d'imposta) per le assunzioni a tempo indeterminato (da parte di tutte le imprese) di soggetti in possesso di:

  • dottorato di ricerca universitario,
  • laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche (individuate da un apposito decreto).

 

L'INAIL comunica la sospensione degli adempimenti e versamenti a seguito del sisma del 20 e 29 maggio

L'INAIL, nella Circolare 15 giugno 2012, n. 28, comunica che i soggetti interessati alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, sono tenuti a presentare alla sede INAIL apposita domanda utilizzando il modulo allegato alla circolare in parola.

L'Istituto chiarisce che nel periodo di sospensione (dal 20 maggio al 30 settembre 2012) ricadono i seguenti versamenti:

  • la terza rata dell'autoliquidazione in scadenza il 16 agosto 2012;
  • il pagamento dell'autoliquidazione dei premi 2011/2012 in scadenza al 18 giugno 2012 (seconda elaborazione dell'autoliquidazione che riguarda le ditte con inizio attività compreso fra la metà di novembre e il 31 dicembre 2011).

Sono prorogati al 30 settembre, senza sanzioni, gli adempimenti, anche a carico di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma di cui al decreto MEF del 1° giugno 2012, anche con riferimento agli adempimenti per conto di aziende e clienti non operanti nei territori del sisma.

L'Istituto comunica, infine, che dal 20 maggio al 31 luglio 2012 sono sospesi, nei confronti dei soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal sisma, una serie di termini (perentori, legali, convenzionali, relativi a processi esecutivi ecc.) ed, in particolare la notifica dei verbali di accertamento ispettivi.

 

Sisma Emilia: le indicazioni dell'INPS

L'INPS con la Circolare n. 85 del 15 giugno 2012 interviene in relazione alle sospensioni contributive per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio verificatisi nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.

In particolare l'Istituto fornisce indicazioni, sia per le aziende che per lavoratori autonomi, circa:

  • i termini e le modalità della sospensione;
  • quali siano gli adempimenti e i versamenti coinvolti, nonché
  • le modalità di riresa sia degli adempimenti che dei versamenti.