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07/03/2013 - Cambiali finanziarie e obbligazioni: Circolare Agenzia Entrate

Cambiali finanziarie e obbligazioni: Circolare Agenzia Entrate

Con Circolare 6 marzo 2013, n. 4, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato le novità apportate della Legge 7 agosto 2012, n. 134 al regime fiscale delle cambiali finanziarie e delle obbligazioni emesse dalle piccole e medie imprese e dei c.d. "project bond".

In particolare, nel documento di prassi sono stati forniti chiarimenti sulle modifiche ai regimi fiscali:

  • degli interessi delle cambiali finanziarie e delle obbligazioni per i sottoscrittori;/li>
  • degli interessi passivi in capo agli emittenti (documentazione e adempimenti richiesti ai fini della deducibilità degli interessi passivi);
  • dei project bond.

Chiarimenti sulle società semplificate: Notariato di Milano

Con le Massime 5 marzo 2013, nn. da 127 a 132, la Società del Consiglio notarile di Milano ha fornito chiarimenti sulla disciplina applicabile a S.r.l. semplificate e a S.r.l. a capitale ridotto.

In particolare, secondo il Notariato di Milano è ammissibile l'inserimento nell'atto standard di clausole convenzionali aggiuntive (clausole di durata della società, scelta del modello di amministrazione, previsione di decisioni non assembleari, ecc.).

Il datore non è tenuto ad assumere l'invalido che non possiede la qualifica richiesta all'ufficio di collocamento

Non ha diritto ad alcun risarcimento del danno il lavoratore invalido che non è stato assunto dall'azienda, nonostante questa ne avesse richiesto l'individuazione all'ufficio di collocamento, se la qualifica dell'invalido inviato all'azienda non corrisponde con quella che l'azienda aveva indicato al medesimo ufficio di collocamento.

Lo sancisce la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 5546 del 6 marzo 2013, nella quale ha precisato che l'unico criterio oggettivamente constatabile nel caso in esame è la corrispondenza tra la qualifica dell'invalido e quella richiesta dall'azienda: ove questa coerenza non sia presente, non sussiste alcun diritto di assunzione in capo al lavoratore. Non rileva la presunta malafede dell'azienda che non ha segnalato tempestivamente all'ufficio di collocamento la divergenza nelle qualifiche, fatto addotto a ricorso dal lavoratore.

Elenchi trimestrali facchini: invio entro il 31 marzo per gli anni 2009-2011

L'INAIL, nella Nota protocollo n. 1463 del 1° marzo 2013, ricorda che la scadenza per l'invio telematico degli elenchi trimestrali facchini per gli anni 2009-2011 è fissata al 31 marzo 2013.

L'invio degli elenchi trimestrali per la regolazione del premio deve essere effettuato utilizzando l'apposito servizio telematico "Regolazione trimestre" disponibile sul portale www.inail.it - Punto Cliente.