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19/03/2012 - Chiarimenti sulle ultime novità in tema di studi di settore: Circolare

 

Chiarimenti sulle ultime novità in tema di studi di settore: Circolare

Con Circolare 16 marzo 2012, n. 8, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle ultime modifiche intervenute in tema di studi di settore, ed in particolare è stato affermato c he:

l'Agenzia delle entrate può modificare gli studi di settore già approvati al fine di adeguare lo strumento alla situazione economica generale, come previsto dal D.L. n. 98/2011;

è prevista la spedizione di inviti ai contribuenti per stimolare la compliance in ordine agli obblighi dichiarativi; tale invito non preclude le possibilità di ravvedimento operoso;

è effettiva la norma che dispone l'accertamento induttivo nei casi di omessa o infedele indicazione di dati rilevanti per l'applicazione degli studi ed in particolare, trattandosi di norma procedurale, ha effetto per tutti i periodi d'imposta a ccertabili.

Infine, è stata data risposta ad alcuni specifici quesiti dei contribuenti.

 

 

Compensazione credito IVA: Provvedimento

Con Provvedimento 16 marzo 2012 l'Agenzia delle Entrate ha disposto che, dal 1° aprile 2012, la compensazione del credito IVA annuale o infrannuale per importi superi ori a 5.000 euro annui può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo alla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

L'Agenzia ha chiarito inoltre che le compensazioni effettuate prima del 1° aprile 2012 concorrono al raggiungimento della soglia dei 5.000 euro.

Fino al 31 marzo 2012 è possibile compensare i crediti IVA entro il limite di ? 10.000 senza necessità di presentazione preventiva della dichiarazione IVA.

 

 

Licenziamento: illegittimo in caso di richiesta di aspettativa via mail dopo la scadenza del comporto

In materia di licenziamento illegittimo, la Corte di Cassazione ha chiarito che deve essere considerato illegittimo il licenziamento del lavoratore per scadenza del periodo di comport o, nel caso in cui abbia fatto pervenire la richiesta di aspettativa a mezzo mail.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 4261 del 2012, ha specificato che in caso di malattia la richiesta di aspettativa non retribuita formulata per evitare il licenziamento per scadenza del periodo di comporto, andrà ritenuta valida anche se non inviata a mezzo raccomandata, ma fatta semplicemente pervenire con e-mail.

 

 

Utilizzo della password altrui per l'accesso al sistema aziendale: licenziamento illegittimo

In materia di licenziamento illegittimo, la Corte di Cassazione ha chiarito che deve essere considerato tale il provvedimento espulsivo adottato nei confronti del dirigente, ch e ha utilizzato la password di un altro per accedere al sistema informatico dell'azienda: tale comportamento è giustificato in quanto rappresenta una prassi dell'ufficio.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 4258 del 16 marzo 2012, ha specificato che la condotta del lavoratore, conforme ad una prassi aziendale e non vietata da alcun codice comportamentale, non rappresenta un'indebita intromissione ne i dati protetti dalla password né una violazione della privacy della titolare della stessa, trattandosi di condotta necessaria allo svolgimento del proprio e dell'altrui lavoro, consistente nell'individuazione dei clienti morosi per il recupero dei credit i sia nazionali che esteri.