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25/03/2013 - Fatture troppo generiche: l'accertamento induttivo è legittimo

Fatture troppo generiche: l'accertamento induttivo è legittimo

Con Ordinanza 14 marzo 2013, n. 6527, la Corte di Cassazione ha confermato che è legittimo l'accertamento induttivo del reddito d'impresa di persone fisiche e società commerciali e quello di lavoro autonomo di artisti e professionisti basato sul minimo previsto dal tariffario. Ciò a maggior ragione quando le fatture emesse a carico dei clienti sono troppo vaghe.

In particolare, tale Ordinanza fa riferimento a quanto dispone l'art. 39, D.P.R. n. 600/1973, il quale prevede appunto che l'incompletezza dei dati da indicare nelle fatture (ex art. 21, D.P.R. n. 633/1972) legittima l'Amministrazione finanziaria a ricorrere all'accertamento induttivo del reddito imponibile.

Prova dell'esclusione dall'IRAP spetta al professionista: Cassazione

Con Sentenza 27 febbraio 2013, n. 4923, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'onere della prova dell'esclusione da IRAP è a carico del professionista che chieda il rimborso, il quale è tenuto a fornire la prova dell'assenza dei requisiti di autonoma organizzazione.

In presenza di collaboratori inseriti in una struttura minima imposta dalla legge, ad esempio la segretaria del medico, la Cassazione ritiene che questo costituisca "autonoma organizzazione", e pertanto il medico è soggetto ad IRAP.

Infine, la sezione tributaria ha ritenuto che la Circolare Ministeriale n. 28/2010che disciplina l'assoggettabilità ad IRAP per i medici di medicina generale, non si applica alle cause in corso.

Mancato rispetto delle norme antinfortunistiche: il lavoratore non può rifiutare la prestazione

Il lavoratore non può rifiutarsi di eseguire la prestazione lavorativa qualora rilevi delle mancanze dell'azienda negli adempimenti delle norme antinfortunistiche sul luogo dell'attività lavorativa. Qualora decida, infatti, di non lavorare, i provvedimenti disciplinari adottati dall'azienda, come ad esempio la sospensione nel caso in specie, sono legittimi.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 7318 del 22 marzo 2013, nella quale ha precisato che di fronte all'ordine scritto impartito dall'azienda il lavoratore non può rifiutarsi di adempiere all'obbligazione contrattuale, salvo il caso in cui il fatto non costituisca reato.

Niente licenziamento in caso di raggiungimento ma non superamento del periodo di comporto

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito l'illegittimità del provvedimento espulsivo in caso di utilizzo, da parte del dipendente, del periodo massimo di assenza per malattia ma non di superamento, in conformità alle previsioni del CCNL, per cui il posto non è più conservato in caso di raggiungimento del limite di 24 mesi di assenza entro l'arco di 48 mesi lavorativi.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 7153 del 21 marzo 2013, ha chiarito che, in caso di mancata ripresa del servizio il giorno dopo la scadenza del periodo di comporto, non è giustificato il recesso del datore, qualora l'assenza oltre il termine sia imputabile ad aspettativa e non a malattia.

Cassazione: l'amministratore unico non può essere dipendente

Con la Sentenza n. 7312 del 22 marzo 2013, la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta in merito all'impossibilità, in capo allo stesso lavoratore, della contemporanea sussistenza del ruolo di amministratore unico con il rapporto di subordinazione.

In particolare la Suprema Corte ha sentenziato che l'incompatibilità dei due ruoli deriva dall'impossibilità di concentrare nel medesimo lavoratore

  • sia la volontà della società che
  • l'esecuzione e il controllo della stessa.

ASpI: l'INPS comunica le modalità di versamento del contributo di licenziamento

L'INPS, nella Circolare n. 44 del 22 marzo 2013, fornisce gli attesi chiarimenti in merito al contributo dovuto sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute dal 1° gennaio 2013 (articolo 2, comma 31, Legge n. 92/2012).

In particolare l'Istituto chiarisce che:

  • il contributo in parola è pari a Euro 483,80 (Euro1.180 X 41%), per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (36 mesi);
  • per i soggetti che possono vantare 36 mesi di anzianità aziendale l'importo massimo da versare nel 2013 sarà pari a Euro1.451,00.
L'obbligo contributivo deve essere assolto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successivaa quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro (relativamente ai periodi di paga da gennaio a marzo 2013 il versamento va effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il 17/6/2013).

Il relativo importo deve essere comunicato nel flusso Uniemens, valorizzando, nell'elemento , di , di , il nuovo codice causale "M400" per gli importi correnti, e "M401" per il versamento delle somme arretrate.