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22/05/2012 - Modifiche ai modelli dichiarativi 2012: Provvedimento

Modifiche ai modelli dichiarativi 2012: Provvedimento

Con Provvedimento 18 maggio 2012, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato modifiche ai modelli dichiarativi 2012 ed alle relative istruzioni.

Le integrazioni si sono rese necessarie per correggere alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia ed in conseguenza di alcune disposizioni normative introdotte con D.L. n. 201/2011.

In particolare, le variazioni riguardano i modelli:

  • CUD 2012;
  • 770/2012 Semplificato ed Ordinario;
  • 730/2012;
  • UNICO PF 2012;
  • UNICO ENC 2012;
  • UNICOSC 2012;
  • UNICO SP 2012;
  • IRAP 2012.

 

Approvato il nuovo modello AA9/11: Provvedimento

Con Provvedimento 18 maggio 2012 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello AA9/11, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati; tale modello è utilizzabile per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell'IVA delle persone fisiche.

Con lo stesso Provvedimento sono state inoltre approvate le sole istruzioni per la compilazione del modello AA7/10, da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA dei soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il modello AA7/10 e le specifiche tecniche non subiscono variazioni, rimanendo quelli previsti dal Provvedimento 29 dicembre 2009.

 

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: reintegra del dipendente in mancanza di organigramma produttivo

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha chiarito che in caso di recesso per giustificato motivo oggettivo al datore di lavoro spetta l'onere della prova sull'impossibilità di repechage del lavoratore, anche se quest'ultimo deve collaborare a indicare in quale sede e con quali mansioni può essere ripescato.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 7989 del 21 maggio 2012, ha evidenziato che, qualora l'azienda non fornisca alcun organigramma produttivo, il giudice del merito non è in grado di verificare se il dipendente possa essere utilmente impiegato in altre sedi e filiali della società, evitandone il licenziamento. Inoltre, il superamento della soglia dei quindici dipendenti, attestato dal certificato rilasciato al lavoratore per l'iscrizione nelle liste di mobilità, comporta l'applicazione della tutela reale e la reintegra del dipendente.

 

Licenziamento: i giorni necessari per l'accertamento dell'idoneità non rientrano nel periodo di comporto

In materia di licenziamento per scadenza del periodo di comporto, la Corte di Cassazione ha chiarito che non possono essere computati nel suddetto periodo i giorni necessari per sottoporre il lavoratore a visita presso l'Asl, al fine di accertarne l'idoneità fisico psichica allo svolgimento della prestazione lavorativa. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 8040 del 21 maggio 2012, ha specificato che ciò che conta ai fini del periodo di comporto, non è la malattia in sé, ma l'assenza. L'effetto di tale presupposto comporta la non computabilità dello stato di malattia vantato dal lavoratore, qualora lo stesso cada in un periodo di sospensione disposta dal datore di lavoro.