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28/02/2013 - Imposta di bollo: le somme scomputate non devono essere considerate

Imposta di bollo: le somme scomputate non devono essere considerate

Con Risoluzione 27 febbraio 2013, n. 14, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per i soggetti indicati nell'art. 15-bis, D.P.R. n. 642/1972 (Poste italiane s.p.a, banche e società finanziarie), il calcolo dell'imposta di bollo virtuale sugli atti emessi da versare entro il 28 febbraio 2013 deve essere effettuato senza tener conto delle somme scomputate, in sede di versamento, per l'acconto sull'imposta di bollo versato nel 2011, né di eventuali differenze a debito o a credito derivanti dalla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno 2011.

Inoltre, la Risoluzione in esame precisa che ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 21 gennaio 2013, "Per i soggetti individuati dall'art. 15-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il termine di presentazione della dichiarazione degli atti e documenti soggetti ad imposta di bollo assolta in modo virtuale, di cui all'art. 15, quinto comma, del medesimo decreto, riferita all'anno 2012 è prorogato fino al 31 marzo 2013."

Gravi indizi e c/c del figlio provano l'evasione fiscale: Cassazione

Con Sentenza 27 febbraio 2013, n. 4904, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, ex art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/73, può fondarsi anche su indizi gravi, precisi e concordanti, senza che sia necessaria la prova dell'evasione fiscale. Pertanto, la documentazione extracontabile può fondare l'accertamento di maggiori ricavi e può provare l'evasione fiscale.

Ne consegue che l'evasione fiscale può essere dimostrata anche per presunzioni e non solo con prova certa.

Inoltre, il Fisco può utilizzare i dati raccolti sul c/c del figlio del contribuente accertato, in quanto il rapporto familiare giustifica la riferibilità al contribuente delle operazioni riscontrate.

Legittimo il licenziamento del lavoratore che diffonde la notizia della chiusura di una sede

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha chiarito che, qualora il dipendente diffonda notizie relative all'imminente chiusura di una delle sedi aziendali, deve considerarsi legittimo il licenziamento disciplinare. Ciò in ragione del concreto danno all'immagine nei confronti sia dei clienti che dei partner commerciali dell'impresa.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 4859 del 27 febbraio 2013, ha precisato che il provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente trova la sua ragion d'essere non solo nella natura riservata della notizia, ma altresì nel fatto che la fonte a fornire tale indiscrezione è considerata attendibile in funzione del ruolo ricoperto nell'organizzazione aziendale.

Non evasione ma solo omissione per il mancato versamento dei contributi per i trasfertisti

Secondo la Corte di Cassazione è dovuto il pagamento della sanzione per omissione di contribuzione all'INPS, e non quella per evasione, da parte dell'azienda che per anni non ha versato i contributi in favore dei lavoratori trasfertisti.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 4837 del 26 febbraio 2013, ha chiarito che l'applicazione della sanzione meno grave è giustificata dal fatto che nelle scritture contabili dell'azienda le ore lavorate sono state indicate con il termine "trasferta", a testimonianza della non intenzione del datore di lavoro di sfuggire dal proprio dovere, convinto, in buona fede, dell'esenzione del versamento per le trasferte.