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Rinvio per le nuove aliquote delle accise sul carburante utilizzato per la cogenerazione |
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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2013, n. 231, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2013 che dispone la proroga al prossimo 31 dicembre del termine entro il quale il Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Economia dovranno rideterminare le aliquote delle accise da scontare sul carburante utilizzato per produzione combinata di energia elettrica e calore ai sensi dell'art. 3-bis, D.L. n. 16/2012. Il rinvio della scadenza è dovuto alla necessità di effettuare nuovi ed ulteriori approfondimenti di natura fiscale al fine di garantire la tutela degli interessi erariali. Fino alla scadenza del nuovo termine si applicheranno le aliquote in vigore ovvero quelle individuate dall'Autorità per l'energia elettrica con Delibera n. 16/98 dell'11 marzo 1998, ridotti del 12%. |
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Fatture soggettivamente inesistenti e associazione in partecipazione: Cassazione |
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Con Sentenza 9 settembre 2013, n. 36906, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'emissione di fatture soggettivamente false non costituisce reato se fra emittente e ricevente c'è un'associazione in partecipazione. In conseguenza alle modiche introdotte dall'art. 8, Legge n. 46/2006 al C.p.p., viene meno quanto stabilito con l'art. 8, D.Lgs. n. 74/2000, relativamente al reato di emissione di fatture o altri documenti, qualora esista un contratto di associazione in partecipazione tra i soggetti coinvolti nell'operazione. |
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La formazione superficiale non esonera il datore dalla responsabilità sulla sicurezza |
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Qualora gli incontri formativi in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro siano stati svolti in modo superficiale e di breve durata, il datore di lavoro è comunque penalmente responsabile di eventuali infortuni occorsi e per non aver adottato le necessarie misure antinfortunistiche previste dal TU sulla sicurezza. La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 40605 del 1° ottobre 2013, ha così confermato la condanna a carico di un imprenditore che aveva effettuato, con i propri dipendenti, solamente due incontri formativi della durata di quindici minuti ciascuno, ritenendo che tale durata fosse "insufficiente" ad adempiere agli obblighi formativi e informativi in capo al datore di lavoro. |
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Reintegrazione del lavoratore che supera il comporto per assenze dovute a mobbing |
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In tema di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito l'illegittimità del provvedimento espulsivo per superamento del periodo di comporto inflitto al dipendente, laddove dalla verifica effettuata dal consulente tecnico d'ufficio (ctu) risulti che la mancata presenza in servizio sia dovuta all'ambiente lavorativo. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 22538 del 2 ottobre 2013, ha precisato che le assenze riconducibili al mobbing del datore di lavoro non vanno computate ai fini del periodo di conservazione del posto e, pertanto, il lavoratore licenziato deve essere reintegrato e risarcito del danno non patrimoniale. |
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Cooperative ex Legge n. 240/1984: i chiarimenti dell'INPS dopo il Decreto "Fare" |
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L'INPS, nel Messaggio n. 15570 del 1° ottobre 2013, chiarisce l'interpretazione autentica contenuta nel Decreto "Fare" dell'articolo 9, comma 5, Legge n. 67/1988, in materia di riconoscimento dei benefici contributivi alle cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici (Cooperative ex Legge n. 240/1984). L'Istituto conferma, in gran parte, le disposizioni già emanate per la concessione dei benefici contributivi previsti per le zone montane e svantaggiate a favore delle predette cooperative, così come espresse dal Messaggio n. 6613/2006 e poi ulteriormente chiarite dai Messaggi n. 8594/2012 e n. 20771/2012, , con l'unica eccezione della frase contenuta nel Messaggio n. 8594/2012: "I citati benefici non spettano, in ogni caso, per i prodotti che, benché conferiti direttamente dai soci della cooperativa, provengono da soggetti terzi, in virtù di contratti di tipo associativo con il socio della cooperativa, ma estranei al rapporto societario". Tale frase è da intendersi, per effetto della norma di interpretazione autentica, definitivamente superata. In sostanza, rimangono invariate le indicazioni per cui il beneficio contributivo dovrà essere calcolato in misura congrua rispetto alla quantità di prodotto coltivato o allevato in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. |
