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04/06/2013 - Decreto "sblocca debiti": emendamenti sugli enti locali

Decreto "sblocca debiti": emendamenti sugli enti locali

Con Comunicato stampa 3 giugno 2013, n. 86, il MEF ha reso noto che, a seguito dei recenti interventi in materia di IMU e di TARES, sono stati presentati in aula al Senato quattro emendamenti al testo del Decreto c.d. "sblocca debiti" (D.L. 35/2013), riguardanti gli enti locali.

In particolare, i contenuti di detti emendamenti riguardano:

  • la restituzione di 600 milioni di euro ai Comuni nel biennio 2013-2014, corrispondenti alle somme pagate per l'IMU sugli immobili di proprietà degli stessi Comuni negli anni 2012-2013;
  • la proroga dal 30 giugno al 30 settembre del termine per l'approvazione dei bilanci municipali di previsione 2013 e lo slittamento delle scadenze delle delibere comunali su aliquote, detrazioni e regolamento IMU. Si chiarisce, inoltre, che i Comuni non sono tenuti al pagamento dell'IMU sugli immobili di categoria D (capannoni e strutture produttive);
  • la semplificazione dei parametri per il riparto del Fondo di solidarietà comunale per il 2013 ai fini di accelerarne le procedure di erogazione;
  • la determinazione di criteri più equi per la ripartizione tra i Comuni della riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio già prevista dal dl 95/2012.

Pubblicato il Decreto dei correttivi anticrisi per gli studi di settore: Gazzetta Ufficiale

Sul Supplemento Ordinario, n. 44 della Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2013, n. 126, è stato pubblicato il Decreto 23 maggio 2013 riguardante l'approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d'imposta 2012.

Come di consueto, il decreto prevede l'introduzione di correttivi nel calcolo di GE.RI.CO. affinché la determinazione dei ricavi/compensi puntuali consideri l'attuale stato di crisi economica.

In particolare, il Decreto ha previsto:

  • correttivi all'analisi di normalità economica;
  • correttivi specifici per la crisi;
  • correttivi congiunturali di settore;
  • correttivi congiunturali individuali.

Mail aziendale, biglietto da visita ed orario di lavoro non sempre configurano lavoro subordinato

Tra l'azienda e il professionista è stata stipulata una collaborazione: questi, però, facendo leva sul fatto che possedeva una mail aziendale, i biglietti da visita intestati con i loghi dell'azienda, un orario di lavoro e che sottostava alle direttive del datore di lavoro, è ricorso in giudizio al fine di far riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 13830 del 31 maggio 2013, però, ha negato l'esistenza di un rapporto di natura subordinata, sostenendo la natura autonoma della prestazione in quanto il professionista risultava titolare di uno studio e aveva svolto attività a favore di terzi anche durante lo svolgersi dell'attività a favore del datore di lavoro. Inoltre, il contratto concluso all'inizio del rapporto faceva intendere chiaramente la volontà delle parti di stipulare una collaborazione autonoma coordinata e continuativa.

Assistenza disabile: è reato dichiarare di assistere il familiare ricoverato

In materia di assistenza disabili, la Corte di Cassazione ha chiarito che qualora il dipendente benefici dei permessi di cui alla Legge n. 104/1992 per l'assistenza del familiare disabile, si costituirà il reato di falso ideologico se lo stesso dichiari il falso in relazione alla modalità di fruizione dei permessi stessi.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 23891 del 3 giugno 2013, ha precisato che la prova fornita all'interno del giudizio, relativamente ad autocertificazioni false sottoscritte dal lavoratore per l'assistenza del familiare, che risultava ricoverato in luogo di cura, rappresentano motivo idoneo per la legittima contestazione del reato di falso ideologico ex art. 483 del codice penale.

Riassetto organizzativo dell'azienda e licenziamento del dirigente

In tema di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito la piena legittimità del recesso del datore di lavoro nei confronti del dirigente, cui sono state tolte le proprie attribuzioni nella fase immediatamente antecedente alla risoluzione del rapporto, per esigenze di riassetto organizzativo finalizzato ad una più economica gestione dell'azienda.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 13918 del 3 giugno 2013, ha precisato che, nell'ambito del legittimo esercizio del potere imprenditoriale ed in presenza di necessità riorganizzative, può considerarsi licenziamento ingiustificato del dirigente solo quello non fondato su alcun motivo, ovvero sorretto da una ragione che si riveli pretestuosa e non corrispondente alla realtà.