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02/10/2013 - Entratel: abilitazione possibile anche tramite PEC

Entratel: abilitazione possibile anche tramite PEC

Con Provvedimento 31 luglio 2013, l'Agenzia delle Entrate ha disposto che, a partire dal primo ottobre 2013, gli utenti interessati possono utilizzare la posta elettronica certificata per la registrazione ad Entratel.

In particolare, è stato precisato che per usufruire del nuovo canale occorre:

  • collegarsi al sito dei servizi telematici delle Entrate e richiedere il codice di prescrizione, il quale viene comunicato in tempo reale;
  • compilare l'apposito modello in formato pdf editabile, con il quale il soggetto interessato accetta le condizioni del servizio. La domanda di abilitazione deve essere sottoscritta mediante firma digitale dal richiedente o, in caso di utente diverso da persona fisica, dal rappresentante legale o negoziale.
L'avvenuta registrazione sarà comunicata dall'Agenzia delle Entrate attraverso un'e-mail all'indirizzo PEC dell'soggetto richiedente.

Lo stesso sistema potrà essere utilizzato anche dagli utenti già iscritti per richiedere la variazione dei dati relativi all'abilitazione.

Rate TARES 2013: Nota Ifel

Con Nota 30 settembre 2013 l'Ifel ha sollevato dubbi riguardo all'interpretazione sostenuta dal Dipartimento delle Finanze con Risoluzione n. 9/2013 relativa alla rateizzazione della TARES 2013 (si veda Seac-Info 11 settembre 2013).

Secondo l'Istituto per la finanza locale dell'Anci, infatti, la competenza a stabilire la scadenza delle rate di versamento TARES, in alternativa a quelle fissate dalla legge, spetta al Comune, che potrà determinarle senza alcun condizionamento rispetto alla prassi che caratterizza altri pagamenti tributari.

Di conseguenza, seguendo tale interpretazione i Comuni potranno decidere di rimandare al 2014 il pagamento di una o più rate TARES 2013.

Colf e badanti: versamento dei contributi relativi al III trimestre 2013

Si ricorda che giovedì 10 ottobre 2013 è l'ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre luglio - settembre 2013 per il personale domestico.

Il versamento può essere effettuato tramite:

  • MAV, pagamento mediante avviso inviato dall'INPS o generato attraverso il sito www.inps.it;
  • rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito "Reti Amiche" (tabaccherie abilitate, sportelli bancari Unicredit Spa o sito internet del gruppo Unicredit Spa; sportelli di Poste Italiane);
  • carta di credito online sul sito www.inps.it o telefonando al Contact Center numero verde gratuito 803164.

Giustificazioni errate e fuorvianti: risarcimento minimo per il licenziamento

Il licenziamento operato dall'azienda viene dichiarato illegittimo, ma il risarcimento del danno stabilito a favore della dipendente è ridotto al minimo (cinque mensilità) in quanto le giustificazioni fornite dalla stessa sono errate e inadeguate: tale aspetto, infatti, ha fuorviato il datore di lavoro nella sua valutazione e, seppur permanendo l'illiceità dell'atto espulsivo, il risarcimento spettante è stabilito nella misura minima.

Questa l'opinione della Corte di Cassazione, laddove nella Sentenza n. 22398 del 1° ottobre 2013 afferma, da un lato, che l'esonero del risarcimento è consentito solamente quando il datore di lavoro dimostra che il suo inadempimento dipende dall'impossibilità della prestazione non imputabile allo stesso. D'altro canto, tale circostanza non può prescindere dall'illegittimità del recesso, essendo sufficiente, per il caso in esame, una sanzione conservativa. Pertanto, il risarcimento viene fissato nella misura minima.

Sanzione espulsiva per arbitrario abbandono del posto di lavoro

In tema di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito la legittimità del recesso del datore di lavoro nei confronti del dipendente che si allontana dal posto di servizio con la volontà di abbandonarlo, per poi mettersi in stato di malattia dopo aver avuto notizia dell'apertura del procedimento disciplinare per abbandono del posto di lavoro.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 22394 del 1° ottobre 2013, ha chiarito che il provvedimento espulsivo risulta giustificato, in quanto la condotta fraudolenta del lavoratore volta a raggirare i superiori viola gli obblighi di lealtà e fedeltà del rapporto lavorativo, compromettendo irrimediabilmente il rapporto fiduciario con il datore.