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05/11/2013 - Chiarimenti sulle agevolazioni edilizie: Faq Agenzia delle Entrate

Chiarimenti sulle agevolazioni edilizie: Faq Agenzia delle Entrate

Sul sito internet del Governo (www.casa.governo.it) sono state pubblicate delle risposte alle domande più frequenti (Faq) in tema di agevolazioni edilizie, curate dall'Agenzia delle Entrate.

Nelle Faq, in particolare, è stato specificato che:

  • la detrazione spetta a chi ha sostenuto le spese, quindi non solo ai proprietari, ma anche ai locatari o comodatari, purché la spesa, i bonifici e le fatture siano a questi intestate;
  • si possono detrarre le spese di ristrutturazione sostenute prima del rogito, a condizione che il compromesso precedentemente stipulato sia stato registrato e che il soggetto sia stato immesso nel possesso dell'immobile;
  • danno diritto alla detrazione i lavori di rafforzamento, la sostituzione o l'installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici in quanto finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi.

Avvisi bonari per agevolazioni sull'abitazione principale

L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto non appropriate le detrazioni IRPEF sui canoni di locazione pagati dai contribuenti che avevano concesso in uso gratuito ai familiari la propria abitazione principale.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, l'indicazione con codice 1 nel quadro B della dichiarazione dei redditi (fino al periodo d'imposta 2011) dell'immobile concesso in uso gratuito sarebbe incompatibile con le disposizioni dettate dall'art. 16, TUIR.

In tal caso infatti, secondo l'Agenzia, due diverse abitazioni principali beneficerebbero di agevolazioni (deduzione per abitazione principale e detrazione per canoni di locazione).

Pertanto, in questi giorni, l'Agenzia delle Entrate sta inviando ai soggetti interessati gli avvisi bonari per recuperare le detrazioni IRPEF sui canoni di locazione indicate nel Mod. 730/2011.

Esodati: i chiarimenti dell'INPS

L'INPS, nel Messaggio n. 17606 del 4 novembre 2013, fornisce chiarimenti in merito alla salvaguardia di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), della Legge n. 135/2012, con riguardo ai lavoratori coinvolti nelle procedure di gestione degli esuberi (mobilità o procedure di CIGS prima e mobilità dopo) attraverso accordi in sede governativa stipulati entro il 31.12.2011.

In particolare, l'Istituto chiarisce che le predette misure di salvaguardia trovano applicazione esclusivamente nei confronti di coloro che non riescono a perfezionare i requisiti pensionistici previsti dal DL n. 201/2011 entro il termine della fruizione degli strumenti di sostegno al reddito.