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07/06/2013 - Imu per gli Enti non commerciali: Risoluzione MEF

Imu per gli Enti non commerciali: Risoluzione MEF

Con Risoluzione 5 giugno 2013, n. 7/DF, il MEF, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 10, comma 4, lett. b), D.L. n. 35/2013 alla disciplina IMU, ha fornito chiarimenti relativamente ai criteri applicabili agli immobili appartenenti ad enti non commerciali.

In particolare, emerge che:

  • l'acconto IMU 2013 può essere versato sulla base degli elementi e dei dati a disposizione dello stesso anno;
  • a decorre dal primo gennaio 2013, l'esenzione IMU si applica solamente alla frazione di unità immobiliari nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale. Nel caso in cui non sia possibile procedere all'accatastamento separato dell'immobile o della porzione di immobile, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile stesso (art, 91-bis commi 2 e 3, D.L. n. 1/2012);
  • il saldo IMU 2013 dovrà essere necessariamente stimato, in quanto alla data del 16 dicembre 2013 potrebbero non essere definitivi e disponibili tutti i dati e gli elementi necessari per la determinazione del rapporto proporzionale di cui all'art. 5, D.M. n. 200/2012. Pertanto, il MEF ritiene che il conguaglio per il 2013 possa essere effettuato congiuntamente al versamento dell'acconto IMU 2014;
  • l'acconto IMU 2014 dovrà essere calcolato in misura pari al 50 per cento dell'imposta relativa all'anno precedente così come determinata definitivamente anche sulla base dei dati emergenti dai bilanci degli enti non commerciali.

Gli enti locali devono rispettare i limiti imposti dalle norme primarie: Consiglio di Stato

Con Ordinanza 5 giugno 2013, n. 2126, il Consiglio di Stato ha affermato che il presupposto ed i soggetti passivi dell'imposta sono individuati dalle norme di rango primario e non possono essere modificati da regolamenti comunali.

In particolare, la questione ha ad oggetto l'imposta di sbarco di cui all'art. 4, comma 3-bis, D.Lgs. n. 23/2011 il quale dispone che solo le compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea possono riscuotere tale imposta, unitamente al prezzo del biglietto e nel limite di 1,50 euro.

Di conseguenza, un Comune non può, tramite regolamento, istituire un nuovo soggetto passivo del tributo e, specificatamente, nel caso di specie un soggetto che utilizza vettori pubblici o privati o comunque altri soggetti diversi dalle compagnie di navigazione.

Definizione di lavoratori svantaggiati

Il Ministero del Lavoro, con un Comunicato del 6 giugno 2013 pubblicato sul proprio sito internet, rende noto che:

  • il 16 maggio 2013 è stato registrato dalla Corte dei Conti il Decreto Ministeriale 20 marzo 2013,
  • con il quale sono stati individuati i cd. "lavoratori svantaggiati", in applicazione dei principi stabiliti dal regolamento comunitario CE n. 800/2008.

Licenziamento: è il lavoratore a dover provare l'eventuale carattere ritorsivo del recesso

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha chiarito che qualora il dipendente impugni il provvedimento espulsivo comminatogli dal datore di lavoro, sostenendone il carattere ritorsivo, dovrà provare tale motivazione.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 14319 del 6 giugno 2013, ha precisato che il dipendente il quale sostenga il carattere ritorsivo del licenziamento in ragione del suo rifiuto di conversione del rapporto in contratto a tempo parziale, dovrà fornirne le prove, non potendo gravare il datore di lavoro dell'onere di giustificare l'assenza della ritorsione.

Sanzioni civili all'INPS dovute: irrilevante l'interpretazione del datore di una circolare dell'Istituto

La Corte di Cassazione ha chiarito che il datore di lavoro deve pagare le sanzioni civili per la revoca degli sgravi contributivi pretese dall'INPS, senza poter invocare a propria discolpa una presunta interpretazione contenuta in una circolare dello stesso Istituto.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 14316 del 6 giugno 2013, sottolinea che, in caso di sgravi contributivi goduti senza titolo, le somme aggiuntive dovute dal datore di lavoro hanno la stessa natura giuridica del debito principale e i documenti amministrativi dell'ente e le relative interpretazioni non hanno alcuna incidenza sulle stesse.