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26/07/2013 - Leasing di beni mobili e detrazione IVA: Cassazione

Leasing di beni mobili e detrazione IVA: Cassazione

Con Sentenza 24 luglio 2013, n. 17974, la Corte di Cassazione ha chiarito che in caso di leasing di beni mobili la detrazione IVA da parte dell'acquirente non è ammessa, se il bene acquistato non è mai stato consegnato all'utilizzatore.

Secondo la Suprema Corte, infatti, "qualora venga a mancare la consegna del bene, l'operazione di leasing non assolve alla sua funzione fondamentale, che è quella di concedere in godimento, per un corrispettivo predeterminato, un bene venduto o prodotto da altri, risolvendosi in una sorta di finanziamento per il soggetto che appare come venditore del bene, ma che in realtà non ne ha mai perso la disponibilità".

Beni strumentali ed assoggettamento ad IRAP: Sentenza Corte di Cassazione

Con Sentenza 25 luglio 2013, n. 18108, la Corte di Cassazione ha stabilito che beni strumentali di valore superiore a 15.000 euro non implicano necessariamente l'assoggettamento ad IRAP.

Nel caso di specie, in riferimento all'attività di un medico, la Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini dell'applicazione dell'imposta, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 48/2008, secondo la quale sono "sufficienti per il prelievo fiscale beni strumentali di valore superiore ai 15.000 euro" non è rilevante.

Infatti, secondo la Suprema Corte, l'applicazione dell'IRAP necessita "un analitico esame delle spese affrontate dal contribuente con specifica considerazione delle esigenze di chi esercita l'attività medica, per cui sono indispensabili strumenti di una certa consistenza e caratteristiche".

Tirocinio seguito da co.co.pro: non c'è lavoro subordinato se esiste il progetto

A seguito di un tirocinio, un'impresa ha stipulato con il medesimo lavoratore una collaborazione coordinata a progetto: non c'è presunzione di subordinazione se l'azienda dimostra l'esistenza concreta di un progetto.

È questa la conclusione della Corte di Cassazione, che nella Sentenza n. 18091 del 25 luglio 2013 precisa che le tipologie contrattuali scelte di volta in volta dalle parti rispondevano alle esigenze esistenti nel momento specifico della loro sottoscrizione e, pertanto, vista l'esistenza reale di un progetto affidato alla lavoratrice, deve essere esclusa l'esistenza di un vincolo di subordinazione fra collaboratrice e azienda.

Datore responsabile anche per gli illeciti dei lavoratori "in nero"

La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 32462 del 25 luglio 2013 ha affermato la responsabilità del datore di lavoro per gli illeciti compiuti dai lavoratori anche se questi sono "in nero", quindi in assenza di un regolare contratto di lavoro: è sufficiente, chiarisce la Corte, che il lavoratore presti la propria opera all'interno dei compiti affidatigli di modo che tale condotta non possa essere ritenuta totalmente estranea al rapporto di lavoro.

La responsabilità ex art. 2409 del codice civile, precisa la Suprema Corte, non deriva dall'esistenza di un contratto di lavoro, ma "è sufficiente che le stesse (i lavoratori) siano inserite, anche se temporaneamente od occasionalmente, nell'organizzazione aziendale, e abbiano agito, in questo contesto, per conto e sotto la sorveglianza dell'imprenditore".

Sgravio contributivo in edilizia anche nel 2013

L'INPS, nel Messaggio n. 11999 del 25 luglio 2013, chiarisce che se entro il 31 luglio non interviene il decreto che determina la misura dello sgravio di cui all'articolo 29, DL n. 244/1995, dal 30 agosto 2013 le aziende edili potranno applicarlo nella misura fissata per il 2012, pari all'11,50%. A tal fine le imprese edili interessate, a decorrere dalla predetta data (o dopo l'emanazione del decreto), sono tenute a inoltrare apposita istanza telematica (modulo Rid-Edil), al fine di ottenere il Codice di Autorizzazione 7N.

La predetta riduzione contributiva è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2013.

L'Istituto illustra l'applicazione dell'incentivo in relazione agli uomini e alle donne con almeno cinquant'anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi, negli altri casi infatti è necessario attendere una circolare esplicativa del Ministero del Lavoro. In particolare, per fruire dell'incentivo i datori di lavoro interessati sono tenuti a inoltrare apposita comunicazione all'INPS (modulo di istanza on-line "92- 2012"), che verrà messo a breve a disposizione sul sito istituzionale all'interno del Cassetto previdenziale Aziende.

Aumento dell'Addizionale sulle tasse d'imbarco: le istruzioni dell'INPS

L'INPS, con la Circolare n. 112 del 25 luglio 2013, interviene in merito alla riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aerei, ai sensi di quanto previsto dalla "Riforma Fornero" (art. 4, comma 75, della Legge n. 92/2012) che aveva previsto un aumento di due euro per ogni passeggero imbarcato di detta addizionale, a decorrere dal 1° luglio 2013.

I Vettori aerei devono versare detta addizionale di 2 euro ai gestori di servizi aeroportuali entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo e il riscosso dalle società di gestione aeroportuale va, quindi, riversato all'INPS con le istruzioni impartite nella circolare in esame.

Invio telematico dei certificati medici da parte degli ospedali: i chiarimenti dell'INPS

L'INPS, nella Circolare n. 113/2013, ricorda che dal 4 giugno 2013 è operativa la nuova procedura per gli invii telematici dei certificati di malattia al SAC (sistema di accoglienza centrale) che prevede l'invio dei certificati medici anche da parte delle strutture ospedaliere, al fine di:

  • comunicare l'inizio del ricovero ospedaliero;
  • inviare i dati di chiusura del certificato di ricovero per dimissioni del lavoratore.

L'Istituto comunica, che al fine di tenere conto di tali novità, sono state adeguate le applicazioni per la consultazione dei certificati e attestati di malattia da parte di cittadini, datori di lavoro e intermediari, in modo da rendere disponibili le ulteriori informazioni contenute nei flussi informativi che perverranno all'Istituto.

Le Regioni sono tenute ad adeguarsi entro 9 mesi, nelle more, le strutture sanitarie continueranno a compilare certificati di ricovero e di dimissioni in modalità cartacea. In tali casi, i lavoratori assicurati all'INPS, aventi diritto alla prestazione previdenziale dell'indennità di malattia, continuano a essere tenuti a trasmettere o recapitare il certificato cartaceo all'Istituto e al proprio datore di lavoro.