|
Rimodulazione detrazione IRPEF per redditi di lavoro dipendente: D.d.l Stabilità 2014 |
|
Il D.d.l. sulla Legge di Stabilità 2014, all'art. 6, comma 1, prevede, relativamente alla detrazione IRPEF per i redditi di lavoro dipendente (art. 13, TUIR):
|
|
Deduzione ACE e incremento aliquota: D.d.l Stabilità 2014 |
|
L'articolo 6, commi 5 e 6. D.d.l. sulla Legge di Stabilità 2014 ha previsto l'aumento della misura dell'aliquota applicabile:
ai fini della determinazione del rendimento nozionale, ossia della c.d. deduzione ACE. In particolare, l'aliquota del 3% applicabile fino al 2013 è così incrementata:
La norma dispone inoltre che ai fini della determinazione dell'acconto IRES IRPEF 2014 e 2015 dovrà essere utilizzata l'aliquota relativa al periodo precedente (3% per il 2014; 4% per il 2015). |
|
Attività lavorativa di sette giorni consecutivi: danno da usura psico-fisica presunto |
|
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 24180 pubblicata il 25 ottobre 2013, interviene nel merito di un ricorso avanzato da un lavoratore contro il proprio ex-datore di lavoro per il riconoscimento di un danno da usura psico-fisica, dovuto al fatto che questi veniva fatto lavorare spesso per sette giorni consecutivi senza riposi, nonché dei termini di prescrizione legati al caso. La Suprema Corte ha evidenziato innanzitutto una differenza tra i possibili danni riconoscibili: da una parte il mero danno da usura psico-fisica, che va solamente accertato nel "quantum", d'altra parte la lesione alla salute del lavoratore, che invece richiede prove rigorose sia dell'esistenza che del nesso causale con l'attività lavorativa. Sui termini di prescrizione, infine, i giudici hanno affermato la prescrizione quinquennale, qualora sussistano norme ad hoc che prevedono delle compensazioni economiche per l'attività lavorativa svolta di seguito senza riposo, ovvero decennale se non sono previste tali compensazioni. |
|
Licenziamento: forma libera per la convocazione del lavoratore all'audizione dallo stesso richiesta |
|
In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha chiarito che qualora il datore di lavoro proceda al licenziamento del lavoratore per giustificato motivo soggettivo, benché sussista l'obbligo di audizione del prestatore, lo stesso non ha alcun vincolo di forma. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 24198 del 25 ottobre 2013, ha precisato che in presenza di esplicita richiesta del lavoratore, l'azienda è tenuta all'audizione dopo la comunicazione del licenziamento per giustificato motivo soggettivo; tuttavia, non sussiste nessun obbligo di forma scritta rispetto alla convocazione del prestatore, me è sufficiente dimostrare che lo stesso ne era a conoscenza. |
|
Rimborso della contribuzione di malattia: i chiarimenti dell'INPS |
|
L'INPS, nel Messaggio n. 17197 del 25 ottobre 2013, fornisce chiarimenti in merito alla Sentenza della Corte Costituzionale 9 maggio 2013, n. 82 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 20, comma 1, 2° periodo, del DL n. 112/08, convertito con modificazioni in Legge n. 133/2008 (rimborso della contribuzione di malattia). A seguito di tale sentenza, l'Istituto chiarisce che può essere rimborsata la contribuzione di malattia versata per i periodi anteriori al 1° maggio 2011, dai datori di lavoro che hanno corrisposto, per legge o per contratto collettivo, un trattamento economico sostitutivo dell'indennità di malattia, nei limiti del termine decennale di prescrizione. La domanda, corredata dagli elementi richiesti, dovrà essere presentata dal sito istituzionale, attraverso il cassetto previdenziale, utilizzando l'apposita sezione "Rimborsi/compensazioni", presente in "versamenti F24". |
|
No al risarcimento di danni da mobbing se il trasferimento non è discriminatorio |
|
Secondo la Corte di Cassazione non possono essere riconosciuti i danni da mobbing, qualora sia il dipendente a percepire il trasferimento presso altra sede imposto dall'azienda pretestuoso, senza che siano riscontrati elementi concreti a sostegno della sua rivendicazione. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 24189 del 25 ottobre 2013, ha statuito l'insussistenza di qualsiasi discriminazione o intento vessatorio nei confronti del lavoratore, dal momento che la decisione dipende da precise ragioni organizzative e produttive e l'atteggiamento aziendale risulta comune a quello tenuto con gli altri dipendenti. |
|
Assunti dalla piccola mobilità: ulteriori chiarimenti INPS |
|
Con la Circolare n. 150 del 25 ottobre 2013, l'INPS interviene ulteriormente sugli incentivi derivanti dall'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste della piccola mobilità. Tra le altre cose l'INPS chiarisce che non è possibile riconoscere le agevolazioni:
Inoltre precisa che "deve ritenersi anticipata al 31.12.2012 la scadenza dei benefici connessi a rapporti agevolati, instaurati prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale". |
