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28/11/2013 - Beni ai soci: aggiornati modello, istruzioni e specifiche tecniche

Beni ai soci: aggiornati modello, istruzioni e specifiche tecniche

Sono state pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate le specifiche tecniche e le istruzioni alla compilazione del modello per la comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore, e a finanziamenti, capitalizzazioni e apporti da parte di soci o familiari con valore pari o superiore a 3.600 euro. Si segnala, in particolare:

  • l'introduzione del codice "3", da indicare nel Frontespizio per identificare il soggetto che invia la comunicazione in caso di finanziamenti e capitalizzazioni;
  • che per il raggiungimento della soglia dei 3.600 euro complessivi si considerano i finanziamenti senza tener conto delle eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo di imposta, e che la data da indicare nella comunicazione è quella dell'ultimo finanziamento effettuato;
  • che l'obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni esiste sia per le imprese in contabilità ordinaria, sia per quelle in contabilità semplificata, in presenza di conti correnti dedicati alla gestione dell'impresa o di scritture private o di altra documentazione da cui sia identificabile il finanziamento o la capitalizzazione.

Abolizione, non per tutti, della seconda rata IMU sulla prima casa: Decreto Legge

È stata ufficializzata l'abolizione della seconda rata IMU sull'abitazione principale ad eccezione degli immobili classificati nelle categoria A/1, A/8 e A/9: lo ha annunciato il Consiglio dei Ministri, con comunicato stampa 27 novembre 2013 che anticipa il contenuto del Decreto Legge recante "Disposizioni urgenti concernenti l'Imu, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia".

In particolare il Comunicato precisa che:

  • l'abolizione non è per tutti: per quanto riguarda infatti il gettito ulteriore atteso dai comuni che hanno deliberato per l'anno 2013 aliquote superiori a quella standard, la metà dell'importo viene ristorata dallo Stato e l'altra metà verrà versata dai contribuenti interessati entro il 16 gennaio 2014;
  • sono, inoltre, esentati dal versamento dell'IMU i fabbricati rurali e gli imprenditori agricoli relativamente ai terreni.

Aumento degli acconti per banche e assicurazioni: Decreto Legge

Il Consiglio dei Ministri ha anticipato i contenuti del Decreto avente oggetto l'abolizione della seconda rata dell'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.

Per coprire il mancato gettito IMU, a causa dell'abolizione della seconda rata, si adottano le seguenti misure:

  • aumento al 130% dell'acconto IRES e IRAP dovuto per l'anno 2013 da parte di banche e assicurazioni;
  • aumento al 102,5% dell'acconto per tutti i soggetti IRES per l'anno 2013;
  • l'aliquota IRES viene portata al 36% per le banche e le assicurazioni, solo per il 2013;
  • anticipo a carico degli intermediari finanziari sulle ritenute relative al risparmio amministrato (conti titoli).
È stato, inoltre, stabilito che il termine per il pagamento degli acconti dovuti dai soggetti IRES è stato prorogato al 10 dicembre 2013.

La condanna penale del datore è sufficiente a riconoscere il risarcimento per danno morale all'infortunato

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 26401 del 26 novembre 2013, rigettando il ricorso avanzato dall'azienda, ha precisato che il decreto penale di condanna del datore di lavoro per lesioni personali colpose è sufficiente a dimostrare il nesso eziologico tra la mancata osservanza delle norme anti infortunistiche e l'incidente occorso al lavoratore.

Pertanto, precisano i giudici della Corte Suprema, il lavoratore ha diritto al risarcimento per i danni morali, in quanto il requisito di provare il collegamento tra l'incidente e le inosservanze del datore di lavoro è di per sé dimostrato dal decreto penale stesso.

Cassazione: passata la visita preassuntiva il danno biologico può anche essere solo parziale

Con la Sentenza n. 26393 del 26 novembre 2013, la Corte di Cassazione interviene in merito alla quantificazione del danno biologico a risarcimento di attività lavorative che comportino sovraccarico psicofisico per turni notturni.

In particolare la Suprema Corte ha sentenziato che, nel caso di attività lavorativa che esponga il lavoratore a rischi chimici, il danno biologico verrà risarcito solo parzialmente in quanto contemporaneamente si sono verificati due requisiti:

  • è stata accertata l'idoneità fisica in fase preassuntiva tramite adeguata visita medica, escludendo così ogni responsabilità di mancata sorveglianza medica preventiva, nonché
  • la concorrenza di più fattori, non solo lavorativi, nel contrarre le patologie in esame.

Formazione ai fini della sicurezza sul lavoro e trasferimento del lavoratore nell'ambito della stessa azienda

Il Ministero del Lavoro, con Nota prot. n. 20791 del 27 novembre 2013, interviene per fornire chiarimenti in merito alla necessità di provvedere ad una nuova formazione ai sensi dell'articolo 37, comma 4, lettera b) del D.Lgs n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro) per i dipendenti che siano stati trasferiti da un servizio all'altro (ufficio o reparto) all'interno della medesima azienda, con mantenimento della medesima qualifica.

In particolare, il Ministero chiarisce che il lavoratore dovrà essere sottoposto a formazione specifica solamente nel caso in cui, pur mantenendo la medesima qualifica, per effetto del trasferimento lo stesso venga a prestare mansioni diverse da quelle precedentemente svolte.

Invito alla ripresa del servizio comunicato a voce al lavoratore reintegrato

La Corte di Cassazione ha dichiarato che, nei confronti del lavoratore reintegrato a seguito della pronuncia di illegittimità del licenziamento, è da considerarsi pienamente valido l'invito alla ripresa del servizio, comunicato a voce dall'avvocato del datore e non da quest'ultimo personalmente.

Inoltre la Suprema Corte, con la Sentenza n. 26519 del 27 novembre 2013, ha precisato che, in caso di richiesta di chiarimenti all'impresa da parte del dipendente, tramite il proprio legale, circa la reintegra nel luogo e nelle mansioni originarie, l'azienda, per non essere inadempiente, deve rispondere con chiarezza per iscritto.

Conversione del rapporto: lavoro subordinato e non associazione in partecipazione se manca il coinvolgimento nella gestione aziendale

In materia di conversione del rapporto di lavoro, la Corte di Cassazione ha chiarito che non può essere legittimamente considerato rapporto di associazione in partecipazione quello che trova il suo fondamento esclusivamente nella partecipazione ai ricavi lordi e non agli utili.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 26522 del 27 novembre 2013, ha precisato che deve essere convertito in lavoro subordinato il rapporto tra l'associato e l'associante, qualora manchi il presupposto del rischio a carico del primo e, inoltre, l'attività svolta sia inserita all'interno dell'organizzazione aziendale.