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02/04/2013 - Accordi per lo scambio di informazioni o assistenza recupero crediti: Provvedimento delle Entrate

Accordi per lo scambio di informazioni o assistenza recupero crediti: Provvedimento delle Entrate

Con Provvedimento 29 marzo 2013, n. 40010, l'Agenzia delle Entrate ha integrato l'elenco di Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero crediti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, Decreto MEF 21 febbraio 2013.

In particolare, ad integrazione del Provvedimento 1° marzo 2013 (si veda Seacinfo 4 marzo 2013) sono stati previsti:

  • Australia,
  • India,
  • Stati Uniti d'America,
tra gli Stati con cui sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni ed il recupero dei tributi.

La lista di Stati o territori di cui al presente Provvedimento, può essere modificata, con successivi provvedimenti, a seguito dell'entrata in vigore o della cessazione di accordi conclusi con l'Italia che consentano lo scambio di informazioni o l'assistenza al recupero crediti, nonché all'esito della verifica della effettiva esecuzione dei predetti accordi.

La cessione di partecipazioni entro tre anni non fa venir meno il regime Pex: Circolare

Con Circolare 29 marzo 2013, n. 7, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'alternanza tra lo svolgimento di un'attività commerciale e la sua interruzione non è necessariamente, in caso di cessione nell'arco del triennio dall'inizio dell'attività, elemento di esclusione dal regime Pex.

L'Agenzia ha inoltre analizzato le situazioni in cui lo "svuotamento" di attività operativa è finalizzato al conseguimento di minusvalenze deducibili. Ad esempio:

  • in caso di affitto d'azienda e successiva cessione della partecipazione entro il triennio, possono operare le disposizioni antielusive di cui all'art. 37-bis, D.P.R. n. 600/1973;
  • l'acquirente di una partecipazione in start up, in caso di successiva cessione, può usufruire del regime Pex computando anche il periodo del primo venditore;
  • la società, la cui partecipazione usufruisce del regime Pex, ma che ricade nell'ambito della disciplina delle società di comodo, se dimostra l'effettiva attività commerciale ai fini della Pex, in sede di interpello potrà sterilizzare la disciplina delle società non operative.

Detassazione 2013: il DPCM è in Gazzetta

Nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013 è stato pubblicato il DPCM 22 gennaio 2013 che rende operativa anche per il 2013 la detassazione; a differenza degli anni passati però, per poter applicare il beneficio fiscale ai lavoratori, l'azienda dovrà alternativamente:

  • rispettare indici di incremento della produttività, efficienza organizzativa, redditività o innovazione, stabiliti dall'accordo, ovvero
  • operare in almeno tre delle quattro aree d'intervento che, ai sensi del Provvedimento del Governo, aumentano la produttività.
A tale ultimo riguardo si precisa che dette aree sono le seguenti:
  • ridefinizione dell'articolazione dell'orario di lavoro;
  • distribuzione flessibile del periodo di ferie eccedente le due settimane;
  • attivazione di nuovi strumenti informatici e nuove tecnologie nel rispetto della tutela dei lavoratori;
  • interventi in materia di fungibilità delle mansioni.

Indicazioni sul lavoro occasionale accessorio

L'INPS, con la Circolare n. 49 del 29 marzo 2013, riassume la novità in tema di lavoro occasionale accessorio, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 92/2012 (articolo 1, commi 32 e 33) e dalla Legge n. 134/2012, nonché dei chiarimenti contenuti nelle Circolari n. 18/2012 e n. 4/2013 del Ministero del Lavoro.

Oltre a riepilogare la sfera applicativa del lavoro accessorio, l'Istituto rende noto, tra l'altro, che, quale effetto di un accordo con l'INAIL, la dichiarazione preventiva di inizio prestazione in caso di utilizzo di voucher cartacei non potrà più essere effettuata via fax all'INAIL, ma direttamente all'INPS attraverso i canali consueti (sito istituzionale, contact center integrato o sede). A tale proposito le necessarie indicazioni operative e i relativi tempi di adeguamento saranno appositamente comunicati più avanti.