Home

27/11/2013 - Servizi dell'Agenzia delle Entrate interrotti a causa di malfunzionamenti tecnici: Provvedimento

Servizi dell'Agenzia delle Entrate interrotti a causa di malfunzionamenti tecnici: Provvedimento

Con Provvedimento 26 novembre 2013 l'Agenzia delle Entrate ha accertato l'irregolare funzionamento, nella giornata del 25 novembre 2013, del sistema informatico dei propri Uffici.

A causa di malfunzionamenti tecnici dei sistemi informatici dell'Agenzia delle Entrate non è infatti stato possibile erogare i servizi ai cittadini e consentire loro di rispettare gli adempimenti in scadenza.

E-commerce: l'impresa artigiana è esonerata dalla presentazione della SCIA

Con Risoluzione 11 novembre 2013, n. 183332, il Ministero dello sviluppo economico, a seguito di un interpello da parte di un'impresa, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di intraprendere un'attività di vendita dei propri prodotti attraverso il commercio elettronico.

In particolare, è stato precisato che per lo svolgimento di un'attività di vendita dei propri prodotti nella rete Internet, mediante sito web:

  • non è necessaria la presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), qualora si tratti di un'impresa artigiana (art. 4, comma 2, lett. f), D.Lgs. n. 114/1998);
  • al contrario, è richiesta la presentazione della SCIA, se si tratta di un'azienda agricola regolarmente iscritta al Registro Imprese (art. 4, comma 4-bis, D.L. n. 228/2001).

I vizi formali nella cartella esattoriale non pregiudicano il recupero dei contributi

La presenza di vizi formali nella cartella esattoriale o la sua emissione tardiva non pregiudicano la possibilità per l'INPS di recuperare i contributi non pagati dall'impresa, in quanto l'Istituto può sempre chiedere l'accertamento del diritto in sede giudiziale.

La Corte di Cassazione, respingendo il ricorso di un'azienda, con la Sentenza n. 26395 del 26 novembre 2013 ha precisato che la presenza di un vizio formale o il mancato rispetto del termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo del debito rende impossibile per l'INPS far valere il titolo esecutivo, ma non fa decadere il diritto all'accertamento giudiziale, che rimane una delle frecce all'arco dell'Istituto previdenziale per il recupero di crediti contributivi.

Riduzione contributiva in edilizia per il 2013: pubblicato il comunicato in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 277 del 26 novembre 2013 il comunicato con cui è stata determinata la riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile, per l'anno 2013.

Il testo integrale del decreto del Direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro, che conferma la riduzione contributiva in edilizia nella misura dell'11,50%, è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è consultabile all'indirizzo www.lavoro.gov.it., sezione "Pubblicità legale".

Licenziamento: legittimo nei confronti del dipendente in malattia che viene visto lavorare

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha chiarito che deve considerarsi legittimo il provvedimento espulsivo nei confronti del lavoratore che viene scovato a lavorare presso altro datore di lavoro in concomitanza del periodo di malattia.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 26290 del 25 novembre 2013, ha precisato che ai fini del riconoscimento della giusta causa di licenziamento, non solo risulta determinante lo svolgimento della prestazione lavorativa senza dimostrazione che la stessa risulti compatibile con lo stato di malattia, altresì deve essere considerata l'irreparabile lesione del vincolo fiduciario nei confronti del datore di lavoro.

Proprio tale ultimo aspetto risulta essere la ragione maggiormente stringente ai fini del riconoscimento della legittimità del presupposto della giusta causa.

Per la riduzione del risarcimento al dipendente reintegrato vanno indicate le opportunità di reimpiego non sfruttate

La Corte di Cassazione ha precisato che al lavoratore da reintegrare può spettare un risarcimento del danno da parte dell'azienda anche superiore al triennio successivo alla data del recesso ritenuto illegittimo, nonostante sia presumibile che in tale lasso di tempo il licenziato, con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto trovare un'altra occupazione.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 26394 del 26 novembre 2013, ha statuito che il risarcimento può essere ridotto, eccependo il mancato rispetto dei principi di correttezza e buona fede da parte del lavoratore, tramite l'indicazione delle possibilità di reimpiego non sfruttate dallo stesso. Tale onere spetta al datore di lavoro ed il giudice del merito non può supplire alle carenze processuali dell'azienda.