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29/04/2013 - Società sportive dilettantistiche: Circolare Agenzia Entrate

Società sportive dilettantistiche: Circolare Agenzia Entrate

Con Circolare 24 aprile 2013, n. 9, l'Agenzia della Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti contabili e formali necessari per accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla Legge n. 398/1991 per le associazioni e le società sportive dilettantistiche.

In particolare, le Entrate precisano che:

  • nel caso in cui gli enti in esame abbiano optato per il regime in oggetto sono tenuti ad annotare, anche con unica registrazione entro il giorno 15 del mese successivo, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al D.M. 11 febbraio 1997. La mancata osservanza (per errore o per dimenticanza) di tale adempimento comporta, l'applicabilità della sanzione amministrativa prevista in materia di violazioni degli obblighi relativi alla contabilità (da euro 1.032 ad euro 7.746) ma non la decadenza dal regime agevolato;
  • la mancata redazione del rendiconto ai sensi dell'art. 22 D.P.R. n. 600/1973 non determina l'inapplicabilità della disposizione di esclusione dall'IRES per i proventi realizzati (art. 25, comma 2, L. n. 133/1999) e non rilevati in tale rendiconto, sempre che, in sede di controllo, sia comunque possibile fornire una documentazione idonea ad attestare la realizzazione dei proventi esclusi dal reddito imponibile. Resta ferma l'applicabilità delle sanzioni per la mancata osservanza degli obblighi relativi alla tenuta dei documenti contabili (da euro 1.032 ad euro 7.746).
Si ricorda infine che la normativa prevede precise modalità di convocazione e verbalizzazione delle assemblee al fine di "misurare" la reale natura associativa e il grado di democraticità dell'ente. Tuttavia, si può ritenere che l'adozione di forme di convocazione dell'assemblea diverse da quelle tradizionali (sms o e-mail) o l'occasionale mancato inserimento di tutti i nomi dei partecipanti nei verbali di assemblea o degli associati nel libro soci non costituiscono elementi che comportino necessariamente la decadenza dai benefici recati dalla Legge n. 398/1991.

Per le agevolazioni "prima casa" prevale il dato anagrafico: Cassazione

Con Sentenza 5 aprile 2013, n. 8415, la Corte di Cassazione ha ribadito che può beneficiare delle agevolazioni fiscali spettanti per l'acquisto della prima casa solo il contribuente che può dimostrare, sulla base dei dati anagrafici, di risiedere o di lavorare nel Comune in cui è stato acquistato l'immobile.

Nel caso in esame, gli Ermellini, ribaltando quanto statuito dalla Ctr dell'Emilia Romagna, hanno infatti chiarito che ai fini dell'agevolazione:

  • non rilevano la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze dello stato civile;
  • il mancato completamento dei lavori di ristrutturazione nei termini previsti non impedisce al contribuente il trasferimento della residenza.

Mod. 770/2013 Semplificato e Ordinario: modifiche alle istruzioni e specifiche tecniche

Con il Provvedimento del 24 aprile 2013, l'Agenzia delle Entrate ha reso note le modifiche alle istruzioni dei modelli 770/2013 Semplificato e 770/2013 Ordinario, approvati con separati provvedimenti del 15 gennaio 2013, nonché delle relative specifiche tecniche approvate con separati provvedimenti del 15 febbraio 2013.

Per quanto riguarda il Modello 770/2013 Semplificato sono state modificate le istruzioni alla compilazione relativamente a:

  • Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente e assimilati:
    • Parte B "Dati fiscali", campo 144 "Codice" relativo alle ulteriori categorie di redditi esenti da imposizione;
    • Parte C "Dati previdenziali ed assistenziali INPS";
    • Parte D "Assistenza 2012" ;
  • Prospetto SS;
  • Prospetto ST;
  • Prospetto SV.

L'azienda che non rispetta alcuna misura di sicurezza può essere oggetto di sequestro

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 18603 del 24 aprile 2013, ha stabilito che sebbene in linea di principio un'attività d'impresa non può essere sottoposta a sequestro, sussistono casistiche per le quali tale principio può essere derogato, come la violazione delle norme di sicurezza.

Nel caso in specie, la Suprema Corte ha disposto il sequestro di un'azienda nella quale venivano impiegati lavoratori clandestini e nella quale gli ispettori avevano ravvisato una violazione totale delle norme concernenti la sicurezza sul luogo di lavoro. Pertanto, il sequestro è ritenuto legittimo, in quanto volto a impedire la continuazione dello sfruttamento di manodopera illegale.

Detassazione 2011: chiarimenti sull'errata detassazione

Con la Direttiva n. 49909 del 23 aprile 2013, l'Agenzia delle Entrate ritorna sui suoi passi per il periodo d'imposta 2011 precisando che, ai sensi della Circolare n. 19/E/2011, in caso di errata applicazione dell'imposta sostitutiva anche per i mesi successivi a febbraio 2011, poteva essere versata la differenza di "1001" dovuto, maggiorato degli interessi ma senza l'aggravio di sanzioni.

A riguardo, continua l'Agenzia delle Entrate nella Direttiva in esame, su esplicita richiesta del contribuente verranno annullate le sanzioni comminate in precedenza.

Natura subordinata del rapporto di lavoro a domicilio

Con riferimento al rapporto di lavoro a domicilio, la Corte di Cassazione ha statuito la natura subordinata del rapporto stesso, qualora la prestazione comporti lo svolgimento di lavorazioni analoghe a quelle effettuate all'interno della sede aziendale.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 10007 del 24 aprile 2013, ha precisato che è configurabile un rapporto autonomo, soltanto laddove al prestatore d'opera risulta rimessa la piena scelta delle modalità esecutive della prestazione.

Detassazione 2013: il modello Confindustria di contratto di II livello

In data 24 aprile 2013, Confindustria e le Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e UIL, hanno firmato un accordo a livello nazionale, nel quale viene proposto un modello di contrattazione collettiva di secondo livello per le imprese che operano nei settori del Sistema Confindustria, per rendere attuabile a livello territoriale l'applicazione della detassazione per l'anno 2013.

Si ricorda, infatti, che ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013, per applicare il beneficio fiscale in esame per il periodo d'imposta 2013, è necessaria la presenza di contrattazione collettiva di secondo livello appositamente stipulata.