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23/03/2012 - Irap esclusa dalla quantificazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca: Cassazione

 

Irap esclusa dalla quantificazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca: Cassazione

Con Sentenza 22 marzo 2012, n. 11147, la Corte di Cassazione ha affermato il principio per cui è illegittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per il reato di dichiara zione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000) nel caso in cui la fattispecie abbia ad oggetto l'Irap.

Infatti, argomenta la Suprema Corte, la legge non conferisce rilevanza penale all'evasione dell'Irap non trattandosi di un'imposta sui redditi in senso tecnico bensì rilevano, ai sensi dell'art. 2 citato, esclusivamente le dichiarazio ni dei redditi ed annuali IVA (Circolare MEF n. 154/2000).

 

 

Enti ecclesiastici soggetti a Tarsu: Cassazione

Con Sentenza 14 marzo 2012, n. 4027, la Corte di Cassazione ha chiarito che gli istituti ecclesiastici sono soggetti alla Tarsu (tassa per lo smaltimento dei rifi uti solidi urbani), a meno che non siano luoghi di culto in senso stretto.

Presupposto impositivo è infatti la produzione ed il conferimento di rifiuti; il ricorrente, l'Università Gregoriana, è quindi soggetto al pagamento della tassa sui rifiuti, non trattandosi un edificio destinato al culto, pur facendo parte di un ente ecclesiastico (il Regolamento comunale di Roma sull'applicazione della Tariffa sui rifiuti urbani esclude dall'imposizione i luoghi di culto, in quanto "incapaci di produrre rifiuti, per loro natura e caratteristiche e per il particolare uso a cui sono adibiti").

 

 

Somministrazione a tempo determinato senza causale: le novità

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22 marzo 2012 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 2 marzo 2012 n. 24, recante "Attuazione della direttiva 2008/104/CE, relati va al lavoro tramite agenzia interinale", che introduce novità sostanziali sulla disciplina della somministrazione di lavoro.

Le novità principali attengono alla forma della somministrazione a tempo determinato: sono state previste, infatti, tre casistiche in cui non è necessario giustificare l'apposizione del termine da ragioni di carattere tecnico, organizzativo, pro duttivo o sostitutivo. Nello specifico, non è più necessaria la causale per i contratti di somministrazione stipulati con soggetti percettori di ammortizzatori sociali da almeno sei mesi, con i cd. "lavoratori svantaggiati" e da un'ulteriore casistica che potrà essere introdotta dai CCNL.

 

 

L'INAIL fornisce indicazioni alle stazioni appaltanti ai fini del "pagamento sostitutivo"

L'INAIL, nella Nota protocollo n. 2029 del 21 marzo 2012, fornisce chiarimenti in merito all'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributi va (DURC irregolare) nell'ambito dell'appalto e subappalto previsto dall'art. 4 D.P.R. n. 207/2010 (contratti pubblici). In tal caso la stazione appaltante è tenuta a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza ed eff ettuare il relativo versamento direttamente agli enti previdenziali, assicurativi e alla cassa edile.

Nello specifico l'INAIL fornisce indicazione in merito al pagamento dei premi assicurativi ricordando che "l'intervento sostitutivo deve essere attivato da tutte le stazioni appaltanti e, dunque, non solo dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli or ganismi di diritto pubblico - di cui all'art. 3, commi 25 e 26, del Codice - ma anche dagli enti aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori indicati rispettivamente dall'articolo 3, commi 29, 31, 32 e 33, del Codice."

Licenziamento tempestivo comunicato considerando le ferie fruite durante il periodo di prova

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha chiarito che deve considerarsi tempestivo il recesso del datore di lavoro comunicato considerando le ferie godute durante la prova, in quanto interrompono il periodo di osservazione a meno che non siano state pattuite in precedenza.

In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 4573 del 22 marzo 2012, ha precisato che secondo la regola generale le ferie interrompono la decorrenza del periodo di prova, che si prolunga per tanti quanti sono i giorni fruiti dal lavoratore, salvo che il loro godimento non sia stato previsto preventivamente all'interno del patto. Pertanto, risulta tempestivo il licenziamento "comunicato considerando la durata della prova al lordo e non al netto delle ferie godute durante il detto periodo e non preventivamente pattuite".