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Indice nazionale della PEC: Decreto MISE

Indice nazionale della PEC: Decreto MISE

Con Decreto MISE 19 marzo 2013, è stato istituito, presso lo stesso MISE, il pubblico elenco denominato "Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)".

In particolare, l'INI-PEC è suddiviso in due sezioni:

  • "sezione imprese", riportante le informazioni relative a provincia, codice fiscale, ragione sociale/denominazione, indirizzo PEC;
  • "sezione professionisti", riportante le informazioni relative a provincia, ordine o collegio professionale, codice fiscale, nominativo, indirizzo PEC.

La realizzazione e la gestione dell'INI-PEC hanno le finalità di favorire la presentazione per via telematica delle istanze, delle dichiarazioni e dei dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra Pubblica Amministrazione, imprese e professionisti.

Antiriciclaggio, verifiche rafforzate: Provvedimento Banca d'Italia

Con Provvedimento 3 febbraio 2013, Banca d'Italia ha emanato le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, in attuazione dell'art 7, comma 2, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, prevedendo un'attenzione rafforzata da parte delle banche in presenza di un'operatività con banconote di grosso taglio (200 e 500 euro). La mancata giustificazione dell'operazione può comportare l'obbligo di astenersi dall'effettuare operazioni o dall'avviare un rapporto con un cliente in assenza di informazioni sull'adeguata verifica ovvero di porre fine allo stesso fino ad un'eventuale segnalazione di operazione sospetta. Massima attenzione anche nei confronti di intermediari non comunitari o con clienti che operino con valori provenienti da uno Stato estero.

A tal fine l'Autorità di vigilanza invita le banche e gli altri destinatari delle nuove norme a effettuare una valutazione tenendo conto delle caratteristiche del cliente, della tipologia di rapporto e dell'operazione. Il Provvedimento precisa che la verifica andrà estesa anche agli eventuali esecutori nonché al titolare effettivo del rapporto o dell'operazione. In ogni caso e per tutti i soggetti andrà effettuata una verifica dei dati forniti e/o raccolti.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2014.

Incentivi per l'occupazione femminile nei settori con disparità di genere

Con un Comunicato stampa dell'11 aprile 2013, il Ministro del Lavoro Elsa Fornero ha reso noto di aver firmato, in attuazione dell'articolo 4, commi 8 - 11 della Legge n. 92/2012, il decreto ministeriale che rende operativa "la possibilità di riconoscere significativi incentivi per l'assunzione, dal 1° gennaio 2013, di donne disoccupate in settori produttivi caratterizzati, negli assetti occupazionali, da rilevanti disparità di genere"..

In particolare, è prevista la riduzione dei contributi dovuti dal datore di lavoro nella misura del 50% per 12 mesi (elevati a 18 mesi in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato).

Niente risarcimento per l'infortunio dovuto al mancato utilizzo delle misure di protezione

In materia di sicurezza sul lavoro, la Corte di Cassazione ha statuito l'esclusione di qualsiasi obbligo risarcitorio in capo al datore di lavoro nei confronti dell'operaio, che al momento dell'infortunio non usava gli strumenti di protezione del kit di sicurezza consegnatogli all'inizio della lavorazione.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 8861 delll'11 aprile 2013, ha chiarito che il datore ha provveduto ad informare il lavoratore sull'uso degli strumenti di protezione e si è assicurato, a inizio turno, del loro utilizzo; il successivo infortunio è dovuto all'imprevedibile ed anomala condotta dell'operaio, che ha deciso di liberarsi delle protezioni eludendo la sorveglianza del caposquadra.

DURC interno: autocertificazione all'indirizzo PEC della DTL

Il Ministero del Lavoro, con la Lettera circolare protocollo n. 4839 del 10 aprile 2013, informa che l'autocertificazione alla Direzione Provinciale del Lavoro competente di cui alla Circolare n. 34/2008 (c.d. DURC interno), a partire dal 15 aprile 2013, può essere inviata telematicamente direttamente alle Direzioni territoriali del Lavoro (DTL).

L'autocertificazione attesta, al fine di accedere ai benefici normativi e contributivi, la non commissione degli illeciti ostativi sulle violazioni previste dall'allegato A del DM 24 ottobre 2007 e va effettuata una sola volta antecedentemente alla prima richiesta del beneficio stesso (per i benefici contributivi e normativi usufruiti prima del 30 aprile 2009 l'autocertificazione andava presentata entro tale data). La stessa deve essere ripresentata in caso di modifica di quanto dichiarato.

Finora il file, firmato digitalmente, doveva essere inviato per e-mail o posta elettronica certificata, al Ministero del Lavoro, all'indirizzo di posta elettronica certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., indicando nell'oggetto della mail il nome della DPL competente destinataria dell'autocertificazione: dal 15 aprile 2013 il documento può essere spedito alle caselle di posta elettronica certificata della DTL competente per territorio.