Home

21/09/2012 - Chiarimenti dell'Ufficio dopo la diretta MAP: Circolare

Chiarimenti dell'Ufficio dopo la diretta MAP: Circolare

Con Circolare 20 settembre 2012, n. 35, l'Agenzia delle Entrate riassume le risposte fornite dai propri tecnici, in occasione della diretta televisiva del 31 maggio scorso, del Modulo di aggiornamento professionale (Map).

Tra i chiarimenti forniti, si segnala, in particolare:

  • ACE: se l'utile è realizzato nel 2011 e accantonato nel 2012, l'agevolazione è applicabile nel 2012; inoltre, la perdita dell'esercizio partecipa alla determinazione del patrimonio contabile;
  • società di comodo: per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, le disposizioni si applicano dal 2012, rilevando il triennio 2009-2011;
  • competenza costi e ricavi: riguardo alla rettifica dell'errata imputazione temporale dei componenti positivi di reddito, valgono le stesse regole dettate dalla Circolare n. 23/2010, sull'errata competenza fiscale dei componenti negativi, per evitare il fenomeno della doppia imposizione, dando la possibilità al contribuente di recuperare le somme;
  • black list: vanno indicate separatamente sia le minusvalenze realizzate per effetto del trasferimento di un cespite ad un soggetto black list, sia le spese e i componenti negativi anche in presenza di parere positivo all'interpello disapplicativo;
  • IVA: il committente nazionale che non riceve la fattura dal fornitore stabilito nella Ue non residente deve emettere, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, un'autofattura nella quale va indicato il numero di partita IVA del prestatore comunitario.

 

Cartella di pagamento e responsabile del procedimento: Cassazione

Con Ordinanza 4 settembre 2012, n. 14791, la Corte di Cassazione ha chiarito che la sanzione della nullità per la mancata indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'Amministrazione finanziaria riguarda esclusivamente le cartelle relative a ruoli consegnati all'agente della riscossione successivamente al 1° giugno 2008.

Tale interpretazione è condivisa sia dall'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 16/2008) che dalle Sezioni Unite, che con Sentenza 11722/2010 avevano precisato che deve "escludersi che, anteriormente all'emanazione della disposizione impugnata [articolo 36, comma 4 ter, D.L. n. 248/2007 n.d.r.] alla mancata indicazione del responsabile del procedimento conseguisse la nullità della cartella di pagamento".

 

Legittimo il licenziamento del lavoratore che rifiuta il trasferimento

Il datore di lavoro decide di trasferire un lavoratore in un'altra azienda del gruppo, situata in un'altra sede lavorativa rispetto al luogo di lavoro originario. Il lavoratore si rifiuta ostinatamente di rispondere all'ordine del datore di lavoro, continuando a presentarsi al "vecchio" luogo di lavoro e pretendendo di rendere in tal sede la propria prestazione. Il licenziamento del lavoratore disposto dall'azienda è legittimo, per reiterata insubordinazione.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 15860 del 20 settembre 2012, nella quale precisa ulteriormente che il dipendente, nel caso in specie, pone in atto un'inammissibile forma di "autotutela", che si traduce in una notevole inadempienza al preciso ordine del datore di lavoro cui il lavoratore aveva il dovere di rispondere.

 

Covip: indicazioni per il riscatto della posizione individuale maturata presso il fondo pensione

In risposta alle richieste avanzate da un fondo negoziale, la Covip ha precisato che:

  • in caso di cassa integrazione guadagni, il riscatto parziale della posizione individuale può essere effettuato solo in presenza di un periodo di CIG a zero ore, continuativo, di 12 mesi. Non è infatti possibile cumulare più periodi di CIG inferiori all'anno;
  • per il riscatto dovuto a mobilità, non è prevista alcuna durata minima della stessa. In tal caso, il lavoratore può riscattare il 50% della propria posizione individuale.

 

L'accordo transattivo non può essere invalidato senza la rinuncia a diritti indisponibili da parte del lavoratore

Un lavoratore, dopo l'interruzione del rapporto di lavoro, si accorda con l'ex datore di lavoro per una cospicua transazione economica al posto della reintegra sul posto di lavoro. Fatto l'accordo, il lavoratore lo impugna nei termini previsti dalla legge (6 mesi): ciò non è sufficiente, però, a invalidare la transazione ex art. 2113 del codice civile: il giudice, infatti, deve valutare, nel merito, la rinuncia a diritti indisponibili da parte del lavoratore.

Con tale motivazione la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 15864 del 20 settembre 2012, ha cassato la sentenza del giudice del rinvio, che aveva accolto il ricorso del lavoratore valutando semplicemente, il rispetto dei termini di impugnazione previsti nel caso. Inoltre, il giudice avrebbe dovuto valutare anche la reale intenzione del lavoratore al giungere ad un accordo con il datore, anche in relazione al recesso del datore.

 

Danno morale nella misura di due terzi del biologico qualora non ne sia provata l'inadeguatezza

In materia di infortunio sul lavoro, la Corte di Cassazione ha confermato la liquidazione del danno morale quantificato nella misura di due terzi del biologico sulla base delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano, dal momento che l'infortunato non ha fornito prova dell'inadeguatezza del risarcimento.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 15879 del 20 settembre 2012, ha precisato che spetta all'interessato documentare per quale motivo l'entità del risarcimento dovrebbe essere maggiore nel rispetto del principio della "personalizzazione"; d'altra parte non può essere accolta la pretesa del datore di lavoro circa l'applicazione delle nuove tabelle milanesi in materia di danno non patrimoniale, senza che lo stesso datore non indichi cosa cambierebbe con l'adozione di tali parametri.