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Correzione errori contabili: Circolare |
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Con Circolare 24 settembre 2013, n. 31, l'Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti interpretativi sul trattamento fiscale, ai fini Ires e Irap, da applicare nel caso in cui, nel rispetto dell'indicazione dei corretti principi contabili, i contribuenti procedano alla correzione di errori di imputazione dei componenti di reddito. In particolare, il contribuente che non ha contabilizzato un componente negativo o positivo nel corretto esercizio di competenza e in un periodo di imposta successivo, in bilancio, ha corretto l'errore contabile può presentare, se è ancora nei termini, la dichiarazione integrativa per correggere l'annualità in cui vi è stata l'omessa imputazione. Inoltre, in caso di elementi di costo non dedotti, se l'annualità oggetto di errore non è più emendabile il contribuente dovrà ricostruire in via autonoma tutte le annualità di imposta interessate dall'errore, facendo confluire gli effetti di tale ricostruzione nella dichiarazione integrativa a favore ancora presentabile. |
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Frode fiscale transnazionale: la riforma del 2008 è applicabile anche a reati antecedenti |
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Con Sentenza 24 settembre 2013, n. 38929, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di frode fiscale transnazionale, al profitto è applicabile il sequestro per equivalente finalizzato alla confisca, anche nel caso in cui il reato sia stato compiuto prima dell'entrata in vigore della riforma del 2008, con la quale è stata introdotta in Italia detta misura ablativa. La Corte di Cassazione ha, infatti, affermato che "il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, previsto dall'art. 11 della legge n. 146 del 2006 per i reati transazionali è applicabile anche al profitto dei reati di frode fiscale rientranti nel programma associativo di un'organizzazione criminale transazionale, perché tale reato-fine costituisce reato transazionale in base all'art. 3, comma 1, lettera c), della richiamata legge n. 146 del 2006". |
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Non è responsabile il datore per l'infortunio del lavoratore se il rischio non è specifico |
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In tema di sicurezza sul lavoro, la Corte di Cassazione ha statuito l'assenza di responsabilità nei confronti del datore di lavoro per l'infortunio occorso al dipendente, se risulta che il rischio non è specifico e proprio dell'attività imprenditoriale svolta. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 39491 del 24 settembre 2013, ha precisato che sono rischi specifici soltanto quelli rispetto ai quali sono richieste precauzioni e regole comportanti una determinata competenza tecnica, mentre il pericolo occulto non rientra nel quotidiano controllo cui deve farsi carico il datore. |
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Non sussiste lavoro subordinato se il teste non ricorda gli orari di servizio |
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In merito all'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, la Corte di Cassazione non ha accolto la domanda di un addetto alle pulizie, anche se il teste ha confermato che questi ha lavorato tutti i giorni alla stessa ora, senza tuttavia ricordare con esattezza né l'esatta collocazione dell'orario, né il nome del datore di lavoro. Infatti, la Suprema Corte, con la Sentenza n. 21820 del 24 settembre 2013, disponendo che è devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, la valutazione delle prove, conferma l'insussistenza del rapporto di lavoro. |
