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25/06/2013 - F24 cumulativo: la convenzione è stata rinnovata

F24 cumulativo: la convenzione è stata rinnovata

È stata rinnovata la convenzione tra l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari per l'utilizzo, da parte di questi ultimi, del servizio F24 cumulativo ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/98.

In particolare, è stato previsto che:

  • la nuova convenzione ha effetto dalla data di adesione a quella di recesso volontario dell'intermediario ovvero all'eventuale risoluzione, anche giudiziale, del rapporto contrattuale con l'Agenzia (non ha più quindi durata triennale);
  • gli intermediari che aderiscono per la prima volta devono connettersi a Entratel per trasmettere la propria adesione, attenendosi alle indicazioni presenti online. L'adesione può essere effettuata senza limiti di tempo, a condizione che venga eseguita prima dell'invio dei pagamenti;
  • gli intermediari che avevano già aderito alla precedente convenzione (triennio 2010-2012):
    • possono proseguire il servizio tramite la presentazione telematica dei modelli di versamento;
    • devono formalizzare l'adesione alla convenzione entro la fine del mese successivo al primo pagamento effettuato attraverso l'invio del file autentico, contenente il testo della nuova convenzione. Il rinnovo deve essere effettuato entro il 30 giugno 2013.
    Tuttavia, a detti soggetti, qualora non trasmettano nessun modello F24 entro il 30 giugno 2013, è data la possibilità di inviare i pagamenti nel mese di luglio 2013, purché provvedano ad inviare il file di adesione alla convenzione entro e non oltre il 31 luglio 2013. Diversamente, a decorrere dal primo agosto 2013, i modelli F24 inviati saranno scartati e il professionista, per proseguire il servizio, dovrà aderire alla convenzione come "nuovo utente".

Online i modelli di autocertificazione per startup ed incubatori certificati

Lo scorso 21 giugno 2013 il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato i modelli di autocertificazione in formato elettronico e le istruzioni operative dedicate alle startup innovative e agli incubatori.

In particolare, i modelli di autocertificazione sono finalizzati all'iscrizione di tali soggetti alla sezione speciale del Registro imprese.

Si ricorda inoltre che, una volta provveduto all'iscrizione, startup innovative ed incubatori certificati sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per l'iscrizione al Registro imprese, nonché del diritto annuale. Tali benefici possono durare non oltre il quarto anno di iscrizione a condizione che vengano mantenuti i requisiti previsti dalla Legge per la qualifica di startup o di incubatore.

Disoccupazione: i termini per la presentazione della domanda decorrono sempre dalla data di licenziamento

Il diritto a percepire l'indennità di disoccupazione da parte dell'INPS è subordinato alla presentazione dalla relativa domanda all'istituto previdenziale entro i termini previsti. In proposito, tali termini decorrono dalla data del licenziamento.

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 15770 del 24 giugno 2013, ha precisato che il termine di cui sopra non è soggetto a variazioni, nemmeno qualora tra il lavoratore e il datore di lavoro sia in corso una vertenza atta a giudicare il merito del licenziamento: il lavoratore, pertanto, per poter accedere all'indennità di disoccupazione, dovrà presentare comunque la domanda tenendo presente la data del licenziamento quale decorrenza dei termini, non aspettando il concludersi della causa, a nulla rilevando, nel merito, il percepimento di un assegno alimentare previsto da accordi sindacali.

INAIL: "bonifica" delle utenze di abilitazione ai servizi telematici

L'INAIL, con una Nota del 21 giugno 2013, rende noto che:

  • gli utenti registrati nel vecchio gruppo "Consulente del lavoro old" che non hanno effettuato e non intendono effettuare la comunicazione alla DTL ai sensi della Legge n. 12/1979 perché svolgono adempimenti solo per imprese senza dipendenti,
  • possono richiedere l'abilitazione ai servizi telematici nel gruppo "Tributarista, revisore e altro professionista per imprese senza dipendenti" e possono trasferire le proprie ditte in delega (con il relativo storico delle pratiche) dalla loro vecchia utenza nel gruppo "Consulente del lavoro old" alla nuova utenza. Tale funzionalità è operativa dal 21 giugno 2013.

Risarcimento del lavoratore per il demansionamento

La Corte di Cassazione ha statuito la sussistenza del demansionamento del dipendente, qualora il datore di lavoro lo abbia destinato a nuovi incarichi che, seppur in astratto corrispondenti alla declaratoria contrattuale di appartenenza, risultano riduttivi rispetto a quelli svolti in passato dallo stesso lavoratore.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 15769 del 24 giugno 2013, ha precisato che, in mancanza della prova da parte del datore circa l'equivalenza delle mansioni attribuite, il dipendente deve essere risarcito del danno; nel caso di specie, il risarcimento è riconosciuto nella misura del 50 per cento della retribuzione per tutto il periodo della dequalificazione, visto l'atteggiamento intransigente del lavoratore, prossimo alla pensione, nel ricollocarsi in una posizione differente dopo la ristrutturazione aziendale.