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29/10/2013 - Approvazione del Modello per l'istanza di rimborso della tassa sulle imbarcazioni: Provvedimento

Approvazione del Modello per l'istanza di rimborso della tassa sulle imbarcazioni: Provvedimento

Con Provvedimento 28 ottobre 2013, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello per l'istanza di rimborso della tassa annuale sulle unità di diporto, da utilizzare qualora sia stato versato un importo superiore a quanto dovuto sia a causa delle variazioni apportate dal D.L. n. 69/2013 sia per motivi diversi.

Si ricorda, infatti, che il sopracitato decreto ha introdotto:

  • l'esenzione della tassa in esame per le unità da diporto di lunghezza compresa tra 10,01 e 14 metri;
  • la riduzione al 50 per cento degli importi previgenti per le unità da diporto di lunghezza compresa tra 14,01 e 20 metri.

    L'Amministrazione finanziaria precisa, infine, che l'istanza di rimborso dovrà essere presentata, a decorrere dal prossimo 18 novembre, esclusivamente in via telematica direttamente dai contribuenti abilitati ad ENTRATEL o FISCONLINE con allegata eventuale copia della licenza di navigazione.

Soppressione codici tributo per agevolazioni fiscali non più operative: Risoluzione

Con Risoluzione 28 ottobre 2013, n. 71, l'Agenzia delle Entrate ha soppresso alcuni codici tributo che consentivano ad alcune determinate categorie di imprese, agevolazioni e incentivi fiscali, fruibili anche mediante l'utilizzo di un credito d'imposta, ossia:

  • "6703" denominato "Credito d'imposta incentivi fiscali per il commercio - Art. 11 della L. 449/1997";
  • "6713" denominato "Credito d'imposta agevolazione per investimenti innovativi - Artt. 5 e 6 della L. 317/1991";
  • "6714" denominato "Credito d'imposta agevolazione per spese di ricerca - Art. 8 della L. 317/1991";
  • "6717" denominato "Credito d'imposta agevolazione per l'acquisto di strumenti di pesatura - Art. 1 della L. 77/1997";
  • "6718" denominato "Credito d'imposta agevolazione per la promozione dell'imprenditoria femminile - Art. 5 della L. 215/1992".

La soppressione, richiesta dal Ministero dello Sviluppo economico, si è resa necessaria a seguito del decorrere dei periodi ammessi ai benefici e delle modifiche normative intervenute. L'efficacia operativa di tale modifica decorre dal quinto giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione della Risoluzione.

Trasferimento inefficace se mancano le motivazioni

Il datore di lavoro comunica il trasferimento ad un lavoratore, ma qualora non fornisca le motivazioni che lo hanno portato alla decisione entro sette giorni, a fronte della richiesta dell'interessato, non potrà poi licenziare il lavoratore per giusta causa per non essersi presentato nella nuova sede lavorativa.

La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 24260 del 28 ottobre 2013, ha precisato che nel caso in specie siano applicabili per analogia le disposizioni dell'art. 2, Legge n. 604/1966 previste in tema di licenziamento: il recesso è inefficace se il datore di lavoro non ne comunica per iscritto i motivi entro 7 giorni dalla richiesta. Peraltro, in tema di trasferimento, è sufficiente sussistano motivazioni di carattere tecnico, produttivo o organizzativo, ma l'onere della prova ricade sul datore di lavoro non appena il dipendente richiede spiegazioni. Se il datore non adempie entro i sette giorni scatta l'inefficacia del trasferimento e, di conseguenza, del licenziamento.

Aziende agricole: il recupero dell'addizionale INAIL anticipato al 2° trimestre

L'INPS, nella Circolare n. 152 del 28 ottobre 2013, comunica che il contributo assicurativo a titolo di copertura degli oneri relativi al danno biologico per i lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato sarà posto in riscossione unitamente ai contributi dovuti per il 2° trimestre 2013.

L'Istituto rettifica parzialmente il contenuto della Circolare n. 105 del 10 luglio 2012, dove era stato indicato che il contributo sarebbe stato posto in riscossione con la denuncia DMAG relativa alla competenza del 3° trimestre 2013.

Licenziato il dipendente che rifiuta la proroga del distacco in caso di esternalizzazione del servizio

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito la legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente che, dopo la ristrutturazione dell'azienda che ha comportato l'esternalizzazione del servizio, ha rifiutato il distacco presso la società terza che gestisce la maggior parte delle attività aziendali.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 24259 del 28 ottobre 2013, ha chiarito che, vista la soppressione del posto di lavoro, sussiste il giustificato motivo oggettivo per il recesso del datore, il quale con la proposta fatta al lavoratore ha assolto l'obbligo di repechage del dipendente.

Stato di disoccupazione involontaria reso all'INPS: aggiornata la modulistica

Come noto, lo stato di disoccupazione involontaria rappresenta uno dei requisiti, oltre a quelli di natura assicurativa e contributiva, per la concessione dell'indennità di disoccupazione ASpI e MiniASpI. Tale stato comporta, per il lavoratore, l'obbligo di presentarsi al Centro per l'Impiego del proprio domicilio per rendere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Al fine di semplificare l'erogazione delle predette indennità, il Legislatore ha previsto la facoltà, in capo al lavoratore disoccupato, di rilasciare all'INPS la dichiarazione in oggetto, al momento della presentazione della domanda di indennità ASpI e MiniASpI.

E' stato, quindi, affidato all'Istituto il compito di ricevere e, successivamente, mettere a disposizione dei Centri per l'Impiego, le dichiarazioni in oggetto attraverso un'apposita Banca dati. A tali fini, con la Circolare n. 154 del 28 ottobre 2013, l'INPS comunica di aver provveduto ad aggiornare la modulistica per la richiesta delle prestazioni ASpI (SR134) e MiniASpI (SR133) pubblicata nell'apposita sezione del sito (www.inps.it), implementando conseguentemente la procedura di presentazione della domanda telematica da parte dei cittadini, Patronati e contact center integrato.