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Niente sanzioni per l'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni degli immobili: Risoluzione |
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Con Risoluzione 23 ottobre 2013, n. 70, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di versamento delle imposte sostitutive sulle rivalutazioni degli immobili delle imprese. In particolare l'Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti in merito:
Con riferimento al secondo punto è stato precisato che per espressa previsione normativa il pagamento rateale doveva essere effettuato in tre rate aventi cadenza annuale e quindi non era pervista la possibilità di applicazione dell'articolo 20, D.Lgs. n. 241/1997. Tuttavia conclude l'Amministrazione finanziaria per i contribuenti che abbiano utilizzato un tasso di interesse non corretto, oppure abbiano sbagliato le modalità di rateizzazione dell'imposta sostitutiva (rateazione ex articolo 20, D.Lgs. n. 241/1997) non sono previste sanzioni. |
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Accertamento valido anche se i crediti non sono stati riscossi: Cassazione |
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Con Sentenza 23 ottobre 2013, n. 23994, la Corte di Cassazione ha chiarito che, a fronte di una pretesa fiscale fondata su di una prova per presunzione, il contribuente, per resistere, deve contrastare tale prova dimostrando un fatto positivo, vale a dire la percezione di un reddito in un periodo diverso da quello ritenuto dall'Amministrazione, ovvero l'esistenza di impedimenti alla percezione o comunque di fattori idonei ad impedire l'incasso tempestivo dei compensi. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto valido l'accertamento fondato sugli studi di settore, anche se il contribuente non aveva riscosso un credito dalla pubblica amministrazione. |
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Contratto di solidarietà espansivo e contributo per il datore di lavoro: Interpello del Ministero del Lavoro |
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Con Interpello n. 28 del 23 ottobre 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali interviene, in risposta ad uno specifico quesito avanzato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in materia di c.d. contratti di solidarietà espansivi. In particolare il quesito verte sulla possibilità di usufruire del contributo erogato ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della Legge n. 863/2004 in favore dei datori di lavoro, che procedono ad una riduzione stabile dell'orario di lavoro del personale in forza e alla contestuale assunzione di nuovo personale, anche per le assunzioni "in eccedenza" che producono un incremento degli occupati superiore alla contrazione di occupazione corrispondente alla riduzione di orario. Il Ministero del Lavoro, ricordando che l'INPS già si era espresso prevedendo che "i benefici potranno essere concessi soltanto allorquando sarà stato raggiunto nelle assunzioni il numero corrispondente alla riduzione complessiva dell'orario", ritiene che il contributo spetti limitatamente alle assunzioni corrispondenti alla complessiva riduzione dell'orario. |
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Una tantum co.co.pro: i chiarimenti dell'INPS |
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L'INPS, nel Messaggio n. 16961/2013, fornisce chiarimenti in merito alla misura di sostegno al reddito (una tantum) introdotta dalla Riforma Fornero in favore dei collaboratori a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell'INPS. In particolare, l'Istituto chiarisce che il requisito reddituale deve intendersi come reddito lordo conseguito in qualità di collaboratore coordinato e continuativo di cui all'articolo 61, comma 1, del D.Lgs n. 276/2003, comprensivo delle eventuali indennità percepite a titolo di prestazione per i periodi di tutela della maternità. In tali periodi i contributi figurativi essendo equiparati alla contribuzione effettiva da lavoro, sono considerati utili ai fini del raggiungimento del requisito contributivo. |
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Contributo di licenziamento dovuto anche in caso di licenziamento disciplinare |
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La Direzione generale per l'Attività Ispettiva istituita presso il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 29 del 23 ottobre 2013, si è pronunciata in merito alla possibilità che, nell'ipotesi di licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, si configuri
In particolare, la Direzione generale evidenzia che il licenziamento disciplinare non può ex ante essere qualificato come disoccupazione "volontaria" e, dunque, potrebbe potenzialmente dare diritto al lavoratore a percepire l'indennità ASpI. Pertanto, conclude la Direzione, "non sembrano esservi margini per negare il contributo a carico del datore di lavoro previsto dall'art. 2, comma 31 della L. 92/2012, in quanto lo stesso è dovuto per le causali che, indipendente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI". |
