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02/07/2013 - Codici tributo per l'utilizzo del credito d'imposta dei finanziamenti per la ricostruzione - Sisma 2012

Codici tributo per l'utilizzo del credito d'imposta dei finanziamenti per la ricostruzione - Sisma 2012 -

Con Risoluzione 28 giugno 2013, n. 41, l'Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo per consentire alle banche che hanno concesso finanziamenti agevolati per la ricostruzione, a seguito dei danni causati dal sisma 2012, l'utilizzo, mediante modello F24, del credito di imposta di cui rispettivamente all'art. 3-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 e all'art. 11, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.

In particolare, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

  • "6840" denominato "Credito di imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori della rata di finanziamento agevolato - Sisma maggio 2012 - art. 3-bis, d.l. 6 luglio 2012, n. 95";
  • "6841" denominato "Credito di imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori degli interessi relativi al finanziamento erogato e delle spese di gestione - Sisma maggio 2012 - art. 11, c. 10, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174".

Istituiti i nuovi codici tributo per il versamento della TARES: Risoluzione

Con Risoluzione 28 giugno 2013, n. 42, l'Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo per il versamento, a mezzo del modello F24 EP, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, della tariffa e della relativa maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadro così come disciplinato dall'art. 14, D.L. n. 201/2011.

In particolare, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

  • "365E" - denominato "TARES - tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - art. 14, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.";
  • "368E" - denominato "TARIFFA - art. 14, c. 29, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.";
  • "371E" - denominato "MAGGIORAZIONE - art. 14, c. 13, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.".
Sono, inoltre, stati istituiti sei specifici codici tributo per il versamento di sanzioni ed interessi conseguenti all'accertamento. Diversamente, come specificato dalla presente Risoluzione, i codici sopra elencati possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell'attività di controllo.

Prescrizione del risarcimento del danno interrotta dalla richiesta di conciliazione dell'infortunato

In tema di sicurezza dei luoghi di lavoro, la Corte di Cassazione ha statuito che l'azienda deve risarcire il lavoratore per l'infortunio dovuto al mancato rispetto delle norme che disciplinano la circolazione dei mezzi all'interno dello stabilimento ed all'inadeguatezza degli strumenti protettivi forniti ai dipendenti, a nulla rilevando l'eccezione da parte dell'azienda stessa in merito alla prescrizione del diritto al risarcimento.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 16452 del 1° luglio 2013, ha chiarito che la comunicazione del lavoratore al datore di lavoro, circa l'effettuazione della richiesta di conciliazione davanti alla direzione provinciale del lavoro, interrompe la prescrizione per il risarcimento del danno riportato dopo l'infortunio e comporta la sospensione del decorso di ogni termine di decadenza.

Detassazione 2013: Confindustria chiede chiarimenti al Welfare

Con l'Interpello n. 21 del 1° luglio 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali interviene nuovamente in merito alla detassazione per l'anno 2013, in risposta a quesiti posti a riguardo da Confindustria.

In particolare il Welfare, precisa che

  • le pattuizioni previste da accordi collettivi territoriali o aziendali già in essere nel 2012 e ad oggi ancora efficaci e rispondenti al DPCM del 22 gennaio 2013, sono utili ai fini della detassazione per tutto il periodo d'imposta 2013;
  • possono essere oggetto di detassazione le retribuzioni erogate a fronte di effettive modifiche apportate all'orario di lavoro e non tanto le somme retributive introdotte a fronte di prestazioni lavorative già previste in precedenza dalla contrattazione;
  • gli indicatori quantitativi non devono per forza essere ricondotti al fatturato dell'azienda, ma comunque a valori misurabili e "contabilizzabili", così, come ad esempio, anche la modifica degli orari aziendali.