Home

21/02/2012 - Cessione di beni culturali e credito d'imposta: Risoluzione

 

Cessione di beni culturali e credito d'imposta: Risoluzione

Con Risoluzione 20 febbraio 2012, n. 17, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite il Mod. F24, del credito derivan te dalla cessione di beni culturali e opere per il pagamento delle imposte ex art. 28-bis, D.P.R. n. 602/1973 e art. 20, D.Lgs. n. 46/1999.

In particolare, il codice tributo è il seguente:

"6836", denominato "Credito per il pagamento di imposte mediante cessione di beni culturali e opere - Art. 28-bis D.P.R. n. 602/73 e art. 20 D.lgs. N. 46/1999".

 

 

Adempimenti del trustee: Studio CNDCEC

Con Studio 17 febbraio 2012, n. 11, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è intervenuto sugli obblighi di rendicontazione del trustee affe rmando che tale adempimento non è rivolto esclusivamente ai soggetti del trust e che pertanto deve essere coordinato con le scadenze previste per le dichiarazioni fiscali.

Viene inoltre suggerito di inserire specifiche clausole nell'atto costitutivo del trust al fine di meglio definire gli schemi operativi di rendicontazione.

 

 

Rimborsi chilometrici: documentazione necessaria per la prova

Con Sentenza n. 2419 del 20 febbraio 2012, la Corte di Cassazione entra nel merito di una diatriba che riguarda l'INPS e un'azienda informatica, la quale aveva avanzato ricorso dopo l e cartelle esattoriali presentate dall'Istituto per omissione contributiva riguardante somme erogate ai dipendenti sottoforma di rimborsi chilometrici, pur senza avere prova dettagliata degli spostamenti effettuati dai propri dipendenti, motivo per il qua le l'INPS aveva presentato la propria richiesta.

La Suprema Corte, novando i principi sinora conosciuti sul tema e cassando la richiesta dell'Istituto previdenziale, ha affermato che "l'onere probatorio del datore di lavoro che invochi l'esclusione, dall'imponibile contributivo, delle erogazioni in f avore dei dipendenti, è assolto documentando i rimborsi chilometrici con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all'importo corrisposto [.] sulla base della tariffa ACI, senza che oc corra, al riguardo documentazione specifica ed analitica recante [...] l'analitica indicazione dei viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di destinazione, con specificazione dei clienti visitati e riepilogo giornaliero dei chilometri p ercorsi".

 

 

Premio INAIL per lavoratori in mobilità assunti con il contratto di apprendistato

L'INAIL, con Nota n. 1100 del 15 febbraio 2012, interviene in merito al regime contributivo applicabile ai lavoratori in mobilità assunti con contratto di apprendistato ai sensi del n uovo Testo Unico per l'apprendistato (D.Lgs n. 167/2011).

In particolare l'Istituto, facendo riferimento sia a precedenti orientamenti che ad un recente parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro, chiarisce che, ai sensi della disposizione specifica contenuta nell'art. 7, comma 4, del Decreto Legis lativo n. 167/2011, il regime contributivo agevolato a carico del datore di lavoro (10%) per l'assunzione con rapporto di apprendistato dei lavoratori in mobilità non può trovare applicazione ai premi assicurativi.

 

 

Mobilità: la procedura è legittima anche se interessa solo una sede decentrata

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 2429 del 20 febbraio 2012, ha chiarito che deve essere considerata legittima la scelta del datore di lavoro di ricorrere alla procedura di mobilità in un singolo centro operativo e non nel complesso aziendale. Nello specifico la Suprema Corte sottolinea che la legittimità del ricorso alla procedura di mobilità non è legata al fatto che la stessa interessi l'intero complesso aziendale con tutte le sue delocalizzazioni. In tal senso ben può accadere che detta pro cedura interessi esclusivamente una sede decentra. Il fondamentale requisito legale che va sempre e comunque rispettato, è rappresentato dalla presenza delle esigenze tecnico produttive.