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07/10/2013 - Tobin tax: istituiti i nuovi codici tributo

Tobin tax: istituiti i nuovi codici tributo

Con Risoluzione 4 ottobre 2013, n. 62, l'Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo per il versamento, attraverso il Mod. F24, delle imposte relative alle transazioni finanziarie (Tobin Tax) di cui all'art. 1 commi 491, 492 e 495, L. n. 228/2012.

In particolare, i nuovi codici tributo sono i seguenti:

  • "4058" - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi;
  • "4059" - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity;
  • "4060" - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi.

Per quanto riguarda, invece, il versamento di eventuali sanzioni ed interessi, nel caso di ravvedimento, dovranno essere utilizzati i seguenti codici (rispettivamente sanzione e interessi):

  • "4061" e "4062" (imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi);
  • "4063" e "4064" (imposta sulle transazioni relative a derivati su equity);
  • "4065" e "4066" (imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi).

Infine, per consentire agli intermediari finanziari e ad altri soggetti non residenti nel territorio dello Stato di versare le imposte in esame, è stato definito il codice identificativo "72", denominato "rappresentante fiscale".

Regime premiale per 90 studi di settore: Comunicato stampa

Con Comunicato stampa 3 ottobre 2013 l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che sono 90 gli studi di settore ammessi al regime premiale per il periodo di imposta 2012.

Per accedere al regime agevolato il contribuente deve dichiarare ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore, aver regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e risultare coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi di settore.

Intervalli temporali minimi tra contratti a termine: chiarimenti ministeriali

Alla luce delle novità introdotte dal Decreto "Lavoro" (DL n. 76/2013 convertito nella Legge n. 99/2013) in tema di pause obbligatorie tra un contratto a termine e l'altro, il Ministero del Lavoro, con la Nota n. 5426 del 4 ottobre 2013, è intervenuto per fornire alcuni chiarimenti circa la loro corretta applicazione.

In particolare, riguardo gli accordi conclusi dalla contrattazione collettiva per la riduzione degli intervalli temporali fra due contratti a termine (20 giorni in caso di contratto di durata fino a 6 mesi e 30 giorni in caso di contratto superiore a 6 mesi) in base al quadro normativo previgente (Legge n. 92/2012), gli stessi sono da considerarsi superati dal recente intervento del Legislatore, che ha stabilito termini di intervallo inferiori ai precedenti (pari rispettivamente a 10 e 20 giorni).