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03/07/2013 - Il Mod. F24 Enti pubblici è utilizzabile anche per il versamento della TARES: Provvedimento

Il Mod. F24 Enti pubblici è utilizzabile anche per il versamento della TARES: Provvedimento

Con Provvedimento 28 giugno 2013 l'Agenzia delle Entrate ha esteso l'utilizzo del modello F24 Enti pubblici; è ora possibile servirsi di tale modalità di versamento anche per il pagamento, da parte degli enti pubblici, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Nel nuovo modello F24 EP è stato inoltre inserito, nella sezione "Dettaglio versamento", il campo "Identificativo operazione tributi locali"; qualora non sia richiesta per il versamento la compilazione del campo in esame, i modelli F24 EP possono essere compilati anche secondo la precedente versione delle specifiche tecniche.

Adesione all'Unione Europea della Croazia

Con Circolare 25 giugno 2013, n. 11, l'Agenzia delle Dogane ha fornito importanti chiarimenti in merito al regime fiscale delle transazioni commerciali della Croazia, a seguito della sua integrazione nell'Unione Europea avvenuta in data 1 luglio 2013.

In particolare, tra i chiarimenti forniti dall'Agenzia sono stati trattati i seguenti argomenti:

  • la prova dello status UE e l'origine delle merci. Relativamente a ciò è stato precisato che l'effetto della prova di origine, qualora le merci siano immesse in libera pratica nell'UE, consiste nel non assoggettare le merci a dazi doganali;
  • i regimi doganali economici. A tale proposito è stato precisato che "i regimi sospensivi iniziati prima dell'adesione e non ancora appurati alla data di adesione devono essere conclusi in Croazia secondo le regole previste dalla normativa dell'Unione";
  • l'IVA. In merito a ciò l'Agenzia ha affermato che "Qualora un bene sia vincolato ad un regime di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione o ad uno dei regimi o delle situazioni di cui all'art. 156 della Direttiva 2006/112/CE (custodia temporanea, zona franca o deposito franco, deposito doganale, perfezionamento attivo) o ad un regime di transito, le disposizioni in vigore alla data in cui il bene è stato vincolato ad uno dei suddetti regimi o situazioni continuano ad essere applicate, anche dopo il 1° luglio 2013, fino al momento dello svincolo".

Il mancato rientro dall'aspettativa non legittima il licenziamento

Intervenendo in un caso di licenziamento, la Corte di Cassazione nella Sentenza n. 16507 del 2 luglio 2013 ha stabilito che il licenziamento operato dall'azienda verso un dipendente che non è rientrato al lavoro dopo l'assenza per aspettativa è nullo, perché è da considerarsi nulla la clausola contrattuale che prevede quest'ipotesi di recesso.

Proseguendo nella sua disamina, la Suprema Corte ha chiarito che la norma contrattuale che considera il mancato rientro in azienda al termine dell'aspettativa quale indice della volontà del lavoratore di recedere dal rapporto (per fatti concludenti) non può essere considerata lecita, in quanto, non potendo essere assimilata all'assenza ingiustificata per tre giorni, non può essere riconosciuta a tale norma la facoltà di conoscere le intenzioni delle parti e, pertanto, il contratto collettivo non può prevedere cause di risoluzione del rapporto non previste dalla legge.

Definizione di lavoratori svantaggiati: pubblicato in Gazzetta il Decreto

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013 il Decreto Ministeriale 20 marzo 2013, con il quale sono stati individuati i cd. "lavoratori svantaggiati", in applicazione dei principi stabiliti dal regolamento comunitario CE n. 800/2008.

Voucher e contributi per le mamme lavoratrici: modifica dei termini di presentazione delle domande

L'INPS, con una News pubblicata sul proprio portale in data 2 luglio 2013, rende noto che sono stati rideterminati i termini di invio delle domande per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia, disciplinati dall'art. 4, comma 24, lettera b) della Legge n. 92/2012.

In particolare, le lavoratrici madri possono inviare le domande dalle ore 12.00 del 2 luglio 2013 fino al giorno 11 luglio 2013.

Errata indicazione del termine di preavviso: inefficacia del licenziamento

La Corte di Cassazione ha statuito l'illegittimità del recesso del datore di lavoro, qualora lo stesso abbia erroneamente indicato nella lettera di licenziamento un termine di preavviso inferiore a quello stabilito dal contratto collettivo di categoria e abbia consentito la prosecuzione del rapporto oltre la scadenza del preavviso.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 16504 del 2 luglio 2013, ha respinto l'eccezione del datore, il quale sosteneva che l'indicazione di un preavviso ridotto nella lettera di recesso non avrebbe potuto comunque modificare i termini legali in essere; infatti, viene precisato che la concessione del termine di preavviso non deriva dalla legge ma va esplicitato dal recedente.