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29/11/2013 - Il riconoscimento dell'elusività dell'operazione non produce effetti civilistici: Risoluzione

Il riconoscimento dell'elusività dell'operazione non produce effetti civilistici: Risoluzione

Con Risoluzione 27 novembre 2013 n. 84, in risposta ad un interpello ordinario, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in ordine agli effetti della trasformazione o della mancata trasformazione di una società a responsabilità limitata, appartenente ad un gruppo societario, in società semplice ai fini delle imposte dirette ed indirette.

In particolare, nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria abbia considerato elusiva l'operazione di trasformazione in società semplice ai sensi dell'art. 37-bis, D.P.R. n. 600/1973, questa conserva gli effetti di trasformazione ai fini civilistici ma sconta le imposte cui è soggetta una società di capitali.

Pertanto, nel caso di specie, la società è tenuta al pagamento dell'IRES e dell'IRAP nonché alla conservazione dei libri contabili di cui all'art. 14, D.P.R. n. 600/1973.

Nuovo OIC n. 9: svalutazioni per perdite durevoli del valore delle immobilizzazioni

In data 28 novembre 2013 è stata pubblicata per la consultazione la bozza del nuovo principio contabile OIC n. 9 relativo alla disciplina per l'iscrizione in bilancio delle svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Il nuovo principio in esame sostituisce le disposizioni precedentemente contenute nell'OIC 16 e 24 in tema di svalutazione per perdite durevoli di valore. In particolare, il principio propone:

  • un modello basato sull'attualizzazione dei flussi di cassa per la determinazione del valore recuperabile delle immobilizzazioni materiali e immateriali;
  • di commisurare il sopracitato modello in base alle dimensioni della società, evitando così un aggravio eccessivo sulle imprese di piccola dimensione.

Le osservazioni dovranno essere presentate entro il 28 febbraio 2014.

Via libera degli esperti alla revisione di 69 studi di settore per il 2013

Con Comunicato stampa 28 novembre 2013, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che la Commissione degli esperti ha dato parere positivo in merito all'evoluzione e all'aggiornamento della territorialità di 69 studi di settore, applicabili dal 2013, relativi ai comparti di manifatture, servizi, commercio e attività professionali.

In particolare, le Organizzazioni di categoria delle imprese e delle attività professionali hanno richiesto la sterilizzazione dei due nuovi indicatori di coerenza "Margine per addetto non dipendente" e "Indice di copertura del costo per il godimento dei beni di terzi e degli ammortamenti".

Somministrati esclusi dal computo dei 15 solo se entro i limiti del CCNL

Il D.Lgs n. 276/2003 esclude i lavoratori in somministrazione dal computo dei 15 dipendenti ai fini della tutela reale ex articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Ma l'impiego di tali lavoratori in violazione delle norme del contratto collettivo applicato dall'azienda fa sì che i lavoratori in eccesso siano computati nella dimensione aziendale ai fini della tutela reale.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 26654 del 28 novembre 2013, ha precisato che l'utilizzo di lavoratori in somministrazione in numero superiore ai limiti previsti dal CCNL applicato dall'azienda costituisce "frode alla legge" e tali contratti devono intendersi stipulati per eludere la norma di legge che tutela con la reintegra i lavoratori illegittimamente licenziati. Pertanto, nel caso in specie, considerando i somministrati impiegati in più rispetto ai limiti del CCNL l'azienda supera il limite dei 15 dipendenti e alla stessa i giudici applicano la tutela reale, imponendo all'azienda la reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato.

Reintegra del lavoratore per mancata tempestività del recesso del datore

In materia di licenziamento per giusta causa, la Corte di Cassazione ha statuito, nei confronti del dipendente che ha bloccato l'accesso dei mezzi aziendali allo stabilimento, l'illegittimità del provvedimento espulsivo, adottato a 18 giorni dalla data in cui viene accertato dall'azienda che l'incolpato non è titolare di alcuna delega ad organizzare scioperi o iniziative conflittuali per conto della confederazione sindacale.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 26655 del 28 novembre 2013, ha precisato che il decorso di tale lasso temporale determina la violazione del principio di immediatezza e tempestività, che caratterizza l'esercizio del potere disciplinare da parte del datore e, pertanto, il lavoratore deve essere reintegrato.

Formazione in materia di sicurezza: i chiarimenti dell'INPS

L'INPS, nel Messaggio n. 19183 del 26 novembre 2013, fornisce chiarimenti in merito all'obbligo formativo al fine di adempiere all'articolo 4, comma 40, della Legge n. 92/2012, che impone la decadenza dal trattamento di sostegno al reddito dei lavoratori che rifiutino di partecipare a corsi di formazione/riqualificazione.

In particolare, l'Istituto, richiamando l'Interpello del Ministero del Lavoro n. 16/2013, ha precisato che tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad eccezione di quelli che devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro) sono qualificati come corsi di formazione obbligatori a pena di decadenza dagli ammortizzatori sociali e, pertanto, la loro frequenza è pienamente compatibile con il trattamento di integrazione salariale.