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Recupero agevolazioni: Risoluzione Agenzia delle Entrate |
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Con Risoluzione 27 giugno 2013, n. 40, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che per recuperare l'agevolazione fiscale di cui all'art. 33, comma 3, L. n. 388/2000 non richiesta all'atto d'acquisto di immobili in aree soggette a piani particolareggiati non è necessario l'atto integrativo ma è sufficiente un'istanza di rimborso. L'Amministrazione finanziaria, tuttavia, afferma che ai fini della fruizione del beneficio in questione "occorre verificare, in concreto, se sussistano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa [.] e che non sia intervenuto il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso." È stato infine precisato che "il mantenimento dell'agevolazione è subordinato all'utilizzazione edificatoria dell'area entro i termini di legge". Tale condizione sarà soggetta ad accertamenti da parte degli uffici concedenti il rimborso a seguito del riconoscimento dell'agevolazione. |
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Rinviato il termine per la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e locazione/noleggio |
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Con Provvedimento 25 giugno 2013, l'Agenzia delle Entrate ha rinviato il termine per la comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio (art. 7, comma 12, D.P.R. n. 605/1973). In particolare, il termine previsto per il 30 giugno di cui al punto 2.4, Provvedimento 5 agosto 2011 è stato rinviato al prossimo 12 novembre 2013. Sono fatte, in ogni caso, salve le comunicazioni relative al 2012 già inviate o che saranno effettuate entro il 30 giugno con le modalità previste dal precedente Provvedimento. Lo slittamento è dovuto alla necessità di allineare tali oneri di comunicazione con le attività di semplificazione in corso che permetto l'utilizzo di diverse modalità di comunicazione. |
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Sgravio contributivo: rideterminato il tetto per il 2010 e 2011 |
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L'INPS, con il Messaggio n. 10357 del 27 giugno 2013, interviene in merito allo sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello riferito agli anni 2010 e 2011. L'Istituto comunica che il tetto della retribuzione dei lavoratori sul quale opera il beneficio è stato rideterminato nella seguente misura:
I datori di lavoro già autorizzati allo sgravio per le suddette annualità potranno recuperare l'ulteriore percentuale spettante (massimo 0,25% per il 2010 e 0,35% per il 2011), in sede di conguaglio contributivo, entro il prossimo 16 settembre. |
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ASpI: i chiarimenti dell'INPS sul contributo di licenziamento |
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L'INPS, nel Messaggio n. 10358 del 27 giugno 2013, fornisce chiarimenti in merito all'applicazione del contributo di licenziamento, introdotto dalla Riforma Fornero, in relazione al finanziamento dell'ASpI, chiarendo che lo stesso è dovuto in caso di recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova, nel caso in cui la predetta interruzione generi in capo al lavoratore il teorico diritto all'ASpI. L'Istituto conferma che l'anzianità aziendale è quella maturata in relazione all'interrotto rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a nulla rilevando i contratti di lavoro precedenti a meno che non vi sia stata la trasformazione del rapporto, ovvero nei casi di stabilizzazione che diano luogo alla restituzione del contributo addizionale ASpI dell'1,40%. Diversamente deve essere considerata nell'anzianità aziendale la durata complessiva del rapporto di lavoro, compreso il periodo svolto presso l'azienda cedente, nei casi di interruzione del rapporto di lavoratori coinvolti in operazioni societarie ex articolo 2112 c.c. . Non concorrono nel computo dell'anzianità aziendale i periodi non lavorati:
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