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18/07/2012 - Modalità di annotazione negli atti catastali delle sentenze tributarie: Provvedimento

Modalità di annotazione negli atti catastali delle sentenze tributarie: Provvedimento

Con Provvedimento 17 luglio 2012 l'Agenzia del Territorio ha reso note le modalità di annotazione negli atti catastali delle sentenze delle commissioni tributarie concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione e il classamento dei terrenti, la ripartizione dell'estimo tra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.

In particolare, il documento di prassi dispone che le sentenze non costituenti titolo esecutivo che accolgono totalmente o parzialmente il ricorso del contribuente devono essere annotate negli atti del catasto, relativamente ad ogni unità immobiliare interessata, con indicazione dell'esito del giudizio, entro trenta giorni dalla notificazione dell'impugnazione.

L'annotazione viene effettuata dall'Ufficio provinciale territorialmente competente.

 

Rimborsi IRAP: Cassazione

Ai della procedura di rimborso IRAP, con Ordinanza 17 luglio 2012, n. 12338, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo l'emendamento alla dichiarazione presentata in fase di impugnazione della cartella esattoriale.

Pertanto, non sarebbe più necessario versare preventivamente quanto richiesto con la cartella di pagamento, per poi chiedere il rimborso al fisco.

La Suprema Corte ha infatti chiarito che è possibile "contestare, anche emendando le dichiarazioni presentate all'Amministrazione finanziaria, l'atto impositivo che lo assoggetti [il contribuente n.d.r.] ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico".

 

Da oggi è in vigore la Riforma del lavoro

Come noto, la Legge n. 92 del 28 giugno 2012, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" (c.d. riforma Fornero) è stata pubblicata nel S.O. n. 136 alla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2012.

Oggi, 18 luglio 2012, entrano in vigore le disposizioni contenute nella legge in esame, salvo specifiche decorrenze previste per determinati istituti.

Si ricorda che la Legge n. 92/2012 si compone dei seguenti articoli:

  • art. 1: "Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore";
  • art. 2: "Ammortizzatori sociali";
  • art. 3: "Tutele in costanza di rapporto di lavoro";
  • art. 4: "Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro".

 

Riforma del lavoro: modificato l'art. 1, comma 40, della L. n. 92/2012 in materia di dimissioni

In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14.07.2012 una modifica al disposto di cui all'art. 1, comma 40, della Legge n. 92/2012.

Nello specifico, a seguito della pubblicazione dell'errata corrige, è stato modificato il riferimento alle agenzie di somministrazione e intermediazione cui affidare i lavoratori a seguito di risoluzione consensuale successiva al procedimento di conciliazione obbligatoria. In definitiva, trovato l'accordo a seguito del procedimento di conciliazione, il lavoratore sarà affidato: "ad un'agenzia di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003,n. 276".

Rispetto alla formulazione precedente è mutato il riferimento al DLgs. n. 276/2003, sostituendo le lettere a) e b) con le lettere a), c) ed e).

 

Niente mobilità sulla base del solo prepensionamento

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 12257 del 17 luglio 2012, ha sancito che la comunicazione che il datore di lavoro deve effettuare ai competenti uffici del lavoro per il collocamento in mobilità e i licenziamenti collettivi deve indicare nel dettaglio i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.

Nel particolare, la Suprema Corte ha stabilito che il solo criterio della vicinanza al pensionamento non è di per sé motivazione sufficiente a legittimare il provvedimento del licenziamento collettivo, soprattutto quando in azienda permangono altri lavoratori con caratteristiche simili a quelli oggetti del provvedimento di espulsione.