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19/01/2012 -Tassa sulle concessioni governative ancora valida: Risoluzione


Tassa sulle concessioni governative ancora valida: Risoluzione
Con Risoluzione 18 gennaio 2012, n. 9, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che la tassa sulle concessioni governative sui contratti di abbonamento per l'utilizzo della telefonia mobil e non è stata abrogata.
Secondo l'Amministrazione finanziaria, infatti, la vigenza del tributo non è stata intaccata dall'art. 218, comma 1, lett. s), del Codice delle comunicazioni elettroniche che ha abrogato l'art. 318, D.P.R. n. 156/1973 nel quale si precisava che "per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza".
Risulta, quindi, ancora valida la previsione dell'art. 21, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972 che dispone il pagamento della tassa per la "Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radio mobile, pubblico terrestre di comunicazione.". Conferme possono essere rintracciate anche in altre leggi, come nella Legge n. 244/2007.


Schede carburante e dichiarazione fraudolenta: Cassazione

Con Sentenza 13 gennaio 2012, n. 912 la Corte di Cassazione ha chiarito che "gonfiare" le schede carburante del parco auto dichiarando un costo maggiore di quello eff ettivo configura il reato di dichiarazione fraudolenta.
La condotta di chi presenta schede carburante relative ad operazioni inesistenti è stata infatti paragonata a quella che si tiene in caso di uso di fatture false, rendendo applicabile l'art. 2, D.Lgs. n. 74/2000, che sanziona la dichiaraz ione fraudolenta (da un anno e sei mesi a sei anni di reclusione).


Risposte dell'Agenzia delle Entrate sull'accertamento

L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcune domande sull'accertamento nell'ambito di un incontro con la stampa specializzata.
L'Agenzia ha fornito chiarimenti su varie tematiche di interesse (IVA, detrazioni 36-55%, etc.) ed in particolare, sulla questione della notificazione diretta dell'avviso di accertamento, ovvero senza l'intermediazione di un agente della notificazi one, l'Agenzia ha ribadito la validità di tale sistema, previsto dall'art. 14, Legge n. 890/1982.
La disciplina in tema di notificazioni di cui all'art. 60, D.P.R. n. 600/73 è solamente una delle modalità ammesse per le comunicazioni al contribuente e spetta pertanto all'Ufficio competente decidere quale mezzo utilizzare nel risp etto del principio di economicità dell'azione amministrativa.


INPS: nuovi chiarimenti sul modello DL 86/88 bis
L'INPS, con il Messaggio n. 966 del 17 gennaio 2012, comunica che dal 19 gennaio 2012 sarà rilasciata una nuova versione della procedura DSWEB di liquidazione dell'inden nità di disoccupazione con requisiti ridotti, che consentirà di calcolare l'importo dell'indennità stessa mediante i dati prelevati dal flusso UniEmens.
Questo, precisa l'Istituto, permetterà il superamento definitivo della richiesta all'assicurato del modello DL 86/88 bis, qualora l'azienda abbia provveduto a compilare correttamente la sezione delle giornate di effettivo lavoro nell'UniEmens.


Omissione contributiva: nulla la condanna senza avviso di pagamento da parte dell'INPS
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1855 del 18 gennaio 2012, ha chiarito che deve considerarsi nulla la condanna del datore di lavoro per il reato di omissione contribu tiva, qualora l'INPS non abbia mai provveduto ad intimare il pagamento fornendo la possibilità di provvedere al versamento nel termine di tre mesi, con conseguente possibilità di beneficiare della causa di non punibilità.
Nello specifico la Suprema Corte sottolinea che la mancata possibilità, fornita all'imprenditore da parete dell'Istituto, di provvedere al pagamento per mezzo del ravvedimento operoso, fa scattare la nullità della condanna inflitta per omissione contribut iva, con conseguente cancellazione dell'illecito.


Tutela assicurativa dei lavoratori italiani occupati in Paesi extracomunitari non convenzionati estesa anche agli extracomunitari
L'INPS, con il Messaggio n. 995 del 18 gennaio 2012, comunica che, in base al principio della parità di trattamento, la tutela assicurativa prevista dalla Legge 3 ottobre 1987 n. 398, a favore dei lavoratori italiani occupati in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale (non convenzionati) sono applicabili anche ai lavoratori extracomunitari:
in possesso dello status di "soggiornanti di lungo periodo" ai sensi dell'articolo 11.1.d) della Direttiva 2003/109/CE, e dell'articolo 9, comma 12 lettera c) del D.Lgs n. 286/98;
anche privi dello status di "soggiornanti di lungo periodo", purché titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia.


Infortunio sul lavoro dell'operaio imprudente: responsabile il direttore per la cattiva manutenzione delle macchine
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1433 del 17 gennaio 2012, ha statuito che, nonostante il comportamento imprudente dell'operaio, in caso di cattiva manutenzione delle macchine del cantiere la responsabilità penale dell'infortunio del dipendente ricade sul direttore.
Nello specifico, la Suprema Corte ha sottolineato che quest'ultimo, in qualità di responsabile in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e dei luoghi di lavoro della ditta, deve provvedere alla manutenzione dei mezzi meccanici impiegati dai dipenden ti; infatti, secondo le norme antinfortunistiche la responsabilità può essere esclusa soltanto in caso di una condotta abnorme da parte del lavoratore.


Pubblicata la versione definitiva del Modello 770/2012
Con i Provvedimenti direttoriali n. 2518/2012 e n. 189451/2011 del 16 gennaio 2012, pubblicati ieri sul proprio sito internet (www.agenziaentrate.gov.it), l'Agenzia delle Entra te ha approvato la versione definitiva del Modello 770/2012 Ordinario e Semplificato e delle relative istruzioni per la compilazione.
Tra le principali novità presenti nel nuovo modello si segnala:
il secondo acconto Irpef ridotto di 17 punti, il cui versamento è slittato all'anno in corso;
il contributo di solidarietà del 3% relativo ai redditi percepiti nel 2011 dal sostituito superiori a 300.000 euro;
l'incentivo per il rientro in Italia dei giovani talenti, con abbattimento della base imponibile pari all'80% per le donne e al 70% per gli uomini;
la maggior deduzione dei contributi di previdenza complementare consentita, per i primi cinque anni di occupazione, a chi ha iniziato a lavorare per la prima volta dal 1° gennaio 2007 in poi.